Un giudice o un procuratore di un paese dell'UE possono chiedere assistenza giudiziaria ai loro omologhi in un altro paese dell'UE.
Assistenza giudiziaria reciproca
Il primo strumento europeo volto a disciplinare questo tipo di richieste è stata la convenzione del Consiglio d'Europa del 1959 e relativo
protocollo del 1978, cui è seguita la
convenzione del 1990. Nel 2000 gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato una
convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale per integrare e agevolare l'applicazione delle due precitate convenzioni. La convenzione del 2000 è stata rafforzata nel 2001 da un protocollo che riguarda più specificamente la reciproca assistenza giudiziaria per le informazioni sui conti bancari o le transazioni bancarie.
Ai sensi della convenzione del 2000, l'assistenza reciproca è prestata per quanto concerne:
- i procedimenti penali;
- i procedimenti promossi da autorità amministrative contro la decisione delle quali possa essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente in materia penale;
- i procedimenti relativi a reati o infrazioni per i quali la responsabilità di una persona giuridica (ossia una società o un organismo, non una "persona" fisica) possa essere fatta valere nello Stato membro richiedente.
La cooperazione può avvenire tramite scambi spontanei di informazioni o su richiesta di uno Stato membro. La regola generale è che le richieste sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie territorialmente competenti ai fini della loro presentazione ed esecuzione e sono rinviate tramite gli stessi canali. Lo Stato membro richiesto osserva le formalità e le procedure espressamente indicate dallo Stato membro richiedente. Per facilitare una più stretta cooperazione tra autorità di contrasto, autorità giudiziarie e altre autorità competenti, la convenzione del 2000 prevede il ricorso a strumenti tecnologici quali la videoconferenza, la conferenza telefonica e l'intercettazione delle telecomunicazioni.
Reciproco riconoscimento
Dal 2001, inoltre, gli Stati membri ricorrono sempre di più, per la loro cooperazione, a strumenti che applicano il principio del reciproco riconoscimento. Questo principio implica che le autorità giudiziarie (giudici e procuratori) di uno Stato membro riconoscono le decisioni delle autorità giudiziarie di un altro Stato membro come equivalenti a quelle prese nel loro Stato membro. Maggiori informazioni su questi strumenti sono disponibili alle seguenti pagine:
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Ultimo aggiornamento: 01/02/2021