Trova informazioni a seconda delle regioni
Sono stati elaborati moduli standard per l'ingiunzione di pagamento europea e sono disponibili qui in tutte le lingue. Questo link intende inoltre fornire ulteriori informazioni su quali giudici possano emettere ingiunzioni di pagamento europee e circa i moduli che devono essere inviati.
Per avviare il procedimento, deve essere compilato il modulo A, indicando tutte le informazioni riguardanti le parti, nonché la natura e l'importo del credito. Il giudice esaminerà la domanda e, se il modulo è compilato correttamente, dovrebbe emettere l'ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni.
L'ingiunzione di pagamento europea deve essere notificata al convenuto dal giudice. La parte convenuta può pagare l'importo indicato nell'ingiunzione oppure presentare opposizione e dispone di 30 giorni per presentare opposizione contro l'ingiunzione di pagamento europea. In tal caso, la controversia può, a scelta del ricorrente, essere riassunta dinanzi agli organi giurisdizionali di diritto civile per essere trattata in base al diritto nazionale; o essere trattata nell'ambito di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, oppure può essere interrotta.
In mancanza di opposizione da parte del convenuto, l'ingiunzione di pagamento europea acquisirà automaticamente forza esecutiva. Una copia dell'ingiunzione di pagamento europea, eventualmente con una traduzione, dev'essere inviata alle autorità incaricate dell'esecuzione dello Stato membro in cui dev'essere eseguita. L'esecuzione avviene in conformità delle norme e delle procedure nazionali dello Stato membro in cui viene eseguita l'ingiunzione di pagamento europea. Per maggiori informazioni sull'esecuzione, si consulti la pertinente sezione.
Si sottolinea che la guida non è stata modificata in base alle due modifiche che sono entrate in vigore il 14 luglio 2017. La prima modifica aggiunge una possibilità di prosecuzione del procedimento nel caso di presentazione di una dichiarazione di opposizione ai sensi della normativa di cui al regolamento (CE) 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. La seconda modifica estende l'applicazione del procedimento europeo per le controversie di modesta entità alle domande che arrivano fino a un valore pari a 5 000 euro.
Per ulteriori informazioni a questo proposito si prega di consultare il nuovo testo dell'articolo 17 del regolamento e dell'articolo 2 del regolamento (CE) 861/2007, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2421.
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Si segnala che esistono anche procedimenti nazionali d'ingiunzione di pagamento. Per maggiori informazioni sui procedimenti nazionali, cliccare sulla bandiera del paese desiderato.
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