Successioni

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RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

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Diritto di famiglia — materia di successione


*campo obbligatorio

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2

Il giudice competente a decidere sulle domande di dichiarazione di esecutività, conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento è il tribunale circondariale (a Praga l’”obvodní soud”, e a Brno il “Městský soud”).

Il giudice competente a decidere sulle impugnazioni delle decisioni emesse in base alle domande sopradescritte, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2 del regolamento è il tribunale regionale (krajský soud ) (a Praga il Městský soud). L’impugnazione va presentata dinanzi al giudice che ha emesso la decisione contestata.

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51

Si possono utilizzare soltanto i rimedi giurisdizionali straordinari seguenti:

- azione per sentir dichiarare la nullità (“žaloba pro zmatečnost”)

- azione per il riesame (“žaloba na obnovu řízení”)

- esame dell’impugnazione (dovolání)

Tutti i ricorsi straordinari summenzionati vanno presentati dinanzi al. giudice che si è pronunciato sulla domanda in primo grado.

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64

Il certificato successorio europeo viene sempre rilasciato da un organo giurisdizionale. Nel caso in cui il procedimento per la successione sia già in corso, il certificato viene rilasciato dal commissario giudiziario, incaricato dall’organo giurisdizionale del compimento degli atti nel procedimento di successione, conformemente all’articolo 100, comma 1, della legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali.

Nel caso in cui tale certificato debba essere rettificato, modificato o revocato dopo il compimento del suddetto procedimento, tale atto non può essere compiuto dal notaio che agisce in qualità di commissario giudiziario. Infatti, il suo compito è terminato e non è più commissario giudiziario.

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all’articolo 72

Il tribunale regionale statuisce sulle impugnazioni presentate dinanzi a un notaio che agisce in qualità di commissario giudiziario o dinanzi al. tribunale circondariale la cui decisione è stata impugnata.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Ai sensi dell’articolo 100, comma 1, della legge n. 292/2013 sui procedimenti giudiziari speciali, salvo disposizioni contrarie, gli atti del giudice di primo grado nel procedimento di successione sono compiuti da un notaio che agisce in qualità di commissario giudiziario, incaricato in tal senso dall’organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2023

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