Giurisprudenza degli Stati membri - Paesi Bassi
Giurisprudenza on line
Presentazione delle decisioni / Estremi
Gli estremi sono definiti “indicazioni di contenuto” e possono essere costituiti da una rubrica (una frase), un riassunto più o meno breve, alcune parole chiave, un paragrafo che sintetizza la legge cui la causa si riferisce o una citazione letterale delle parti più importanti della massima della decisione.
Esempio
Legge in materia di locazione: annullamento del contratto di locazione di un ufficio (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte) (81 RO).
Formato
La giurisprudenza è disponibile sul sito Internet in formato HTML. Gli utenti professionisti possono scaricarla in formato XML.
Organi giurisdizionali
Le decisioni di tutti gli organi giurisdizionali si possono reperire sul sito Internet del sistema giudiziario e della Corte di cassazione utilizzando l’apposita maschera di ricerca. Gli organi giurisdizionali rappresentati sono i seguenti:
- Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione);
- Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato);
- Centrale Raad van Beroep (Corte d’appello per il pubblico impiego e la sicurezza sociale);
- College van Beroep voor het bedrijfsleven (Corte d’appello per il commercio e l’industria);
- le quattro Corti d’appello;
- gli undici tribunali distrettuali.
Ulteriori procedimenti
Organi giurisdizionali superiori | Altri organi giurisdizionali | |
Sono disponibili informazioni – sulle impugnazioni? | No | No |
– sulla pendenza o meno di un procedimento? | No | No |
– sull’esito delle impugnazioni? | No | No |
– sull’irrevocabilità della decisione? | No | No |
– su ulteriori procedimenti dinanzi: – a un altro organo giurisdizionale nazionale (Corte costituzionale …)? – alla Corte di giustizia dell’Unione europea? – alla Corte europea dei diritti dell’uomo? | No | No |
Norme in materia di pubblicazione
Gli organi giurisdizionali hanno predisposto due linee guida sulla pubblicazione della giurisprudenza: la prima riguarda l’anonimizzazione (la rimozione dei dati personali), la secondo la selezione.
Quest’ultima linea guida si basa sulla raccomandazione R (95) 11 del Consiglio d’Europa, relativa alla selezione, al trattamento, alla presentazione e all’archiviazione delle decisioni giudiziarie nei sistemi di documentazione giuridica automatizzati: per le corti supreme si procede alla pubblicazione di tutte le cause, a eccezione di quelle chiaramente prive di interesse giuridico o sociale, mentre per gli altri organi giurisdizionali si procede esclusivamente alla pubblicazione delle cause di evidente interesse giuridico o sociale.
Link
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Ultimo aggiornamento: 09/02/2016