Controversie di modesta entità

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Procedure transfrontaliere europee - Controversie di modesta entità


*campo obbligatorio

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Conformemente al regolamento (CE) n. 861/2007 modificato dal regolamento (UE) n. 2421/2015, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in Austria sono i Bezirksgerichte (tribunali distrettuali) a decidere in primo grado. La competenza territoriale, qualora non sia già determinata dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è stabilita dalla legislazione austriaca riguardante la competenza giurisdizionale.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

Le domande di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 modificato dal regolamento (UE) n. 2421/2015, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, possono essere presentate sia in formato cartaceo sia per via elettronica mediante l'Elektronischer Rechtsverkehr (sistema di corrispondenza giuridica elettronica o ERV, in breve). In linea di principio, l'ERV è accessibile a tutte le persone fisiche e giuridiche. Tuttavia, per accedervi occorrono un "software" specifico e l'intervento di un organismo intermediario. L'elenco aggiornato degli organismi intermediari è consultabile all'indirizzo

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

I documenti e gli allegati possono inoltre essere trasmessi in formato elettronico utilizzando l'apposita Bürgerkartenfunktion (funzione della carta di cittadino - tessera con chip o firma digitale da telefono cellulare - cfr. http://www.buergerkarte.at/ ); i formulari elettronici sono disponibili sul sito Internet dedicato alla giustizia dell'Austria www.eingaben.justiz.gv.at.

I documenti non possono invece essere trasmessi via fax o e-mail.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

Laddove l'Austria abbia competenza giurisdizionale internazionale, le parti ricevono assistenza e informazioni generali dal tribunale distrettuale competente.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

I giudici possono utilizzare il sistema austriaco ERV per la comunicazione e la notificazione elettronica degli atti alle parti o ai loro rappresentanti. Questa modalità di trasmissione segue regole tecniche precise per le comunicazioni tra una cerchia di utenti identificati. In linea di principio, l'ERV è accessibile a tutte le persone fisiche e giuridiche. Tuttavia, per accedervi occorrono un "software" specifico e l'intervento di un organismo intermediario. L'elenco aggiornato degli intermediari è reperibile all'indirizzo

http://www.edikte.justiz.gv.at/edikte/km/kmhlp05.nsf/all/erv.

Se non è possibile notificare e/o comunicare un atto con l'ERV, si può ricorrere ai servizi elettronici dei dipartimenti amministrativi responsabili della comunicazione e/o notificazione degli atti, conformemente alla parte 3, articolo 28 e seguenti della Zustellgesetz (legge sulla notificazione e la comunicazione degli atti).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

La versione originale in lingua polacco di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti: inglesefrancese.

I soggetti tenuti a utilizzare il sistema austriaco ERV (e non altri sistemi di comunicazione e/o notificazione elettronica) sono gli avvocati (Rechtsanwälte), altre persone autorizzate a rappresentare i convenuti nei procedimenti penali (Verteidiger in Strafsachen), i notai (Notare), gli istituti di credito e le istituzioni finanziarie (articolo 1, commi 1e 2 della legge sul sistema bancario - BWG), le imprese di cui all'articolo 1 , comma 1, punti 1, 2, 4, 6, 7 e 8 della legge sulla vigilanza del sistema assicurativo del 2016 (VAG 2016), gli istituti di assicurazione sanitaria (articoli da 23 a 25 della legge sulla previdenza sociale generale - ASVG, articolo 15 della legge sulla previdenza sociale dei lavoratori autonomi - GSVG, articolo 13 della legge sulla previdenza sociale degli agricoltori - BSVG, articolo 9 della legge sull'assicurazione sanitaria e contro gli incidenti dei funzionari civili e - B-KUVG, e articolo 4 della legge sulla previdenza nel settore notarile - NVG, 1972), gli istituti pensionistici (articolo 479 della legge sulla previdenza sociale generale - ASVG), la cassa per le indennità di congedo e il trattamento di fine rapporto dei lavoratori edili) (articolo 14 della legge sulla cassa austriaca dei lavoratori edili - BUAG), il fondo retributivo dei lavoratori del settore farmaceutico (articolo 1 della legge in materia di retribuzioni del 2002), il fondo di emergenza in caso di fallimento (articolo 13 della legge sulle riserve in caso di fallimento - IESG) e l'IEF Service GmbH (articolo 1 della legge sull'IEF- IEFG), la federazione degli enti previdenziali austriaci (articolo 31 della legge sulla previdenza sociale generale - ASVG), il Finanzprokuratur (l'ufficio dei procuratori presso il ministero delle Finanze, che rappresenta lo Stato in alcuni tipi di cause) (articolo 1 della legge sul procuratore finanziario - ProkG) e i Rechtsanwaltskammern (ordini forensi).

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera f) spese di giudizio e metodi di pagamento

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La legge austriaca sulle spese di giudizio non prevede disposizioni a sé stanti per le spese giudiziarie dei procedimenti europei per le controversie di modesta entità. Alle domande giudiziali e ai successivi procedimenti di primo grado si applica la voce tariffaria 1 (TP 1) della legge sulle spese di giudizio (GGG), mentre ai ricorsi e ai successivi procedimenti di secondo grado si applica la voce tariffaria 2 (TP 2) della stessa legge. I costi sono gli stessi applicati per tutti i procedimenti civili.

Le spese di giudizio sono calcolate in base al valore oggetto della causa (valore dell'istanza iniziale, maggiorato da eventuali importi supplementari di incremento dell'istanza) o al valore oggetto del ricorso e al numero delle parti. Le tariffe attualmente vigenti sono consultabili nel sistema di informazione giuridica federale all'indirizzo (https://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/; alla voce "Bundesrecht konsolidiert" inserire "GGG" nel campo "Titel, Abkürzung" e "32" nel campo "Paragraph").

Le modalità di pagamento sono precisate nell'articolo 4 della legge sulle spese di giudizio, in base al quale è possibile pagare l'importo dovuto con carta bancaria con funzioni Bancomat o carta di credito, mediante pagamento o versamento sul conto del tribunale competente oppure in contanti presso il tribunale competente.

Le spese possono altresì essere versate mediante addebito diretto, laddove il tribunale (o l'apparato giudiziario austriaco in generale) sia autorizzato a prelevare le spese di giudizio da un conto indicato dalla parte cui spetta corrispondere l'importo e a depositarle su un conto per i depositi giudiziari, e se sono state specificate almeno le coordinate del conto da cui devono essere prelevate le spese e l'importo massimo da addebitare.

Se la domanda è trasmessa utilizzando il sistema ERV, le spese sono pagate con addebito diretto. In questo caso non può essere fissato un importo massimo da prelevare.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera g) mezzi di impugnazione e organi giurisdizionali competenti

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Nelle cause condotte nell'ambito del regolamento (CE) n. 861/2007 modificato dal regolamento (UE) n. 2421/2015, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, le sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali distrettuali sono impugnabili mediante Berufung (ricorso). Il ricorso deve essere presentato per iscritto al tribunale distrettuale pronunciatosi in primo grado entro quattro settimane dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza, firmato da un Rechtsanwalt (avvocato). La parte deve essere rappresentata da un avvocato anche nel procedimento d'impugnazione.

La decisione sulle spese può essere impugnata presentando un Kostenrekurs (ricorso relativo alle spese), anche qualora non sia contestata la sentenza stessa. Il ricorso deve essere presentato all'organo giurisdizionale che ha pronunciato la sentenza entro 14 giorni dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera h) riesame della sentenza e organi giurisdizionali competenti a procedere a tale riesame

A norma dell'articolo 548, comma 5, del codice di procedura civile austriaco, il tribunale di primo grado competente per i procedimenti europei per le controversie di modesta entità è responsabile altresì del riesame di cui all'articolo 18 del regolamento.

Il riesame è effettuato solo se espressamente richiesto dal convenuto. Nella domanda, il convenuto deve addurre motivazioni plausibili a sostegno del riesame. Il giudice terrà conto solo delle dichiarazioni avanzate dal convenuto e dovrà tenere un'udienza orale solo laddove lo reputi necessario.

Se non riterrà soddisfatto alcun motivo di riesame di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento, il giudice respingerà la domanda conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, e la sentenza originale resterà esecutiva. Questa decisione è impugnabile per motivi di diritto (Rekurs). D'altro canto, se le motivazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, sono applicabili, ossia se ritenute fondate, il giudice dichiarerà nulla la sentenza originaria. Questa decisione non può essere impugnata e la controversia è ripristinata allo stadio precedente la fase procedurale dichiarata nulla. Durante il procedimento di riesame di cui all'articolo 18, il convenuto può chiedere allo Stato membro responsabile dell'esecuzione di applicare una sospensione o una limitazione dell'esecuzione a norma dell'articolo 23.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera i) lingue accettate

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La lingua accettata a norma dell'articolo 21 bis, comma 1, è il tedesco.

Oltre alla lingua ufficiale (tedesco), i cittadini austriaci e i cittadini dei paesi che hanno sottoscritto l'accordo sullo Spazio economico europeo possono utilizzare l'ungherese dinanzi ai giudici distrettuali di Oberpullendorf e Oberwart, lo sloveno dinanzi ai giudici distrettuali di Ferlach, Eisenkappel e Bleiburg, e il croato dinanzi ai giudici distrettuali di Eisenstadt, Güssing, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf e Oberwart.

 Articolo 25, paragrafo 1, lettera j) procedure per la domanda di riesame e organi giurisdizionali competenti per tale riesame

Le autorità competenti in materia di esecuzione e ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sono i tribunali distrettuali. La competenza geografica è stabilita in base all'Exekutionsordnung (codice di esecuzione austriaco).

Ultimo aggiornamento: 07/06/2023

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