Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

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Diritto di famiglia - Regolamento Bruxelles II bis – Questioni matrimoniali e questioni di responsabilità genitoriale


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Articolo 67 (a)

La versione originale in lingua portoghese di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

L'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 53 è la seguente:

DGRSP – Direzione generale per la riabilitazione e i servizi penitenziari (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

GJC - Gabinete Jurídico e Contencioso

Travessa da Cruz do Torel, n.º 1

1150-122 Lisboa

Telefono: (+351) 218 812 200

Fax:(+351) 218 853 653

Pagina principale

Indirizzo di posta elettronica: gjc@dgrsp.mj.pt

Articolo 67 (b)

Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 2, le lingue accettate per comunicare con l’autorità centrale sono il portoghese, l’inglese e il francese.

Articolo 67 (c)

Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, le lingue accettate per il certificato relativo ai diritti di visita e di ritorno di un minore sono portoghese e inglese.

Articoli 21 e 29

Per i casi di cui agli articoli 21 e 29 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali:

- il Giudice che si occupa di questioni di diritto di famiglia e di minori; nel caso in cui tale organo giurisdizionale non esista è competente:

- il Giudice locale civile, (nel caso in cui esista) oppure il Giudice locale con competenza generica.

Articolo 33

Le impugnazioni previste all’articolo 33 devono essere presentate presso la Corte d’appello (Tribunal da Relação).

Articolo 34

Ai sensi dell’articolo 34 del regolamento si può presentare ricorso soltanto su questioni di diritto, presso la Corte Suprema di Giustizia (Supremo Tribunal de Justiça).

 

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Ultimo aggiornamento: 07/04/2024

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