Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Spagna

Contenuto fornito da
Spagna

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Spagna

Procedure transfrontaliere europee — misure di protezione europee in materia civile


*campo obbligatorio

Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Non pertinente .

In Spagna non esistono ordinanze di protezione come quelle definite nel regolamento 606/2013 e pertanto non vi sono autorità giudiziarie competenti per l'emissione di queste ordinanze e i relativi certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.

Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell’articolo 5

Non pertinente.

In Spagna non esistono ordinanze di protezione come quelle definite nel regolamento 606/2013 e pertanto non vi sono autorità competenti per l'emissione di queste ordinanze e i relativi certificati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento.

Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

L'organo giurisdizionale di primo grado o nel caso lo Juzgado de Familia (il tribunale in materia di cause di diritto di famiglia) del domicilio della vittima.

Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l’adeguamento di misure di protezione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1

L'organo giurisdizionale di primo grado o nel caso lo Juzgado de Familia (il tribunale in materia di cause di diritto di famiglia) del domicilio della vittima.

Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell’esecuzione deve essere presentata a norma dell’articolo 13

Audiencia Provincial (organo giurisdizionale della provincia)

Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1

Spagnolo.

Ultimo aggiornamento: 01/08/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.