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Si intende per esecuzione l'attuazione forzata del dispositivo di una decisione giudiziaria o di un ordinanza, con l'aiuto del giudice e, in alcuni casi, con l'aiuto ulteriore di organi e/o servizi competenti, come ad esempio il registro del catasto. La parte che nel processo ha ottenuto una decisione giudiziaria o un'ordinanza a suo favore può procedere all'adozione delle misure di esecuzione da parte dell'intermediario di un tribunale.
Il servizio assicurato dagli ufficiali giudiziari e dal registro del catasto. In caso di esecuzione di un'ordinanza di recupero di rate non ancora pagate relative a crediti alimentari, l'autorità competente in materia di esecuzione è la polizia.
Una pronuncia del giudice o un'ordinanza sono esecutive al momento della loro emissione. Il termine previsto per impugnarle non sospende di per sé l'esecuzione; la sospensione può essere concesso solo in caso di un'istanza depositata dalla parte che impugna il provvedimento esecutivo.
I titoli che non provengono da un organo giurisdizionale (ad esempio una decisione presa in seguito a un arbitrato) non sono automaticamente esecutivi, ma possono divenirlo in seguito a un'istanza che ne richieda l'esecutorietà. Il giudice competente a emettere l'ordinanza che rende esecutivo un titolo non giudiziario o una decisione di un giudice straniero è il tribunale circondariale del domicilio della persona contro la quale l'esecuzione viene richiesta oppure è il giudice che si occupa di questioni di diritto di famiglia, in caso di ordine concernente le obbligazioni alimentari. L'esecuzione di una decisione del giudice viene di solito attuata da parte dell'avvocato che si è occupato del processo di cognizione dinanzi all'organo giurisdizionale, che agisce secondo una qualunque delle modalità previste al punto 3 in caso di registrazione di esecuzione di una decisione straniera in base alla convenzione multilaterale o bilaterale, il procedimento viene avviato dal Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico, in quanto autorità centrale, tramite l'intermediario del servizio giuridico. In altri casi, il procedimento può altresì essere avviato da avvocati nella loro veste di liberi professionisti.
Le spese del procedimento non possono essere fissate in anticipo, ma sono calcolate dal cancelliere dell'organo giurisdizionale competente in base alle norme pertinenti relative ai diritti e sono a carico della parte soccombente.
L'esecuzione viene principalmente attuata dagli ufficiali giudiziari, funzionari e membri titolari del personale giudiziario. Per accelerare il procedimento di esecuzione la notifica degli atti di tutte le cause civili è stata affidata dal 1996 agli ufficiali giudiziari privati, permettendo così agli ufficiali giudiziari di concentrarsi sull'esecuzione delle decisioni.
Quando si tratta dell'esecuzione di una decisione tra le parti a Cipro le condizioni variano a seconda dei casi. Una decisione giudiziaria è obbligatoria come anche la notifica della decisione che crea l'obbligazione nonché il rifiuto o l'omissione del convenuto di versare l'importo indicato nella decisione.
Le condizioni relative all'emissione di un ordine di esecuzione di una decisione di un paese terzo sono generalmente previste nella convenzione pertinente. Una condizione abitualmente prevista in questo caso è che il convenuto abbia ricevuto regolare notifica del procedimento avviato nei suoi confronti nel paese straniero.
I conti bancari, le azioni, i veicoli di trasporto registrati, i beni immobili e altri beni possono essere oggetto di esecuzione. Sono impignorabili gli oggetti strettamente personali che sono assolutamente indispensabili per la sussistenza o per l'esercizio della professione della persona contro la quale l'esecuzione viene chiesta.
Le misure di esecuzione sono le seguenti:
In caso di ordinanza relativa a crediti alimentari, l'esecuzione comporta inoltre la possibilità di chiedere un provvedimento che preveda la detenzione rispetto al debitore dell'obbligazione alimentare.
Il debitore così come i terzi sono tenuti a conformarsi alla decisione che ordina la misura di esecuzione. Qualora il debitore rifiuti oppure ometta di conformarsi all'ordine che impone le misure di esecuzione è possibile avviare un procedimento nei suoi confronti che può terminare con la detenzione per mancato rispetto di un ordine del giudice.
La banca alla quale viene notificato un ordine di pignoramento presso terzi è tenuta a bloccare il conto pertinente a meno che non ci siano motivi per contestare l'ordine. In questo caso la banca deve comparire dinanzi al giudice che ha emesso il suddetto ordine ed esporre il motivo per il quale quest'ultimo non può essere eseguito.
Un ordine non contestato diviene assoluto e acquisisce l'autorità di cosa giudicata.
Le misure di esecuzione sono valide per sei mesi a partire dalla loro adozione. La decisione giudiziaria in base alla quale le misure di esecuzione sono state adottate è valida per sei anni a partire dalla data nella quale è stata emessa. In caso di mancata esecuzione entro questo termine il giudice può rinnovare la decisione conformemente alle norme di procedura civile.
A seconda dei casi un ricorso può essere presentato ad esempio per chiedere la sospensione dell'esecuzione, oppure l'annullamento dell'iscrizione ecc..
Per tutelare il debitore sono impignorabili gli oggetti estremamente personali, indispensabili per la sussistenza o per l'esercizio della professione.
Inoltre, quando il debitore è lo Stato o un servizio pubblico, oggetti e macchinari per uno scopo pubblico, compresa l'attrezzatura che appartiene alle forze armate e alle forze dell'ordine, oggetti artistici, archeologici, culturali, religiosi e d'importanza storica e riserve per lo scambio con paesi stranieri non possono essere pignorati.
Inoltre, l'esecuzione di un ordine per sequestro e vendita di beni mobili va effettuata tra l'alba e il tramonto.
I beni sequestrati (a meno che non si tratti di denaro o di garanzie) devono essere venduti solo dopo che siano trascorsi almeno tre giorni dal momento del sequestro, a meno che non siano soggetto al logorio o nel caso in cui il proprietario abbia presentato istanza scritta, fino a che la vendita sia compiuta, i beni devono essere collocati in luogo adeguato o restare sotto la vigilanza di una persona autorizzata.
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