Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale


*campo obbligatorio

Articolo 67 (a)

Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione indirizzate alle autorità centrali designate a norma dell'articolo 53:

Autorità Centrale per l'intero territorio nazionale è il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Roma

Telefono:         +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Fax:                 +39 06 68808085

Posta elettronica: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

P.e.c.: prot.dgmc@giustiziacert.it

Articolo 67 (b)

Le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all'articolo 57, paragrafo 2: italiano, inglese, francese.

Articolo 67 (c)

Per il certificato relativo al diritto di visita e al ritorno del minore – articolo 45, paragrafo 2: italiano, inglese, francese.

Articoli 21 e 29

Le istanze di cui agli articoli 21 e 29 devono essere proposte dinanzi ai seguenti giudici o autorità competenti:

- in Italia, la Corte d’appello.

Articolo 33

Le opposizioni di cui all’articolo 33 devono essere proposte dinanzi alle seguenti autorità giurisdizionali:

- in Italia, dinanzi alla Corte d’appello.

Articolo 34

Le opposizioni di cui all’articolo 34 possono essere proposte soltanto:

- in Italia, Ricorso per cassazione.

 

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Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

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