Come eseguire una decisione giudiziaria

Francia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Per "esecuzione" (sottintesa l'esecuzione forzata, in quanto l'esecuzione volontaria, da parte del debitore, dei propri obblighi non rientra in alcuna procedura) s'intendono tutte le procedure che permettono di costringere un debitore a eseguire gli obblighi posti a suo carico da un titolo esecutivo. I titoli esecutivi sono principalmente le sentenze (francesi o straniere) e gli atti notarili muniti della formula esecutiva (cfr. 2. infra). Nel diritto francese questi titoli possono porre a carico del debitore tre categorie di obblighi: pagare, fare o non fare, dare o restituire.

Il diritto dell'esecuzione riguarda esclusivamente i beni del debitore; non esiste esecuzione sulla persona. Ciò significa, ad esempio, che i debitori non possono essere sottoposti ad arresto sulla base della semplice constatazione che essi non rimborsano il proprio debito. Il rifiuto di adempiere a certi obblighi (obblighi alimentari) costituisce tuttavia una violazione penale che espone il debitore ad azioni legali e a una condanna alla pena detentiva. Lo stesso ragionamento si applica all'organizzazione fraudolenta dell'insolvenza da parte di un debitore.

Gli obblighi di pagamento sono eseguiti mediante il sequestro di somme di denaro o di beni mobili o immobili appartenenti al debitore. Se il sequestro riguarda una somma di denaro, tale somma viene attribuita al creditore (ad esempio, pignoramento presso terzi su conto corrente); se invece viene sequestrato un bene mobile o immobile appartenente al debitore, il sequestro conduce alla vendita forzata del bene in questione e il ricavato della vendita è destinato al creditore nei limiti dell'importo del suo credito.

Gli obblighi di dare o di restituire variano a seconda del tipo di bene. Nel caso di un bene mobile, esso viene sequestrato per essere restituito al legittimo proprietario, mentre nel caso di un bene immobile, l'occupante viene espulso e il proprietario riacquista il godimento del bene.

Dal momento che è vietato costringere fisicamente una persona ad adempiere a un obbligo di fare o di non fare, il debitore è invitato a eseguire tali obblighi con una penale pronunciata dal giudice. l'importo della penale è la somma di denaro che il debitore dovrà pagare se non adempie ai propri obblighi. La somma dovuta è calcolata in misura proporzionale al periodo di mancata esecuzione (per gli obblighi di fare) o in base al numero delle infrazioni all'obbligo di non fare. Nella misura in cui gli obblighi di pagare, dare o restituire sono da interpretarsi anche come obblighi di fare, in aggiunta agli altri eventuali provvedimenti di esecuzione forzata, può essere ordinata l'applicazione di una penale.

Occorre inoltre osservare che possono di norma essere oggetto di provvedimenti di esecuzione forzata gli obblighi posti a carico del debitore mediante un titolo esecutivo.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Gli huissiers de justice (ufficiali giudiziari) sono autonomi nel procedere all'esecuzione forzata. Sono pubblici ufficiali e ufficiali ministeriali nominati a tal fine dal ministro della Giustizia, che verifica che essi esercitino i propri poteri nel rispetto di rigorose norme deontologiche. Prestano i loro servizi a titolo oneroso (cfr. 3. infra). Il creditore anticipa il costo degli atti di esecuzione forzata, che il debitore dovrà poi rimborsare.

Quando un caso è deferito a un giudice, il giudice competente è in linea di principio quello dell'esecuzione, che è un giudice specializzato del tribunal judiciaire.

Infine, benché le misure cautelari siano di norma autorizzate dal giudice dell'esecuzione, esse possono in via eccezionale essere autorizzate anche dal presidente del tribunal de commerce (tribunale commerciale) quando sono destinate al sequestro conservativo di un credito che rientra nella competenza del tribunale commerciale.

Non è necessario rivolgersi a un avvocato per chiedere a un "commissario del giudice" (commissaire de justice: ex ufficiale giudiziario) di avviare provvedimenti di esecuzione forzata.

La rappresentanza di un avvocato è invece obbligatoria durante tutto il procedimento di sequestro immobiliare. In via eccezionale il debitore può, senza avvocato, chiedere al giudice dell'esecuzione l'autorizzazione a una vendita consensuale del proprio immobile.

Negli altri procedimenti la rappresentanza per avvocato è in linea di principio obbligatoria, fatto salvo il caso in cui la misura di esecuzione contestata ha per oggetto una pretesa di importo inferiore a 10 000 EUR. In quest'ultimo caso, ciascuna delle parti può presentarsi di persona o può farsi assistere o rappresentare da un avvocato, dal coniuge, dal convivente, dalla persona cui è legata attraverso un patto civile di solidarietà, dai genitori o da affini in linea retta, dai genitori o da affini in linea collaterale fino al terzo grado compreso, da persone dedite esclusivamente al loro servizio personale o alla loro attività.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

L'elenco dei titoli esecutivi riconosciuti in Francia è riportato all'articolo L. 111-3 del code des procédures civiles d'exécution (codice delle procedure civili di esecuzione). Sono:

  • le decisioni degli organi del sistema giudiziario e del sistema amministrativo dotate di forza esecutiva, nonché gli accordi ai quali detti organi hanno conferito forza esecutiva;
  • le decisioni e gli atti stranieri e i lodi arbitrali dichiarati esecutivi da una decisione non passibile di ricorso sospensivo dell'esecuzione, fatte salve le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea;
  • le decisioni pronunciate da un organo giurisdizionale unificato in materia di brevetti;
  • gli estratti dei verbali di conciliazione firmati dal giudice e dalle parti;
  • gli atti notarili muniti della formula esecutiva;
  • gli accordi con i quali i coniugi acconsentono reciprocamente al divorzio con scrittura privata controfirmata dagli avvocati, depositata nel registro delle minute di un notaio secondo le modalità di cui all'articolo 229-1 del codice civile;
  • il titolo rilasciato dal commissario del giudice in caso di mancato pagamento di un assegno o in caso di accordo tra il creditore e il debitore alle condizioni previste dall'articolo L. 125-1 del codice delle procedure civili di esecuzione;
  • i titoli rilasciati da persone giuridiche di diritto pubblico qualificate come tali dalla legge o le decisioni alle quali la legge attribuisce gli effetti di una sentenza.
  • Le transazioni e gli atti derivanti da un accordo frutto di una mediazione, di una conciliazione o da una procedura partecipativa, se sono controfirmati dagli avvocati di tutte le parti e muniti della formula esecutiva dalla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente.

Le decisioni degli organi del sistema giudiziario sono dotate di forza esecutiva e possono quindi consentire l'avvio di provvedimenti di esecuzione forzata quando non sono passibili di ricorso sospensivo dell'esecuzione, ossia di appello o di opposizione, nel caso in cui il giudice abbia ordinato l'esecuzione provvisoria della propria decisione o questa avvenga di diritto (nel caso delle decisioni in primo grado). Le decisioni degli organi del sistema amministrativo sono esecutive anche quando sono passibili di ricorso.

I provvedimenti di esecuzione forzata ammessi:

In linea di principio, una persona che abbia ottenuto un titolo esecutivo può avviare tutti i provvedimenti di esecuzione forzata previsti dal codice delle procedure civili di esecuzione, senza la preventiva autorizzazione del giudice. In via eccezionale, esistono due procedimenti di esecuzione forzata che possono essere avviati solo previa autorizzazione del giudice:

  • il sequestro delle retribuzioni, autorizzato dal giudice delle esecuzioni del domicilio del debitore o del terzo debitore, se il debitore risiede all'estero o non ha domicilio conosciuto;
  • il sequestro immobiliare, che ha luogo dinanzi al giudice dell'esecuzione del luogo in cui si trova l'immobile.

Inoltre qualsiasi sequestro di beni mobili per il recupero di un debito di importo inferiore a 535 EUR in un locale a uso abitativo deve essere oggetto della preventiva autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

I provvedimenti di esecuzione forzata previsti dal codice di procedura civile relativo all'esecuzione sono diversi e variano in base al tipo di bene interessato (immobili, beni mobili materiali, denaro, ecc.; cfr. infra 4.2.). In ogni caso, tali provvedimenti devono essere limitati a quanto necessario per il recupero del credito e non deve esserci abuso nella scelta di tali provvedimenti.

In deroga al principio secondo cui i provvedimenti di esecuzione forzata possono essere avviati solo sulla base di un titolo esecutivo, prima di ottenere un titolo esecutivo possono essere adottate misure cautelari. Tali misure consentono al creditore di salvaguardare i propri diritti nell'attesa di un titolo esecutivo.

Le misure cautelari sono sequestri conservativi e garanzie giudiziarie. Sono concesse dal giudice se il credito del richiedente pare fondato nel merito e se questi può dimostrare che c'è il rischio di non recuperarlo. Non occorre la preventiva autorizzazione del giudice quando il creditore beneficia di una sentenza che non ha ancora forza esecutiva. In ogni caso, le misure adottate in tali condizioni decadono se l'ufficiale giudiziario non informa immediatamente il debitore e se il creditore non ha promosso un'azione giudiziaria per ottenere una decisione giudiziaria che ne riconosca il credito.

Il momento in cui possono avere luogo le misure di esecuzione forzata:

I provvedimenti di esecuzione forzata possono essere effettuati solo tra le ore 6 del mattino e le ore 21 di sera. Sono vietati di domenica e nei giorni festivi, salvo previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

Il costo dei provvedimenti di esecuzione forzata:

il "commissario del giudice" eroga i propri servizi a titolo oneroso. Il creditore anticipa il costo degli atti di esecuzione forzata che il debitore dovrà poi rimborsare in aggiunta al proprio debito. Tuttavia il creditore conserva sempre a proprio carico una parte di questi costi.

Il compenso dell'ufficiale giudiziario è disciplinato dal decreto n. 2016-230 del 26 febbraio 2016 e da un'ordinanza del 26 febbraio 2016 che determina la somma spettantegli per ciascun atto di esecuzione. Questa tariffa comprende essenzialmente:

  • per ciascun atto, un diritto fisso costituito da una somma forfettaria stabilita mediante ordinanza; tale diritto fisso può essere moltiplicato per 0,5 (credito inferiore o uguale a 128 EUR), per 1 (credito superiore a 128 EUR e inferiore o uguale a 1 280 EUR) o per 2 (credito superiore a 1 280 EUR) a seconda dell'importo del credito;
  • un diritto per l'avvio di procedimenti, che può essere riscosso una sola volta per titolo esecutivo; è pari a 4,29 EUR in caso di credito inferiore a 76 EUR, mentre oltre tale soglia è proporzionale all'importo del credito, fino a un limite di 268,13 EUR;
  • un diritto di recupero e di riscossione; si tratta di un diritto proporzionale, calcolato in base a una scala decrescente, che il "commissario del giudice" percepisce solo dopo essere riuscito a recuperare o a riscuotere il credito totalmente o in parte; una parte di tale diritto resta in ogni caso a carico del creditore (art. A. 444-32 del code de commerce (codice di commercio));
  • spese di gestione delle pratiche; il "commissario del giudice" riceve una somma di 6,37 EUR con acconto versato dal debitore, escluso il saldo del debito che non dà diritto al ricevimento di tale somma; tali spese non possono superare i 32,74 EUR per una stessa pratica;
  • spese di trasferta di 7,67 EUR (8,80 EUR in caso di notifica effettuata esclusivamente in modalità elettronica);
  • Iva (20 %);
  • fatte salve alcune eccezioni, un'imposta forfettaria di 14,89 EUR (al 1° gennaio 2017) che i "commissari" del giudice riversano allo Stato;
  • le spese di affrancatura delle lettere, che costituiscono formalità procedurali obbligatorie;
  • le spese del fabbro, del meccanico, di trasloco e i costi per il deposito dei mobili (dietro fattura).

Ad esempio, per un credito recuperato di 10 000 EUR, l'importo minimo di alcuni provvedimenti esecutivi è il seguente:

  • atto di pignoramento presso terzi su conto corrente: 129,64 EUR Iva inclusa (diritto fisso, spese di trasferta e imposta forfettaria)
  • sequestro a scopo di vendita di beni mobili: 114,21 EUR Iva inclusa (diritto fisso, spese di trasferta e imposta forfettaria)
  • sequestro di un veicolo mediante dichiarazione alla prefettura: 124,50 EUR Iva inclusa (diritto fisso, spese di trasferta e imposta forfettaria)
  • ingiunzione di pagamento valida come sequestro immobiliare: 178,55 EUR Iva inclusa (diritto fisso, spese di trasferta e imposta forfettaria)
A questi diritti fissi si aggiungono in particolare diritti proporzionali, che ammontano per l'intero credito a 707,52 EUR Iva inclusa, di cui 118,46 EUR a carico del debitore e 589,06 EUR a carico del creditore.

3.2 Le principali condizioni

In linea di principio non occorre un'autorizzazione giudiziaria per procedere a provvedimenti esecutivi sulla base di titoli esecutivi (cfr. supra 3.1).

Il creditore che non ha ottenuto un titolo esecutivo può, in determinate condizioni, avviare misure cautelari (cfr. supra 3.1).

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

In linea di principio, tutti i beni appartenenti al debitore possono essere oggetto di un provvedimento di esecuzione forzata.

La legge prevede tuttavia, in via eccezionale, che alcuni beni non possano essere sequestrati. Si tratta in particolare dei seguenti casi:

  • le somme per alimenti; non è possibile ad esempio sequestrare l'intera retribuzione di una persona, che deve trattenere una somma sufficiente per provvedere al proprio sostentamento; l'importo di tale somma è determinato annualmente tenendo conto dell'ammontare della retribuzione e del numero di persone a carico;
  • i beni mobili necessari alla vita e al lavoro del debitore; in linea di principio, tali beni non possono essere sequestrati se non per il pagamento del loro prezzo o se sono di valore elevato (l'elenco di tali beni figura all'articolo R. 112-2 del codice delle procedure civili di esecuzione); ad esempio, non è possibile sequestrare il letto o il tavolo del debitore, a meno che il sequestro non sia giustificato dal mancato pagamento del loro prezzo di acquisto o che il bene abbia un valore significativo;
  • i beni indispensabili alle persone disabili o destinati alle cure di persone malate: ad esempio, non può essere sequestrata la sedia a rotelle di una persona disabile.

In alcuni casi, l'imprenditore individuale beneficia di una particolare protezione dell'intero suo patrimonio o di parte di esso.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

I provvedimenti di esecuzione forzata sui beni mobili e sui crediti in denaro prevedono più fasi. Come prima cosa il "commissario del giudice" procede al loro sequestro. A quel punto i beni diventano indisponibili per effetto del sequestro. Il sequestro vieta al debitore di disporre dei beni mobili sequestrati. Il debitore che non rispetti l'obbligo di conservazione del bene commette un reato. Le somme sequestrate restano bloccate sul conto del debitore. Successivamente, il "commissario del giudice" denuncia il sequestro al debitore. Se il debitore non lo contesta rivolgendosi al giudice dell'esecuzione, il "commissario del giudice" può requisire i beni mobili per farli vendere all'asta pubblica o per farsi consegnare le somme sequestrate. In caso di contestazione è il giudice dell'esecuzione ad autorizzare la prosecuzione del provvedimento di esecuzione forzata o a mettere fine allo stesso, se esso non è stato validamente eseguito.

Il provvedimento di esecuzione forzata sui beni immobili è il procedimento di sequestro immobiliare che ha inizio quando il "commissario del giudice" consegna al debitore un'ingiunzione di pagamento valida come sequestro e che ha l'effetto di rendere l'immobile indisponibile. Il creditore adisce poi il giudice dell'esecuzione, che decide dell'orientamento della causa. Quando, su richiesta dal debitore, è possibile procedere alla vendita consensuale del bene immobile, il giudice orienta la causa in tal senso e determina il termine per la realizzazione della vendita. Se la vendita consensuale non è possibile o se non è andata a buon fine, il giudice ordina la vendita dell'immobile all'asta pubblica. l'asta ha luogo in un'udienza che si tiene dinanzi al giudice.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I titoli esecutivi possono di norma essere eseguiti per dieci anni (articolo L. 111-4 del codice delle procedure civili di esecuzione). Tale termine riprende a decorrere dal momento in cui viene avviato un atto di esecuzione forzata sulla base di tale titolo.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

La questione è pertinente solo per:

  • i sequestri cautelari, quando il creditore non ha ancora ottenuto un titolo esecutivo;
  • le decisioni di rilasciare o restituire un determinato bene mobile, se colui il quale chiede il rilascio o di restituzione non è ancora beneficiario di un titolo esecutivo;
  • il sequestro delle retribuzioni;
  • i sequestri immobiliari.

Questi sono infatti i soli provvedimenti di esecuzione forzata a dover essere autorizzati da un giudice dell'esecuzione. A seconda dell'importo del credito, la decisione del giudice può essere oggetto di appello o di ricorso in cassazione.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

I titoli esecutivi possono di norma essere eseguiti per dieci anni (articolo L. 111-4 del codice delle procedure civili di esecuzione). Tale termine riprende a decorrere dal momento in cui viene avviato un atto di esecuzione forzata sulla base di tale titolo.

I provvedimenti di esecuzione forzata possono essere effettuati solo tra le ore 6 del mattino e le ore 21 di sera. Sono vietati di domenica e nei giorni festivi, salvo previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

Inoltre, le procedure esecutive devono essere limitate a quanto necessario per il recupero del credito e non deve esserci abuso nella scelta di questi provvedimenti.

Inoltre, alcuni beni non possono essere sequestrati (cfr. supra 4.1) e qualsiasi sequestro a scopo di vendita riferito a un locale a uso abitativo del debitore deve essere preventivamente autorizzato se è destinato a recuperare un credito diverso da un credito alimentare di importo inferiore a 535 EUR (articoli L. 221-2 e R. 221-2 del codice delle procedure civili di esecuzione).

Infine, se il debitore gode dell'immunità di esecuzione, non può essere avviato nessun provvedimento di esecuzione forzata contro i suoi beni coperti da tale immunità. Per poter eseguire un provvedimento di esecuzione forzata su un bene di una di queste persone, perché non coperto dall'immunità di esecuzione, è necessario ottenere l'autorizzazione preventiva del giudice (articoli da L. 111-1 a L. 111-3 e da R. 111-1 a R. 111-5 del codice delle procedure civili di esecuzione).

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Legifrance

Il sito della Camera nazionale dei commissari del giudice

 

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Ultimo aggiornamento: 22/08/2023

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