Controversie di modesta entità

Lussemburgo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Oltre al procedimento europeo per le controversie di modesta entità istituito dal regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007, l'ordinamento lussemburghese prevede una procedura semplificata per il recupero dei crediti fino a un importo pari a 15 000 EUR (escludendo gli interessi e le spese), comunemente nota come "procedimento di ingiunzione" (ordonnance de paiement).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento di ingiunzione è possibile per il recupero dei crediti in denaro fino a un importo di 15 000 EUR, a condizione che il debitore sia domiciliato nel Granducato di Lussemburgo.

1.2 Applicazione del procedimento

Spetta al ricorrente decidere se avvalersi o meno di tale procedura per recuperare un credito, giacché ha anche la possibilità di citare il debitore a comparire (citation) dinanzi al giudice di pace.

Una delle differenze fra il procedimento di ingiunzione davanti al giudice di pace e l'istanza dinanzi al tribunale circondariale diretta ad ottenere un'ingiunzione di pagamento provvisoria risiede nel fatto che il primo può sfociare nella pronuncia di una sentenza (jugement), mentre il procedimento davanti al tribunale circondariale può portare solo all'emissione di un'ordinanza (ordonnance).

1.3 Moduli

La domanda per l'ottenimento di un'ingiunzione di pagamento è presentata alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace, con una semplice dichiarazione verbale o scritta.

La domanda deve contenere – pena la nullità – il cognome, il nome, la professione, e il domicilio o la residenza dell'attore e del convenuto, le cause e l'importo del credito, e la richiesta di un'ordinanza di pagamento condizionale.

Il creditore deve allegare o depositare tutti i documenti che possano giustificare l'esistenza e l'importo del credito nonché stabilirne la fondatezza.

Da un raffronto fra le disposizioni emerge che l'esposizione delle motivazioni richiesta per le domande presentate al giudice di pace è meno dettagliata, poiché in tal caso è sufficiente enunciare l'importo e l'origine del credito.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

La legge non prevede alcun obbligo, per gli ufficiali giudiziari o per i giudici, di assistere le parti.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Sono applicabili le norme del diritto comune relative alle prove. V. anche: « Raccolta delle prove – Lussemburgo ».

1.6 Procedura scritta

Se il debitore presenta opposizione e il creditore intende portare avanti il procedimento, è previsto obbligatoriamente un dibattimento in udienza pubblica.

1.7 Contenuto della decisione

Le sentenze pronunciate nelle cause relative alle ingiunzioni di pagamento obbediscono alle stesse regole e agli stessi principi delle sentenze emesse secondo il procedimento ordinario.

1.8 Rimborso delle spese

Secondo il diritto lussemburghese, generalmente la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese, anche se il giudice può stabilire, con una decisione speciale e motivata, che la totalità o una frazione di queste siano a carico di un'altra parte. Se la parte vincitrice ha sostenuto delle spese procedurali, potrà esigere il rimborso delle stesse a carico dell'altra parte.

Contrariamente alle norme esistenti in altri paesi, nel diritto lussemburghese il rimborso degli onorari dell'avvocato non è sistematico. Difatti, le "spese" di cui all'articolo 238 del nuovo codice di procedura civile riguardano i costi degli ufficiali giudiziari, delle perizie, le indennità eventualmente pagate ai testimoni, i costi delle traduzioni, ecc. Tale termine non include tuttavia gli onorari degli avvocati.

Il giudice può tuttavia accordare alla parte vincitrice un'indennità destinata a compensare le spese del processo, fra cui quelle per l'avvocato. Ciò avviene in particolare quando appare iniquo lasciare a carico di una parte gli importi da essa sostenuti e non compresi nelle spese; in tali casi il giudice può condannare l'altra parte al pagamento della somma che egli determina.

La decisione di accordare o meno un'indennità di procedura è lasciata alla valutazione del giudice, così come l'importo di tale indennità.

1.9 Possibilità d’impugnazione

In materia di ingiunzioni di pagamento si applicano le norme del diritto comune. Le sentenze dei giudici di pace sono impugnabili quando il valore della causa supera i 2 000 EUR.

Link correlati

LEGILUX;

https://justice.public.lu/fr.html

Ultimo aggiornamento: 05/04/2022

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