Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi
Informazioni nazionali per quanto riguarda il regolamento 2016/1103
Nel giugno 2016, l’Unione europea ha adottato un Regolamento riguardante gli effetti patrimoniali dei matrimoni internazionali al fine di aiutare le coppie a gestire le loro proprietà su base giornaliera e a dividere in caso di scioglimento o di decesso di uno dei membri della coppia. Il regolamento è stato adottato nell’ambito della procedura di cooperazione rafforzata dei 18 Stati membri dell’Unione europea: Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria, Finlandia e Cipro. Altri Stati membri UE possono aderire al regolamento in qualsiasi momento (in tal caso il paese dovrà aderire anche al regolamento in materia di regimi patrimoniali delle unioni registrate).
Il regolamento fornirà ai matrimoni internazionali la certezza del diritto e ridurrà i costi del procedimento legale, in quanto le coppie sapranno con chiarezza quale il giudice dello Stato membro dell’UE tratterrà questioni relative alle loro proprietà e quale legge nazionale dovrebbe trovare applicazione per risolvere tali questioni. Il regolamento faciliterà anche il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di proprietà adottate in uno Stato membro dell’UE ma di applicazione di un altro Stato membro dell’UE. Giacché il patrimonio di proprietà della coppia deve essere suddiviso in caso di divorzio o decesso, il regolamento agevolerà inoltre l’applicazione delle norme dell’UE in materia di divorzio e di successione transfrontaliere. Il regolamento si applica dal 29 gennaio 2019.
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Ultimo aggiornamento: 12/02/2019
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Belgio
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Per pronunciarsi sulle richieste di dichiarazione di esecutività: il tribunale di primo grado e piu specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia.
Per quanto riguarda i ricorsi contro le decisioni emesse su tali domande:
- per presentare opposizione: il tribunale di primo grado e più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia;
- per presentare appello: la Corte d'appello.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
La sentenza emessa in appello può essere impugnata solo dinanzi alla Corte di cassazione.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non vi sono altre autorità, secondo i criteri dell’articolo 3, paragrafo 2.
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Ultimo aggiornamento: 22/08/2019
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Bulgaria
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
La domanda di dichiarazione di esecutività di una sentenza o di un altro atto emesso in un altro Stato membro dell'UE va presentata presso l'organo giurisdizionale provinciale (articolo 623, comma primo, del codice di procedura civile).
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
La decisione può essere impugnata presso la Corte d'appello di Sofia. Ulteriori ricorsi avverso le decisioni della Corte d'appello di Sofia vanno presentati presso la Corte di cassazione (articolo 623, comma sesto, del codice di procedura civile).
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non applicabile.
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Ultimo aggiornamento: 11/09/2020
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Repubblica ceca
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Nella Repubblica ceca sono i tribunali distrettuali [okresní soudy].
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Possono essere svolte solo azioni processuali straordinarie, ossia:
- l'azione per annullamento [zmatečnost];
- l'azione intesa a riaprire il procedimento [žaloba na obnovu řízení];
- il riesame di un ricorso [dovolání].
Tutte le procedure straordinarie di ricorso elencate devono essere svolte dinanzi all'organo giurisdizionale che ha deciso sulla controversia in primo grado.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Si intendono qui le figure notarili, quali i commissari giudiziali (articolo 162, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 100, primo comma, e l'articolo 103, primo comma, della legge n. 292/2013 sulle procedure giudiziarie speciali).
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Ultimo aggiornamento: 08/04/2020
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Grecia
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Il giudice competente a dichiarare l'esecutività di una decisione relativa al regime patrimoniale tra coniugi e relativa agli effetti sul patrimonio delle unioni civili, su richiesta della parte interessata, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento in questione è il tribunale di primo grado, in formazione monocratica (Μονομελές Πρωτοδικείο) nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria (articolo 740 e segg. del Codice di procedura civile).
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Il giudice competente per le impugnazioni nei procedimenti d'opposizione contro le decisioni sulle richieste di una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento in questione, è la Corte d'appello (Εφετείο). In base alla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'impugnazione dev'essere avviata con un ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva la Corte d'appello, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 12, secondo comma del Codice di procedura civile.
Una decisione della Corte d'appello ai sensi dell'articolo 50 del regolamento in questione, come descritto alla lettera b), può essere impugnata con ricorso in Cassazione.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non pertinente.
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Ultimo aggiornamento: 19/11/2020
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Spagna
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
La competenza per decidere sul procedimento esecutivo spetta ai giudici di primo grado del luogo ove è domiciliata la parte nei confronti della quale si richiede il riconoscimento o l'esecuzione oppure del luogo dell'esecuzione in cui la decisione deve produrre i suoi effetti.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Il cosiddetto "recurso de apelación" (ricorso in appello). La competenza per decidere su tale impugnazione spetta all'Audiencia Provincial.
Avverso la sentenza pronunciata in secondo grado dall'Audiencia provincial è possibile presentare un ricorso straordinario per violazioni di norme procedurali e ricorrere in Cassazione entro i termini previsti dal diritto processuale.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
In Spagna non esistono autorità aventi le caratteristiche e le competenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nell'ambito di applicazione del regolamento.
Esistono solo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012, come dichiarato dalla Spagna ai sensi dell'articolo 79[1].
[1] (Articolo 79 del regolamento (UE) nº 650/2012)
I notai, in relazione alle dichiarazioni degli eredi "ab intestato" (che partecipano alla successione senza che esista un testamento); ai procedimenti di presentazione, accertamento, apertura e deposito dei testamenti segreti, olografi e speciali nonché alla redazione dell'inventario.
Artt. 55-56, 57-65 e 67-68 della legge sul notariato, modificata dalla Disposición Final Undécima della Legge 15/2015, del 2 luglio sulla giurisdizione volontaria.
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Ultimo aggiornamento: 10/02/2021
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Francia
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
I ricorsi di cui all'articolo 44 devono essere presentati al cancelliere capo del tribunale competente (ex articolo 509-1 e 2 del Codice di procedura civile) nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una transazione giudiziaria. Vanno invece presentati al Presidente della Camera dei notai o, in caso di assenza o d'impossibilità a intervenire al suo vice, nel caso in cui il ricorso riguardi un atto autentico (ex articolo 509-3 del codice di procedura civile).
Gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali vengono presentati i ricorsi ex articolo 49, paragrafo 2, sono rappresentati dai presidenti dei tribunali competenti (ex articolo 509-9 del Codice di procedura civile).
Nel caso in cui il ricorso riguardi una decisione o una conciliazione giudiziale:
*Le domande di dichiarazione per l'esecutività di una decisione emessa da un giudice francese, al fine del riconoscimento e dell'esecuzione all'estero, vengono presentate al direttore della cancelleria dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione oppure ha omologato la conciliazione (ex articolo 509-1 del Codice di procedura civile).
*Le domande di riconoscimento o di constatazione di esecutività, sul territorio francese, dei titoli esecutivi francesi, vengono presentati al direttore della cancelleria del tribunale competente (ex articolo 509-2 del Codice di procedura civile).
Nel caso in cui il ricorso riguardi un atto autentico:
*Le domande per ottenere atti autentici notarili francesi al fine della loro accettazione ed esecuzione all'estero vengono presentate al notaio o alla persona giuridica titolare dal punto di vista notarile che conserva l'originale dell'atto ricevuto (ex articolo 509-3 del Codice di procedura civile).
*Le domande di constatazione di esecutività dei titoli e degli atti stranieri sul territorio francese, vengono presentate al presidente del tribunale competente (ex articolo 509-9 del Codice di procedura civile).
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Per impugnare una decisione emessa dal presidente del tribunale competente «in ultimo grado» è necessario presentare ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
I motivi alla base della presentazione di un ricorso in cassazione sono di diversa natura (violazione di legge, eccesso di potere, difetto di competenza, mancanza di una base giuridica, assenza di motivi, decisioni contrastanti, ecc.), ma hanno in comune il fatto che la corte si limiterà ad eseguire una mera valutazione dell'applicazione della legge. La Corte di cassazione verifica ad esempio che nella decisione in esame non sussista violazione delle norme di legge oppure che la decisione non abbia tenuto in considerazione le stesse, ma non si pronuncia nel merito dei fatti.
La Corte di cassazione
5 quai de l'Horloge
75055 Parigi
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non disponibile
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Ultimo aggiornamento: 08/02/2021
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Croazia
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Le domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività a norma dell'accordo 44, paragrafo 1, e le impugnazioni avverso le decisioni in merito a tali domande a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, devono essere presentate presso i tribunali municipali.
Gli organi giurisdizionali competenti sono:
tutti i tribunali municipali ai sensi della legge sulle giurisdizioni e le sedi dei tribunali (Narodne novine (NN, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n 128/14).
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
La legge applicabile in Croazia non contempla un meccanismo in virtù del quale, ai fini dell'articolo 50, sia possibile impugnare una decisione relativa a un mezzo di ricorso, vale a dire che non vi sono ulteriori gradi di giudizio.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
In Croazia i tribunali municipali sono competenti a trattare procedimenti di volontaria giurisdizione e procedimenti relativi all'esecutività ai sensi della legge sugli organi giurisdizionali (NN nn. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16). Pertanto, a norma della legislazione nazionale applicabile in Croazia, non esistono altre autorità competenti o professionisti dell'ambito giudiziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, aventi competenza in materia di regime patrimoniale fra coniugi, che esercitino le funzioni giudiziarie o agiscano in virtù di una delega di potere da parte di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di questa.
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Ultimo aggiornamento: 27/08/2019
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Italia
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
L’autorità giurisdizionale competente a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, è la Corte di Appello.
L’autorità giurisdizionale competente a trattare i ricorsi avverso le decisioni sulle domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività, ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, è la Suprema Corte di Cassazione.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata:
1) con ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, 391-ter c.p.c.;
2) con opposizione di terzo ai sensi dell’art. 391-ter c.p.c.
Avverso la decisione può anche essere presentato ricorso per la correzione, se la sentenza è affetta da errore materiale o di calcolo.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Ai fini dell’art. 3, par. 2, sono autorità giurisdizionali anche:
gli Avvocati, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di negoziazione assistita, ex art. 6 del Decreto Legge n. 132 del 2014
e gli Ufficiali di Stato Civile, allorché esercitano le loro funzioni nel regime di semplificazione previsto dall’art. 12, Decreto Legge. n. 132 del 2014.
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2020
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Cipro
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Gli organi giurisdizionali aventi competenza per trattare le domande di dichiarazione di esecutività sono i tribunali della famiglia. I ricorsi avverso le decisioni relative a tali domande sono trattati dall'organo giurisdizionale di secondo grado competente in materia (Defterobáthmio Oikogeneiakó Dikastírio).
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
I mezzi di impugnazione della decisione pronunciata in secondo grado sono previsti nella procedura di cui all'articolo 25 della legge sugli organi giurisdizionali, dalla legge n. 14/60 e dall'emissione di un'ordinanza a norma dell'articolo 155 della Costituzione.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non applicabile
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Ultimo aggiornamento: 17/02/2020
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Lussemburgo
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1;
Presidente del Tribunal d’arrondissement (tribunale distrettuale)
Informazioni di contatto:
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tél : 00352 475981-1
Tribunal d’arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel.: 00352 803214-1
Le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;
Cour d’appel (Corte d'appello), sezione civile
Informazioni di contatto:
Cour d’appel
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 00352 475981-1
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
I mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.
Cour de cassation (Corte di cassazione)
Informazioni di contatto:
Cour de cassation
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel.: 475981-369/373
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
/
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Ultimo aggiornamento: 27/04/2020
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Paesi Bassi
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Domanda di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1: "voorzieningenrechter van de rechtbank" (giudice per i provvedimenti provvisori del tribunale).
I mezzi di impugnazione avverso una decisione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2: Il tribunale il cui giudice per i provvedimenti provvisori si è pronunciato in merito alla domanda di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Ricorso per cassazione presso il "Hoge Raad" (corte di cassazione).
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non applicabile nei Paesi Bassi.
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Ultimo aggiornamento: 03/09/2019
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Austria
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Competente per le domande di dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento è il giudice dell'esecuzione o il Bezirkgericht presso cui il convenuto ha domicilio o sede.
Competente per l'impugnazione di una decisione relativa alla domanda di richiesta di esecutività è il Landesgericht superiore; l'impugnazione va tuttavia effettuata presso l'organo giurisdizionale di primo grado.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Il ricorso per motivi di diritto alla Corte suprema va depositato presso il tribunale di primo grado.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
In Austria non esistono altre autorità né operatori della giustizia ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, per quanto attiene alle questione relative ai regimi patrimoniali tra coniugi.
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Ultimo aggiornamento: 09/09/2019
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Finlandia
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Dichiarazione di esecutività:
Tribunale distrettuale
Impugnazione di una decisione del tribunale distrettuale:
Corte d'appello
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Se ammessa, l'impugnazione di una decisione della Corte d'appello è un ricorso in Corte di cassazione (capo 30, articoli 1-3 del codice di procedura giudiziaria).
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Esecutore nominato dal giudice
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Ultimo aggiornamento: 08/03/2021
Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi - Svezia
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Tribunale distrettuale Competenza territoriale
Tribunale distrettuale di Nacka (Nacka tingsrätt) Contea di Stoccolma (Stockholms län)
Tribunale distrettuale di Uppsala Contea di Uppsala
Tribunale distrettuale di Eskilstuna Contea di Södermanland
Tribunale distrettuale di Linköping Contea di Östergötland
Tribunale distrettuale di Jönköping Contea di Jönköping
Tribunale distrettuale di Växjö Contea di Kronoberg
Tribunale distrettuale di Kalmar Contea di Kalmar
Tribunale distrettuale di Gotland Contea di Gotland
Tribunale distrettuale di Blekinge Contea di Blekinge
Tribunale distrettuale di Kristianstad Comuni (kommuner) di Bromölla, Båstad, Hässleholm, Klippan, Kristianstad, Osby, Perstorp, Simrishamn,Tomelilla, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga e Östra Göinge
Tribunale distrettuale di Malmö Comuni di Bjuv, Burlöv, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge e Ystad
Tribunale distrettuale di Halmstad Contea di Halland
Tribunale distrettuale di Göteborg Comuni di Göteborg, Härryda, Kungälv, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla e Öckerö
Tribunale distrettuale di Vänersborg Comuni di Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Färgelanda, Herrljunga, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mellerud, Svenljunga, Tranemo, Trollhättan, Ulricehamn, Vårgårda, Vänersborg e Åmål
Tribunale distrettuale di Skaraborg Comuni di Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Habo, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda e Vara
Tribunale distrettuale di Värmland Contea di Värmland
Tribunale distrettuale di Örebro Contea di Örebro
Tribunale distrettuale di Västmanland Contea di Västmanland
Tribunale distrettuale di Falu Contea di Dalarna
Tribunale distrettuale di Gävle Contea di Gävleborg
Tribunale distrettuale di Ångermanland Contea di Västernorrland
Tribunale distrettuale di Östersund Contea di Jämtland
Tribunale distrettuale di Umeå Contea di Västerbotten
Tribunale distrettuale di Luleå Contea di Norrbotten
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Impugnazione (överklagande) dinanzi alla Corte d'appello (hövrätt) o alla Corte suprema (Högsta domstolen). L'impugnazione deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza. L'impugnazione sarà esaminata solo se ammessa dalla Corte d'appello o dalla Corte suprema (prövningstillstånd).
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Esecutore (bodelningsförrättare)
Amministratore di eredità (boutredningsman)
Nei procedimenti sommari relativi a ingiunzioni di pagamento o assistenza, l'autorità per l'esecuzione forzata (Kronofogdemyndigheten)
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Ultimo aggiornamento: 09/11/2020