Responsabilità genitoriale - diritti di affidamento e visita dei figli

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1 Qual é il significato nella pratica della nozione di "potestà genitoriale"? Quali sono i diritti e i doveri del titolare della potestà genitoriale?

L'espressione "responsabilità genitoriale" designa un istituto sancito dal codice civile (legge n. 89/2012), e comprende un insieme di diritti e obblighi dei genitori:

  • prendersi cura del figlio, soprattutto della sua salute e del suo sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e morale,
  • proteggere il figlio,
  • mantenere contatti personali con il figlio,
  • assicurare la sua educazione e istruzione,
  • stabilirne il luogo di residenza e
  • assumerne la rappresentanza legale e amministrarne i beni.

La responsabilità genitoriale trae origine dalla nascita del figlio e cessa quando questi acquisisce la piena capacità giuridica. La durata e i limiti della responsabilità genitoriale possono essere modificati solo dall'autorità giudiziaria. La responsabilità genitoriale viene esercitata dai genitori nell'interesse del figlio. Prima di adottare una decisione incidente sugli interessi del figlio, i genitori devono fornirgli tutte le informazioni necessarie affinché possa formarsi un parere sulla questione e comunicarlo loro a meno che il medesimo sia incapace di comprendere adeguatamente le informazioni, di formarsi un parere o di comunicarlo ai genitori. Questi ultimi devono prestare particolare attenzione al parere del figlio e tenerne conto ai fini della decisione. La responsabilità genitoriale nei confronti del figlio viene esercitata dai genitori in misura proporzionata al suo grado di sviluppo. Per adottare una decisione sull'istruzione o l'occupazione del figlio, i genitori devono tenere conto del suo parere nonché delle sue capacità e attitudini.

Fino a quando il figlio non abbia acquisito la capacità giuridica, i genitori possono orientarne il comportamento con misure educative adeguate alle sue capacità evolutive, comprese le restrizioni intese a tutelare la sua morale, la sua salute e i suoi diritti, nonché i diritti dei terzi e l'ordine pubblico. Il figlio deve sottostare a tali misure. Le risorse educative possono essere utilizzate solo nel modo e nei limiti adeguati alle circostanze, senza mettere a rischio la salute o lo sviluppo del figlio e senza pregiudicarne la dignità umana.

Si presume che ogni minore che non abbia acquisito la piena capacità legale possa compiere atti giuridici adatti alla maturità intellettuale e psicologica corrispondenti alla sua età. I genitori hanno il diritto-dovere di rappresentare il figlio nei negozi giuridici per i quali non sia legalmente capace. I genitori rappresentano il figlio congiuntamente, ma possono agire separatamente; se uno dei genitori agisce da solo nell'ambito di un rapporto tra il figlio e un terzo di buona fede, si presume che agisca con il consenso dell'altro genitore. Un genitore non può assumere la rappresentanza di un figlio qualora possa derivarne un conflitto di interessi con il medesimo oppure tra figli degli stessi genitori. In tal caso, il giudice designa un tutore per il figlio. Se i genitori non si accordano su quale di loro debba rappresentare il figlio nei negozi giuridici, il giudice stabilisce – su domanda di uno dei genitori – quale genitore possa agire legalmente per conto del figlio e con quali modalità.

I genitori hanno il diritto-dovere di gestire i beni del figlio, e in particolare di amministrarli con la dovuta diligenza. Essi devono gestire in modo sicuro i fondi che possono essere considerati non necessari per coprire le spese relative ai suoi beni. Nei rapporti giuridici concernenti singole parti del patrimonio del figlio, i genitori agiscono come suoi rappresentanti; un genitore non può rappresentare un figlio qualora possa derivarne un conflitto di interessi con il medesimo o tra figli degli stessi genitori. In tal caso, il giudice designa un tutore per il figlio. Se uno dei genitori contravviene all'obbligo di amministrare il patrimonio del figlio con la dovuta diligenza, i genitori sono tenuti in solido a risarcire il figlio per i danni subiti.
Se i genitori non raggiungono un accordo su una questione essenziale relativa alla gestione dei beni del figlio, tale questione viene risolta da un giudice su istanza di uno dei genitori. I genitori devono ottenere il consenso dell'autorità giudiziaria per compiere atti giuridici concernenti il patrimonio futuro o attuale del figlio o singole parti di tale patrimonio, salvo per le questioni ordinarie e per quelle straordinarie riguardanti beni di valore trascurabile.

2 Come regola generale, chi ha la potestà genitoriale sul figlio minore?

La responsabilità genitoriale costituisce un obbligo per entrambi i genitori e spetta a ciascuno di essi fino a quando non ne sia privato. È irrilevante che i genitori siano o meno coniugati e che il figlio sia nato dal matrimonio o fuori da esso.

I genitori esercitano la responsabilità genitoriale di comune accordo. Se un ritardo nella decisione su una questione concernente il minore comporta un rischio di inadempimento, uno dei genitori può assumere la decisione o prestare il suo consenso individualmente, ma deve tempestivamente informare l'altro genitore della situazione. Se uno dei genitori agisce da solo in relazione a un rapporto tra il minore e un terzo di buona fede, si presume che agisca con il consenso dell'altro genitore. Se i genitori non raggiungono un accordo su una questione importante per il figlio, segnatamente in relazione ai suoi interessi, la decisione viene adottata dal giudice, su richiesta di uno dei genitori; lo stesso vale anche nel caso in cui un genitore escluda l'altro dalla decisione su una questione importante per il figlio. Sono considerate questioni importanti, tra l'altro, la determinazione del luogo di residenza e la scelta delle scuole o dell'occupazione del figlio, ma non le normali procedure mediche e questioni analoghe.

L'autorità giudiziaria può decidere di sospendere la responsabilità genitoriale se i genitori non sono in grado di esercitarla per gravi motivi e si può ritenere che tale sospensione sia necessaria nell'interesse del figlio. Se un genitore non esercita adeguatamente la sua responsabilità genitoriale e l'interesse del figlio lo richiede, il giudice può limitare tale responsabilità, o limitarne l'esercizio, stabilendo al contempo la portata della limitazione. Se un genitore abusa della responsabilità genitoriale o del suo esercizio e/o li trascura in modo grave, il giudice può privarlo di detta responsabilità. Se un genitore commette un reato doloso contro il figlio o si serve del medesimo – che non è penalmente responsabile – per commettere un reato, l'autorità giudiziaria deve valutare, tra l'altro, se ricorrano motivi per privarlo della responsabilità genitoriale.

Se uno dei genitori è deceduto o ignoto, oppure non ha la responsabilità genitoriale o è stato sospeso dal suo esercizio, tale responsabilità è esercitata dall'altro genitore; ciò vale anche in caso di limitazione della responsabilità genitoriale di uno dei genitori o del suo esercizio.
Se nessuno dei genitori ha la piena responsabilità genitoriale, o se l'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori è stato sospeso e/o la responsabilità genitoriale è stata modificata in uno dei modi sopra indicati, ma con effetti diversi per ciascuno dei genitori, il giudice assegna al figlio un tutore, il quale sarà investito dei diritti e obblighi dei genitori oppure eserciterà tali diritti e obblighi in luogo dei genitori. Se la responsabilità genitoriale o il suo esercizio sono stati limitati, il giudice designa un tutore per il figlio.

Nel caso dei figli adottivi, i diritti e gli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale si trasferiscono all'adottante al momento del passaggio in giudicato della decisione giudiziaria che dispone l'adozione.

3 Se i genitori sono incapaci o non desiderano esercitare la potestà genitoriale, un’altra persona può essere nominata al loro posto?

Se il giudice decide di limitare la capacità di agire di un genitore, deve pronunciarsi anche in ordine alla sua responsabilità genitoriale. L'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di un minore che ha avuto un figlio ma non ha ancora acquisito la piena capacità di agire, attraverso una dichiarazione o per matrimonio, è sospeso fino a quando questi non abbia acquisito la suddetta capacità; ciò non vale per l'esercizio dei diritti e obblighi inerenti alla cura del minore, a meno che il giudice decida di sospendere l'esercizio di tali diritti e obblighi fino a quando il genitore non abbia acquisito la piena capacità giuridica. L'esercizio della responsabilità genitoriale di un genitore la cui capacità di agire sia stata limitata in tale ambito rimane sospeso per tutta la durata della restrizione, a meno che il giudice decida che il genitore, in considerazione della sua persona, possa continuare ad esercitare i diritti e gli obblighi inerenti alla cura del figlio e ai contatti personali con il medesimo.

In mancanza di entrambi i genitori che dovrebbero esercitare la piena responsabilità genitoriale sul figlio, il giudice assegna a quest'ultimo un tutore. Fondamentalmente, il tutore ha gli stessi diritti e obblighi dei genitori nei confronti del minore, ma non ha l'obbligo di sostegno e mantenimento. In casi eccezionali, la portata dei diritti e degli obblighi del tutore può essere definita diversamente in considerazione della sua persona o della situazione del minore, nonché del motivo per il quale non spettano ai genitori tutti i diritti e gli obblighi. Il tutore deve disporre della piena capacità giuridica e il suo stile di vita deve essere tale da garantirne l'idoneità a svolgere adeguatamente tale funzione. Il giudice può anche designare due persone – di norma una coppia di coniugi – come tutori. Può inoltre designare come tutore una persona indicata da un genitore, se ciò non risulta contrario all'interesse del minore. In mancanza, il giudice designa come tutore un parente o una persona vicina al minore o alla sua famiglia, a meno che uno dei genitori escluda espressamente tale persona. Se una persona del genere non esiste, il giudice designa come tutore un'altra persona ritenuta idonea. In mancanza di una persona fisica che possa essere nominata come tutore, il giudice designa un'autorità per la protezione sociale e giuridica dei minori fino a quando non venga designato un nuovo tutore o quello designato non accetti l'incarico. Il tutore, che è soggetto alla vigilanza del giudice, deve redigere un elenco dei beni all'inizio e al termine dell'incarico. Egli deve presentare al giudice relazioni periodiche sul minore e sul suo sviluppo nonché la contabilità relativa all'amministrazione dei suoi beni. Le decisioni del tutore su questioni straordinarie devono essere approvate dal giudice.

In alternativa, il minore può essere dato in affido. Prendere in affido significa prendersi cura personalmente del figlio di un'altra persona, ma non implica il riconoscimento come proprio di un figlio altrui come nel caso dell'adozione. Durante l'accudimento del minore, l'affidatario esercita in maniera adeguata i diritti e le responsabilità dei genitori. L'affidatario è obbligato e autorizzato ad adottare decisioni soltanto per quanto riguarda la vita quotidiana del minore, a rappresentarlo in tale ambito e ad amministrarne i beni. L'affidatario deve informare i genitori del minore in merito alle questioni essenziali riguardanti quest'ultimo. Se le circostanze lo richiedono, il giudice può stabilire diritti e obblighi supplementari del genitore affidatario.
I genitori del minore mantengono i diritti e gli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale, compresi il diritto di avere contatti personali regolari e il diritto di ricevere informazioni sul figlio, ad eccezione dei diritti e degli obblighi riservati per legge al genitore affidatario, a meno che il giudice – per particolari motivi – decida diversamente. Il genitore affidatario non ha un obbligo di sostegno e mantenimento nei confronti del minore.

Il genitore affidatario deve garantire un'educazione adeguata, essere residente nella Repubblica ceca ed acconsentire a prendere il minore in affido. Di norma, l'affidatario è un parente, ma può anche trattarsi di un'altra persona scelta dall'autorità per la protezione sociale e giuridica dei minori (a tal fine, i tribunali regionali conservano i dati dei candidati idonei ad assumere l'incarico di genitori affidatari). Il giudice può dare un minore in affido per un periodo di tempo limitato (ad esempio per la durata della permanenza del genitore in una struttura sanitaria) o illimitato. L'affido è quindi inteso ad affrontare una crisi familiare o a garantire la cura del minore in un ambiente familiare alternativo. Per ridurre il numero di minori affidati a istituti o strutture analoghe, l'affidamento a una famiglia viene considerato prioritario rispetto all'affidamento a un istituto. Il genitore affidatario riceve dallo Stato un contributo per l'affidamento (ad esempio un contributo per soddisfare le esigenze del minore, un contributo al termine del periodo di affido, un'indennità per il genitore affidatario, ecc.).

Inoltre, il codice civile disciplina l'affidamento di un minore a terzi nei casi in cui nessuno dei genitori né un tutore possano prendersene cura personalmente. Tale forma di affido non è alternativa a quella sopra descritta, né all'affido che deve precedere l'adozione, ed è prioritaria rispetto all'affidamento a un istituto. L'affidatario deve garantire un'educazione adeguata, essere residente nella Repubblica ceca e acconsentire a prendere personalmente il minore in affido. I diritti e gli obblighi dell'affidatario sono definiti dal giudice; in mancanza, si applicano le norme sull'affido pertinenti.

Per gestire gli affari del figlio, salvo che siano riservati alla sua persona, i genitori, in quanto rappresentanti legali, possono sottoscrivere un contratto di rappresentanza con una persona dotata di conoscenze specifiche o altra persona idonea. Se il minore conclude un contratto di rappresentanza, quest'ultimo non pregiudica i poteri di rappresentanza legale dei genitori. Se i rappresentanti legali e contrattuali sono in disaccordo, la questione viene risolta dal giudice nell'interesse del minore.

Se l'educazione del figlio o il suo stato fisico, intellettuale o psichico e/o il suo sviluppo armonioso sono minacciati o perturbati in misura contraria ai suoi interessi, e/o i genitori non possono provvedere all'educazione del figlio per gravi motivi, il giudice può disporre l'affidamento a un istituto in quanto misura necessaria. Tale provvedimento può essere adottato in casi particolari, qualora le precedenti misure non abbiano portato a una soluzione. A tal fine, il giudice deve sempre valutare se sia opportuno preferire l'affidamento del minore a una persona fisica. L'affidamento a un istituto può essere disposto per un periodo massimo di tre anni, prorogabile (ripetutamente) nel caso in cui ne persistano i motivi (sempre per un periodo massimo di tre anni). Se sono venuti meno i motivi per i quali è stato disposto l'affidamento a un istituto, o è possibile ricorrere a modalità di affido diverse, il giudice revoca senza indugio l'affidamento a un istituto individuando al contempo il successivo affidatario in funzione delle circostanze.

4 Se i genitori divorziano o si separano, le modalità di esercizio della potestà genitoriale come sono regolate per il futuro?

La decisione sull'affidamento del figlio è una condizione essenziale del divorzio dei genitori. Il giudice statuisce tenendo conto dell'interesse del minore e può discostarsi dal mutuo accordo tra i genitori solo se risulta necessario per tutelare tale interesse. Il giudice può affidare il minore a uno dei genitori oppure disporne l'affidamento congiunto o condiviso; può inoltre affidarlo a una persona diversa dai genitori, se l'interesse del minore lo richiede. Il giudice tiene conto della personalità del minore, in particolare delle sue attitudini e capacità in relazione alle possibilità evolutive, e dello stile di vita dei genitori, nonché dell'orientamento affettivo e delle esperienze del minore, della capacità di ciascuno dei genitori di provvedere alla sua educazione, della stabilità attuale e prevedibile dell'ambiente educativo in cui il minore dovrebbe vivere e dei suoi legami affettivi con fratelli e sorelle, nonni, altri parenti o altre persone. Il giudice tiene sempre conto di quale genitore abbia provveduto adeguatamente al minore fino a quel momento e si sia preso cura adeguatamente della sua educazione affettiva, intellettuale e morale, e di quale genitore offra al figlio le migliori possibilità di un sano e positivo sviluppo. Il giudice concentrerà inoltre l'attenzione sul diritto del minore di essere educato da entrambi i genitori e di mantenere con loro regolari contatti personali, nonché sul diritto del genitore non affidatario di ricevere regolarmente informazioni sul figlio, e terrà conto altresì della capacità di ciascun genitore di accordarsi con l'altro in merito all'educazione del figlio. Il giudice può inoltre decidere di omologare un accordo tra i genitori, a meno che risulti che le modalità concordate per l'esercizio della responsabilità genitoriale non sono conformi all'interesse del figlio.

Se i genitori di un minore privo della piena capacità giuridica non sono conviventi e non si accordano sulla regolamentazione del suo affido, il giudice statuisce d'ufficio sulla questione. A tal fine, esso si attiene alle stesse regole che disciplinano l'affidamento del figlio in caso di divorzio dei genitori.

Il genitore affidatario deve stabilire insieme all'altro genitore le modalità con cui quest'ultimo si terrà in contatto con il figlio. Se i genitori non si accordano, o risulta necessario nell'interesse dell'educazione del figlio e dei rapporti familiari, il giudice definisce le modalità dei contatti tra genitore e figlio. In casi giustificati il giudice può stabilire il luogo dei contatti tra genitore e figlio. Se necessario nell'interesse del figlio, il giudice limita il diritto del genitore ad avere contatti personali con il figlio e/o vieta tali contatti.

Se le circostanze dovessero cambiare, il giudice modificherà la decisione relativa all'esercizio dei diritti e obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale anche in assenza di un'istanza.

5 Se i genitori concludono un accordo sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale, quali sono le formalità da rispettare perchè l’accordo sia per loro vincolante?

Se i genitori divorziano, il loro accordo sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale deve specificare in quale modo ciascuno di essi provvederà al minore dopo il divorzio. In tale accordo i genitori possono anche regolare i loro contatti con il figlio. Accordi di questo tipo sono soggetti al consenso del giudice. Il giudice omologa l'accordo tra i genitori, a meno che risulti che le modalità concordate per l'esercizio della responsabilità genitoriale non sono conformi all'interesse del figlio. Ciò vale anche per gli accordi tra genitori non conviventi.

6 Se i genitori non raggiungono un accordo sulle questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, quali sono i mezzi alternativi di soluzione delle controversie?

Per tutelare gli interessi del minore, il giudice, durante il procedimento relativo all'affidamento, indirizza i genitori verso una soluzione conciliativa. Esso può ordinare loro di partecipare a una conciliazione stragiudiziale, ad incontri di mediazione o a una terapia familiare per un periodo massimo di tre mesi, o ad incontri con un esperto in psicologia infantile.

È anche possibile fare ricorso ai servizi dei centri di consulenza matrimoniale e familiare, che forniscono assistenza attraverso psicologi qualificati e operatori sociali qualificati.

Inoltre l'autorità per la tutela sociale e giuridica dei minori può persuadere un genitore che non rispetti i diritti del figlio o dell'altro genitore (ad esempio a educare il figlio o a mantenere contatti regolari con il medesimo) o informarlo in merito alla legislazione e alle conseguenze del suo comportamento. Detta autorità può anche imporre ai genitori di ricorrere alla consulenza di esperti, se non sono in grado di risolvere i problemi inerenti all'educazione del figlio, in particolare nell'ambito di controversie vertenti sulla modifica della sua educazione o dei diritti di visita.

7 Se i genitori fanno ricorso all’autorità giudiziaria, su quali questioni relative ai figli il giudice può pronunciarsi?

Se sussistono le condizioni prescritte, il giudice può deliberare, su richiesta dei genitori, in particolare sulle seguenti questioni attinenti ai rapporti tra genitori e figli:

  1. diritti di natura personale (ad esempio il diritto di decidere nome e cognome del figlio o il diritto di acconsentire o meno alla sua adozione),
  2. affidamento del figlio e regolamentazione dei contatti con il medesimo,
  3. forme alternative di affidamento del figlio (ad esempio tutela, affidamento a un'altra persona o a un istituto),
  4. obblighi di mantenimento e sostegno,
  5. rappresentanza e amministrazione dei beni del minore e consenso agli atti giuridici compiuti dal medesimo,
  6. questioni importanti per il minore, nel caso in cui i genitori non raggiungano un accordo (sono considerate questioni importanti, in particolare, la scelta del luogo di residenza e delle scuole o dell'occupazione del figlio, ma non le normali procedure mediche e questioni analoghe).

Nella maggior parte dei casi il giudice decide a chi affidare la cura del minore e può deliberare in merito ai contatti con il minore e agli obblighi di mantenimento e sostegno.

8 Se il tribunale dispone l’affidamento del minore in via esclusiva ad uno dei coniugi, questo significa che il coniuge affidatario potrà assumere decisioni concernenti il minore senza prima consultare l’altro genitore?

Prendersi cura del figlio rappresenta solo una parte dei diritti e obblighi che costituiscono la responsabilità genitoriale. Se il genitore non affidatario non è stato privato della responsabilità genitoriale, e quest'ultima non è stata limitata o sospesa, il suddetto genitore può ancora esercitarla sotto gli altri aspetti e non decade dal diritto di assumere le decisioni sulle questioni importanti per il figlio. La responsabilità genitoriale viene esercitata dai genitori di comune accordo e conformemente all'interesse del figlio. Se un ritardo nella decisione su una questione concernente il minore comporta un rischio di inadempimento, uno dei genitori può assumere la decisione o prestare il suo consenso individualmente, ma deve tempestivamente informare l'altro genitore della situazione.

Se i genitori non raggiungono un accordo su una questione importante per il figlio, segnatamente in relazione ai suoi interessi, la decisione viene adottata dal giudice, su richiesta di uno dei genitori; lo stesso vale anche nel caso in cui un genitore escluda l'altro dalla decisione su una questione importante per il figlio. Inoltre il giudice adotta una decisione, su richiesta di uno dei genitori, nei casi in cui i medesimi non raggiungano un accordo per stabilire quale di loro debba rappresentare il figlio in un negozio giuridico o per questioni importanti relative alla gestione dei suoi beni.

I genitori sono tenuti a scambiarsi tutte le informazioni importanti sul figlio e sui suoi interessi.

9 Se il tribunale dispone l’affidamento congiunto del minore, cosa significa questo nella pratica?

Il codice civile distingue tra affidamento a uno dei genitori, affidamento condiviso, affidamento congiunto e affidamento a soggetti diversi dai genitori. Nel deliberare sull'affidamento, il giudice adotterà una decisione che soddisfi l'interesse del minore. Esso può rinunciare ad adottare una decisione sull'affidamento condiviso o congiunto se i genitori sono in grado di comunicare e collaborare.

Affidamento congiunto (educazione congiunta)

Questa modalità di regolamentazione dell'affido implica l'assenza di una specifica decisione sull'affidamento del figlio a uno dei genitori. In pratica, ciò significa che nell'affidamento congiunto, ad esempio, un genitore può garantire le esigenze educative del figlio e l'altro farsi carico delle sue attività sportive, e/o che un genitore si prende cura dell'apprendimento linguistico del figlio e l'altro ne segue le attività extrascolastiche. I genitori condividono l'obbligo di garantire l'assistenza sanitaria e di soddisfare le esigenze materiali del figlio (ad esempio per quanto riguarda l'alimentazione, l'igiene, l'abbigliamento ecc.).
L'affidamento congiunto presuppone il consenso di entrambi i genitori.

Affidamento condiviso (educazione alternata)

L'affidamento condiviso implica che il figlio sia affidato alle cure dell'uno e dell'altro genitore in modo alternato per un periodo di tempo prestabilito. Il giudice definisce anche i diritti e gli obblighi spettanti ai genitori in tali periodi.

10 Qual è il tribunale (o altra autorità) competente a decidere in materia di potestà genitoriale?

Le istanze relative ai diritti e agli obblighi dei genitori devono essere proposte dinanzi al tribunale distrettuale (a Praga dinanzi a un tribunale distrettuale e a Brno dinanzi al tribunale municipale) competente per il distretto in cui il minore risiede o, in mancanza di una residenza permanente, dinanzi al tribunale distrettuale competente per il distretto in cui si trova il minore. Il giudice può deliberare sulle questioni concernenti i minori anche in assenza di un'istanza.

I requisiti della domanda dipendono dal tipo di istanza. Tuttavia è sempre necessario fornire nome, cognome e indirizzo delle parti, oppure i numeri di identificazione personale delle parti e dei loro rappresentanti, una descrizione dei fatti materiali nonché un'indicazione delle prove sulle quali si fonda l'azione, e dalla domanda deve risultare chiaramente che cosa chiede l'istante e a quale giudice sia diretta l'istanza.

L'istanza deve contenere tutti i documenti rilevanti per la questione di cui trattasi - ad esempio certificati di nascita o di matrimonio, precedenti decisioni giudiziarie concernenti il minore e così via - e deve essere presentata in formato cartaceo in un numero di copie pari al numero delle parti, se necessario, più una copia per il tribunale.

11 Qual è la procedura applicabile in questi casi? Esiste una procedura di urgenza?

Il giudice può avviare un procedimento per l'affidamento giudiziale di un minore anche in mancanza di una specifica domanda.

Anche prima di adottare una decisione nel merito, il giudice, ove sia necessario per regolare temporaneamente i rapporti tra le parti, o se vi è il rischio che possa essere compromessa l'attuazione di una decisione giudiziaria, può ordinare a una parte, con sentenza preliminare, di pagare gli alimenti essenziali e/o affidare il minore a uno dei genitori, oppure a una persona designata dal giudice stesso. Di norma, le sentenze preliminari vengono emesse su richiesta, ma, nei casi in cui sia possibile avviare d'ufficio il procedimento di merito (quindi anche in relazione all'affidamento giudiziale di un minore), possono essere rese anche in assenza di un'istanza. Le sentenze preliminari sono pronunciate dal giudice competente per il procedimento principale, salvo diversa disposizione di legge. La domanda di sentenza preliminare deve contenere gli elementi richiesti dall'articolo 42, paragrafo 4, e dall'articolo 75 del codice di procedura civile (legge n. 99/1963 e successive modifiche), vale a dire, in particolare, le informazioni concernenti il giudice presso il quale viene presentata l'istanza, la persona che presenta l'istanza e l'oggetto della stessa (ossia una descrizione dei fatti che giustificherebbero la sentenza preliminare richiesta), quale sia il risultato cui mira l'istanza (vale a dire quale sia il tipo di sentenza preliminare richiesta dall'istante), l'illustrazione dei motivi per i quali occorre regolare temporaneamente i rapporti tra le parti o in base ai quali si teme che possa essere compromessa l'attuazione di una decisione giudiziaria, nonché la data in cui la domanda è stata redatta e la firma del richiedente o del suo rappresentante. I documenti sui quali si basa l'istanza devono essere allegati alla domanda. In generale, per assicurare il risarcimento dei danni o delle perdite che potrebbero derivare dalla sentenza preliminare, il richiedente deve presentare, al più tardi il giorno stesso in cui ha depositato la domanda presso il giudice, una cauzione per l'importo stabilito. Tuttavia la cauzione non è richiesta se la sentenza preliminare riguarda il mantenimento e sostegno o potrebbe essere pronunciata anche in assenza di un'istanza. Il giudice deve pronunciarsi senza ritardo sulla domanda di sentenza preliminare. Se non sussiste un rischio di inadempimento, il giudice deve pronunciarsi sulla domanda di sentenza preliminare entro sette giorni dalla sua presentazione. La decisione viene adottata senza sentire le parti. Quando pronuncia una sentenza preliminare, il giudice stabilisce un termine entro il quale il richiedente deve presentargli la domanda di avvio del procedimento. Può inoltre disporre che la sentenza preliminare sia valida solo per un determinato periodo di tempo.

La legge sui procedimenti giudiziari speciali (legge n. 292/2013 e successive modifiche) prevede una sentenza preliminare speciale per i casi in cui un minore sia privo di assistenza adeguata, a prescindere dalla circostanza che vi sia o meno una persona avente diritto al suo affidamento, oppure sussista una grave minaccia o una turbativa alla vita, allo sviluppo e ad altri importanti interessi del minore. In tal caso, il giudice, con una sentenza preliminare che può essere pronunciata solo su richiesta di un'autorità per la tutela sociale e giuridica dei minori, regola i rapporti del minore per il tempo necessario disponendo che il medesimo sia collocato in un ambiente idoneo indicato nella decisione. Mediante tale sentenza preliminare è possibile dare il minore in affido per un periodo di tempo provvisorio fintanto che il genitore sia impossibilitato ad occuparsene per gravi motivi, o, alla scadenza di tale periodo, disporne l'affidamento preadottivo, se i genitori hanno acconsentito all'adozione o è stato deciso che il consenso dei genitori all'adozione non è necessario. Il giudice deve pronunciarsi senza ritardo sulla domanda di sentenza preliminare, al più tardi entro 24 ore dalla sua presentazione.
La decisione viene eseguita immediatamente dopo essere stata resa e il giudice deve collaborare con le pubbliche autorità competenti per la sua attuazione.

12 È possibile ottenere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi del procedimento?

Ai sensi della legge sulle spese di giudizio (legge n. 549/1991 e successive modifiche), il procedimento relativo alla tutela e all'affidamento giudiziale dei minori è gratuito.
Di conseguenza il richiedente non deve sostenere alcuna spesa quando introduce un'istanza in materia di diritti e obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale.

A determinate condizioni è possibile designare un legale gratuitamente o ad un costo ridotto. Il giudice nomina un difensore su richiesta di una parte che presumibilmente sarà esentata in tutto o in parte dalle spese di giudizio, se tale esenzione è necessaria, ad esempio, per tutelare gli interessi del richiedente. Se risulta necessario per tutelare gli interessi di una parte, viene assegnato un avvocato. La designazione di un legale deve essere giustificata dalla situazione della parte (in pratica se la sua situazione patrimoniale o sociale è sfavorevole, ma devono essere sempre prese in considerazione le circostanze specifiche del caso di specie) e il diritto non deve essere fatto valere o difeso in modo illegittimo o palesemente infondato.

La legge relativa all'assistenza giudiziaria nelle controversie transfrontaliere all'interno dell'Unione europea (legge n. 629/2004 e successive modifiche) disciplina l'accesso al gratuito patrocinio nei procedimenti che si svolgono in uno Stato membro dell'Unione europea e di cui sia parte una persona fisica residente in un altro Stato membro. L'assistenza giudiziaria viene concessa sia per il processo sia per le fasi esecutive.

La legge sulla professione forense (legge n. 85/1996 e successive modifiche) definisce le condizioni in cui l'assegnazione di un avvocato d'ufficio può essere chiesta direttamente all'Ordine degli avvocati ceco.

13 È possibile proporre appello avverso una decisione sulla potestà genitoriale?

Sì, è possibile proporre appello avverso una sentenza sulla responsabilità genitoriale. I tribunali distrettuali sono competenti in primo grado per i procedimenti in materia di diritti e obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale. I tribunali regionali (o il tribunale municipale di Praga) si pronunciano sui ricorsi di appello contro le decisioni dei tribunali di primo grado. L'appello deve essere presentato entro 15 giorni dalla ricezione di una copia scritta della decisione che s'intende impugnare, tranne i casi in cui l'impugnazione non è consentita per legge (ad esempio non sono impugnabili le decisioni con cui vengono omologati gli accordi tra i genitori sull'affidamento dei figli). L'appello si considera presentato entro i termini anche dopo la scadenza del termine di 15 giorni se l'appellante ha seguito istruzioni errate fornitegli dal giudice di appello.

È d'uopo sottolineare che alcune decisioni sono provvisoriamente esecutive e possono quindi essere eseguite anche se sono state impugnate. Sono provvisoriamente esecutive le decisioni che impongono obblighi alimentari e le decisioni di proroga dei provvedimenti con cui i genitori o altre persone sono stati temporaneamente privati dell'affidamento di un minore.

14 In certi casi potrebbe essere necessario rivolgersi ad un giudice o ad altra autorità per avere una decisione sulla potestà genitoriale da far valere come titolo esecutivo? Quali procedure si applicano in tali casi?

Nella Repubblica ceca è necessario presentare al tribunale una domanda di esecuzione di qualsiasi decisione in materia di responsabilità genitoriale. La procedura applicabile è disciplinata dalla legge sui procedimenti giudiziari speciali (legge n. 292/2013 e successive modifiche).

La competenza per tali procedimenti spetta al foro generale del minore, ossia il tribunale distrettuale (il tribunale distrettuale a Praga e il tribunale municipale a Brno) della zona in cui il minore risiede in base all'accordo tra i genitori, a una decisione giudiziaria o ad altri fatti rilevanti. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie (l'avente diritto e la parte obbligata, la portata e il contenuto dell'obbligo della parte obbligata e il termine per l'adempimento dell'obbligo in questione, nonché la specificazione del cosiddetto titolo esecutivo – la decisione di cui si chiede l'esecuzione).

Prima di ordinare l'esecuzione di una decisione, il tribunale, qualora ravvisi particolari motivi e/o se la parte obbligata non è stata informata delle conseguenze dell'inadempimento di un obbligo, può chiedere alla parte obbligata di conformarsi alla decisione o all'accordo e informarla delle possibili modalità di esecuzione delle decisioni attraverso l'irrogazione di ammende o l'allontanamento del minore. Il tribunale può inoltre chiedere all'autorità competente per la tutela sociale e giuridica dei minori di indurre la parte obbligata ad adempiere i suoi obblighi senza che occorra ordinare l'esecuzione della decisione.

Se l'interessato non adempie il suo obbligo neppure dopo avere ricevuto le istruzioni dell'autorità giudiziaria, quest'ultima ordina l'esecuzione della decisione comminando un'ammenda, anche ripetutamente. L'importo delle singole ammende non può superare 50 000 CZK. Il tribunale può, tra l'altro, ordinare la partecipazione a incontri con un mediatore o con un esperto in psicologia infantile, o definire un piano di acclimatamento per agevolare i contatti graduali tra il minore e una persona avente un diritto di contatto con il medesimo.

Se, nonostante l'attuazione di tali misure, gli obblighi non vengono rispettati o risulta dalle circostanze che l'approccio adottato non ha determinato l'adempimento degli obblighi, in casi eccezionali il giudice dispone l'allontanamento del minore dalla persona con cui, secondo la decisione o l'accordo, non dovrebbe stare. La decisione che dispone l'allontanamento del minore viene notificata alla parte obbligata solo nella fase dell'esecuzione.

15 In che modo si deve agire per far riconoscere ed eseguire in questo Stato membro una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro?

Le sentenze nelle cause in materia di responsabilità genitoriale, pronunciate da giudici degli Stati membri dell'UE, sono riconosciute - senza necessità di procedure speciali - nella Repubblica ceca a norma del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ("regolamento n. 2201/2003") e del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori ("regolamento 2019/1111"). A norma del regolamento 2201/2003, chiunque abbia un interesse legittimo può adire un giudice per far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta. Nella Repubblica ceca, la competenza a conoscere di tali procedimenti in primo grado spetta ai tribunali distrettuali (tribunali distrettuali a Praga e tribunale municipale a Brno). Il giudice competente è quello del foro generale dell'istante o, in mancanza, il tribunale distrettuale nella cui zona di competenza ricorre o può ricorrere la situazione per la quale è importante il riconoscimento. A norma del regolamento 2019/1111, qualsiasi parte interessata può chiedere una decisione sull'assenza dei motivi di diniego del riconoscimento. Nella Repubblica ceca, la competenza a conoscere di tali procedimenti in primo grado spetta ai tribunali distrettuali (tribunali distrettuali a Praga e tribunale municipale a Brno).

Prima di poter essere eseguita nella Repubblica ceca, una decisione in materia di responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro deve essere dichiarata esecutiva secondo una specifica procedura prevista dal succitato regolamento n. 2201/2003. Nella Repubblica ceca, l'istanza diretta ad ottenere la dichiarazione di esecutività deve essere presentata al tribunale distrettuale competente per territorio (tribunale distrettuale a Praga, tribunale municipale a Brno). La competenza territoriale viene determinata, conformemente al regolamento n. 2201/2003, in base al luogo della residenza abituale della persona nei cui confronti è stata chiesta l'esecuzione o al luogo della residenza abituale del minore; se non viene individuato nessuno di tali luoghi nello Stato membro in cui deve svolgersi l'esecuzione, la competenza territoriale si determina in base al luogo di esecuzione della decisione.

Ai sensi degli articoli 41 e 42 del regolamento n. 2201/2003, le decisioni sul diritto di contatto con un minore e le decisioni che ordinano il ritorno di un minore, adottate in forza dell'articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento, sono esecutive negli altri Stati membri senza che occorra una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine utilizzando un modello standard contenuto in un allegato del suddetto regolamento.

L'istanza con cui si chiede il riconoscimento o non riconoscimento di una decisione, o una dichiarazione di esecutività di una decisione, deve essere corredata di una copia della decisione rispondente alle condizioni prescritte per determinarne l'autenticità (ad esempio un duplicato o una copia autenticata della decisione) e di un certificato ai sensi dell'articolo 39 del regolamento n. 2201/2003 rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione, su un modello standard contenuto in un allegato del suddetto regolamento. Nel caso delle decisioni rese in contumacia occorre inoltre presentare l'originale o una copia autenticata del documento attestante che la parte non è comparsa nel procedimento, che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione. Se il certificato o il documento richiesto nel caso delle decisioni contumaciali non viene prodotto, si procede conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

A norma del regolamento 2019/1111, le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive nella Repubblica ceca senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Le decisioni che accordano diritti di visita nei confronti di minori e le decisioni a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, se si richiede il ritorno del minore, qualora certificate nello Stato membro di origine utilizzando il certificato di cui all'allegato del regolamento 2019/1111, sono riconosciute negli altri Stati membri a norma dell'articolo 43 del medesimo regolamento senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento, salvo se e nella misura in cui la decisione sia dichiarata incompatibile con una decisione [successiva] di cui all'articolo 50.

Le decisioni che accordano diritti di visita nei confronti di minori e le decisioni a norma dell'articolo 29, paragrafo 6, se si richiede il ritorno del minore, qualora certificate nello Stato membro di origine utilizzando il certificato di cui all'allegato del regolamento 2019/1111, sono riconosciute negli altri Stati membri a norma dell'articolo 43 del medesimo regolamento senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione a norma del regolamento 2019/1111, è necessario presentare una copia della decisione, che soddisfi le condizioni di autenticità prescritte per il riconoscimento e il certificato pertinente di cui agli articoli 36 o 47 rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in cui la decisione è stata pronunciata, utilizzando il certificato di cui all'allegato del regolamento 2019/1111. Se non si presentano i documenti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, è necessario seguire la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento 2019/1111.

Se ricorrono le condizioni previste dai suddetti regolamenti, le decisioni in materia di responsabilità genitoriale emesse in altri Stati membri dell'Unione europea vengono eseguite con il medesimo procedimento previsto per l'esecuzione delle decisioni nazionali. Per ulteriori informazioni si veda la risposta alla domanda precedente.

16 A quale giudice di questo Stato membro occorre rivolgersi per opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di una decisione sulla responsabilità genitoriale emessa dal giudice di un altro Stato membro? Quale procedura si applica in questi casi?

Il ricorso (appello) contro una decisione giudiziaria deve essere proposto dinanzi al giudice che ha emesso la decisione. Il ricorso viene deciso da un giudice superiore.

17 A quale diritto deve fare riferimento il giudice in un procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, in cui il minore o le parti non risiedono in questo Stato membro oppure hanno cittadinanze diverse?

Nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, la legge applicabile è determinata in base alla Convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori. Le convenzioni internazionali bilaterali alle quali è vincolata la Repubblica ceca prevalgono sulla Convenzione del 1996, a meno che sia stata effettuata una dichiarazione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, di detta convenzione (una simile dichiarazione è stata adottata in relazione a un accordo bilaterale tra la Repubblica ceca e la Polonia, che ha sancito la prevalenza della Convenzione del 1996).

 

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023

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