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Controversie di modesta entità

Romania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Gli articoli da 1026 a 1033 del nuovo codice di procedura civile, entrato in vigore il 15 febbraio 2013, disciplinano in modo specifico questa procedura per le controversie di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

L'articolo 1025 del nuovo codice di procedura civile indica che il valore della domanda, non tenendo conto degli interessi, delle spese e delle altre entrate accessorie, non può essere superiore a 10 000 RON alla data di introduzione dell'azione.

Per quanto riguarda il campo di applicazione (ratione materiae), la procedura per le controversie di modesta entità non si applica in materia fiscale, doganale o amministrativa e neppure per quanto riguarda la responsabilità dello Stato in caso di omissioni o di atti commessi nell'esercizio dell'autorità pubblica. Analogamente, la procedura non si applica alle controversie relative a: stato civile o capacità delle persone fisiche, diritti patrimoniali derivanti da rapporti familiari, successioni, fallimenti, concordato preventivo, alla procedura per la liquidazione della società insolventi e delle altre persone giuridiche o ad altre procedure simili, sicurezza sociale, diritto del lavoro, locazioni di immobili, tranne per quanto riguarda le procedure relative a domande di denaro, arbitrato, minacce al diritto, rispetto della vita privato o ai diritti della personalità.

1.2 Applicazione del procedimento

Nell'ambito del nuovo codice di procedura civile la procedura per le controversie di modesta entità riveste carattere alternativo. L'attore ha la possibilità di scegliere tra la procedura per le controversie di modesta entità e la procedura ordinaria. Qualora egli adisca il giudice di una controversia, quest'ultima sarà trattata conformemente alla procedura ordinaria, salvo che l'attore solleciti espressamente, al più tardi durante la prima udienza, l'applicazione della procedura speciale. Quando la domanda non può essere trattata conformemente alle disposizioni previste per la procedura per le controversie di modesta entità, il giudice ne informa l'attore e qualora quest'ultimo non ritiri la sua domanda, essa di una procedura di diritto comune. Per le cause di primo grado è competente il tribunale circondariale (judecătorie). La competenza territoriale è fissata secondo le regole del diritto comune.

1.3 Moduli

Esiste un formulario standard obbligatorio per la procedura relativa alle controversie di modesta entità, previsto dall'ordinanza n. 359/C del ministro della giustizia del 29 gennaio 2013, relativa all'autorizzazione dei formulari utilizzati nell'ambito della procedura per le controversie di modesta entità prevista agli articoli da 1025 a 1032 della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile. I formulari standard regolamentati sono i seguenti: formulario di domanda, il formulario per completare e/o rettificare il formulario di domanda e il formulario di risposta.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Nei limiti dell'esercizio del ruolo attivo del giudice e senza particolarità per questo tipo di cause.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Il giudice può autorizzare altri elementi di prova oltre quelli prodotti dalle parti. Tuttavia, non saranno autorizzati gli elementi di prova la cui produzione in giudizio comporta spese sproporzionate rispetto al valore della causa o della domanda riconvenzionale.

1.6 Procedura scritta

L'articolo 1028 e seguenti del nuovo codice di procedura civile dispongono che il ricorrente dia inizio alla procedura per controversie di modesta entità completando il formulario di domanda e presentandolo o trasmettendolo al giudice competente, mediante posta o tramite qualsiasi altro mezzo che ne assicuri la trasmissione all'autorità competente e dia conferma della sua ricezione. Al formulario di domanda è necessario allegare o trasmettere anche le copie degli atti che il ricorrente intende utilizzare. Se le informazioni fornite dal ricorrente non sono sufficientemente chiare o sono inappropriate o se il formulario di domanda non è compilato correttamente, il giudice, tranne le situazioni in cui la domanda sia manifestamente non fondata o inammissibile, concede al ricorrente la possibilità di completare o di rettificare il formulario o di fornire informazioni o atti supplementari. La domanda è rigettata qualora essa sia manifestamente infondata o inammissibile. Se il ricorrente non completa o non rettifica il formulario di domanda entro il termine fissato dal giudice la sua domanda viene annullata.

La procedura nel caso di controversie di modesta entità è una procedura scritta e si svolge integralmente in camera di consiglio. Il giudice può ordinare la comparizione delle parti qualora lo ritenga necessario o su richiesta di parte. Il giudice può rifiutare una simile domanda qualora consideri che, tenuto conto delle circostanze di causa, non sono necessari interventi orali. Il rifiuto è motivato per iscritto e non può costituire oggetto di ricorso separato. Una volta ricevuto il formulario di domanda correttamente compilato, il giudice trasmette immediatamente al difensore il formulario di risposta con la copia del formulario di domanda e le copie degli atti prodotti dal ricorrente.

Entro 30 giorni a decorrere dalla comunicazione degli atti il convenuto produce o presenta il formulario di risposta debitamente compilato nonché le copie degli atti di cui intende avvalersi. Il convenuto può rispondere con qualsiasi altro mezzo idoneo, senza utilizzare il formulario di risposta. Il giudice trasmette immediatamente al ricorrente le copie della risposta del convenuto, la domanda riconvenzionale, se necessario, nonché le copie della risposta del convenuto. Se il convenuto ha formulato una domanda riconvenzionale, il richiedente presenta o trasmette entro 30 giorni successivi alla notifica di quest'ultima il formulario di risposta debitamente compilato o risponde mediante altro mezzo. La domanda riconvenzionale che non può essere trattata nell'ambito di questa procedura viene separata dal fascicolo processuale ai sensi del diritto processuale civile. Il giudice può chiedere alle parti di fornire maggiori informazioni entro un termine fissato, che non può superare i 30 giorni successivi alla ricezione della risposta del convenuto o, secondo i casi, della ricorrente. Nel caso in cui il giudice abbia fissato un termine per la comparizione delle parti, queste ultime devono essere citate. Ogni qualvolta che il giudice fissa un termine per il compimento di un atto processuale, ne informa la parte delle conseguenze del mancato rispetto del termine.

Il giudice pronuncia sentenza entro i 30 giorni successivi al ricevimento di tutte le informazioni necessarie o, secondo il caso, all'udienza orale. In assenza di risposta della parte entro il termine fissato, il giudice decide sulla domanda principale o sulla domanda riconvenzionale sulla base di quanto contenuto nel fascicolo processuale. La sentenza pronunciata in primo grado è esecutiva dalla data della sua pronuncia ed è comunicata alle parti.

1.7 Contenuto della decisione

No

1.8 Rimborso delle spese

L'articolo 1031 del nuovo codice di procedura civile prevede che la parte soccombente sia condannata, a domanda dell'altra parte, alle spese. Tuttavia il giudice non concede alla parte vittoriosa il rimborso delle spese che non erano indispensabili o che erano sproporzionate rispetto al valore della causa.

1.9 Possibilità d’impugnazione

L'articolo 1032 del nuovo codice di procedura civile prevede che la sentenza del tribunale circondariale (judecătorie) possa essere appellata davanti al tribunale, entro 30 giorni successivi alla comunicazione. In caso di motivi debitamente giustificati il giudice d'appello può sospendere l'esecuzione a condizione che sia versata una cauzione del 10% del valore della causa. La sentenza del giudice d'appello è comunicata alle parti ed è definitiva.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

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