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Controversie di modesta entità

Grecia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

In Grecia esiste una procedura per le domande di modesta entità (vale a dire un procedimento semplificato rispetto al procedimento ordinario e che può essere esperito per domande del valore inferiore a un limite prestabilito o per determinati tipi di controversie, nelle quali non esiste il limite del valore della controversia)?

Il codice di procedura civile (capo 13, articoli da 466 a 472) contiene disposizioni speciali per le domande di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le disposizioni speciali relative alle domande di modesta entità sono applicabili: 1) nel caso in cui l'oggetto della domanda rientri nella competenza del giudice di pace (“eirinodikeio”) e riguardi crediti e diritti sui beni mobili o sul loro possesso e nel caso in cui il valore non superi i 5 000 euro e 2) quando il valore dell'oggetto della domanda è superiore ai 5 000 euro, qualora il creditore dichiari che sarà soddisfatto con un importo inferiore ai 5 000 euro invece di quanto chiesto con l'azione. In questo caso il convenuto viene condannato a pagare o l'importo chiesto con l'azione, oppure l'importo valutato dal magistrato nella sua sentenza.

1.2 Applicazione del procedimento

L'applicazione della procedura è obbligatoria.

L'organo giurisdizionale o le parti non possono trattare una causa relativa a una domanda di modesta entità applicando la procedura ordinaria.

1.3 Moduli

Non esistono formulari.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

È previsto un aiuto per quanto riguarda le questioni procedurali (ad esempio da parte della cancelleria o da parte del giudice) per le parti non rappresentate da un avvocato? In caso affermativo in che misura?

Le parti possono comparire personalmente dinanzi al giudice. Inoltre, esse possono essere rappresentate dal coniuge, dai loro ascendenti o figli, dai loro parenti fino al secondo grado o da un sindacato o dai loro lavoratori subordinati. Il coniuge è sempre considerato munito di procura e può nominare altri rappresentanti. In questo caso non è prevista l'assistenza da parte del cancelliere o del giudice per le parti o i loro rappresentanti (che non sono avvocati).

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Determinate norme relativamente alla produzione delle prove sono meno rigorose rispetto al procedimento ordinario? In caso affermativo, quali sono e in chi misura sono meno rigorose?

Il giudice di pace che si pronuncia in base alla procedura speciale applicabile alle controversie di modesta entità può evitare di far riferimento alle disposizioni applicabili al procedimento ordinario e può tener conto delle prove che non rispettano i requisiti di legge, essendo libero in qualsiasi fase di seguire il metodo che gli permetterà di stabilire la verità dei fatti nel modo più sicuro, più rapido e meno costoso.

1.6 Procedura scritta

La domanda dev'essere depositata presso la cancelleria del giudice di pace o presentata oralmente dinanzi al giudice di pace, accompagnata da una sintesi dei fatti. La domanda deve contenere i seguenti elementi: a) una sintesi chiara dei fatti su cui si basa la domanda e che giustifica la presentazione dell'atto introduttivo da parte dell'attore nei confronti del convenuto; b) una descrizione esatta dell'oggetto della controversia; c) una determinata domanda; e le relative prove a sostegno.

1.7 Contenuto della decisione

Le sentenze vengono emesse oralmente in udienza pubblica; in genere direttamente dopo il dibattimento e quando l'udienza non è ancora terminata, prima che il giudice di pace passi a esaminare un'altra causa. Le sentenze non vengono notificate qualora il verbale indichi che sono state emesse in presenza delle parti, dei loro rappresentanti legali che agiscono senza l'assistenza di avvocati oppure in caso contrario in presenza dei loro avvocati.

1.8 Rimborso delle spese

Le spese non vengono rimborsate.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Le decisioni relative alle domande di modesta entità non possono essere impugnate.

Ultimo aggiornamento: 17/07/2017

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