Testo integrale
Art. 1
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e
proroga dei termini (( in materia di dichiarazione precompilata ))
IVA
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti ((
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 )), e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita
IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente
decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle
imposte sui redditi (( di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 )), nonche' ai soggetti con ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), (( del predetto testo
unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico, )) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
periodo d'imposta antecedente (( a quello in corso alla data di
entrata in vigore )) del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al
fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la
partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza
dei requisiti di cui al presente comma.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato in
misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla
differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi
indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a
quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1
milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio
2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi
successivi a quello di attivazione della partita IVA.
(( 5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non puo' essere
pignorato. ))
6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti,
compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio
2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo'
essere superiore a centocinquantamila euro ed e' riconosciuto,
comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone
fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non
concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a
scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto
e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta,
da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il
modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo
periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere
presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa. (( Le modalita' di presentazione )) dell'istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e
ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del
presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.
34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
con riferimento alle modalita' di erogazione del contributo, al
regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) (( all'alinea, )) le parole «1° gennaio 2021» sono
sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»;
2) la lettera c) e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «(( 1.1.)) A partire
dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via
sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1,
lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche
la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».
11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e
14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (( All'articolo
59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e per i comuni» sono inserite le seguenti:
«con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Il requisito del
numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229». ))
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti (( dall'abrogazione delle
disposizioni )) di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si
applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti
disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti
dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto
forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020 n. 77;
b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
d) (( articolo 78, comma 3, del decreto-legge )) 14 agosto 2020
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per
l'anno 2021;
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1,
del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
g) articolo 1, (( comma 599 )), della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6
dell'articolo 6 del presente decreto.
14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei
limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della
Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che
intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta
Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i
limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano
un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza
delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini
della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del
rispetto (( dei limiti e delle condizioni previsti )) dalle Sezioni
3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
Con il medesimo decreto (( sono definite le modalita' di monitoraggio
)) e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette
sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.
17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si
applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
(( 17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai
carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre
2020. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 74 e 162-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.
917 (Testo unico delle imposte sui redditi):
«Articolo 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli
organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita'
giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra
enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio
collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni
non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita'
previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di
previdenza obbligatoria.»
«Articolo 162-bis (Intermediari finanziari e societa'
di partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i
confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli
operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385; 4)i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i
soggetti che svolgono attivita' non nei confronti del
pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento
emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione
degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche'
dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile
1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.»
- Si riporta il testo degli articoli 32, 85, comma 1, e
54, comma 1 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917:
«Articolo 32 (Reddito agrario). - 1. Il reddito
agrario e' costituito dalla parte del reddito medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e
al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della
potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita'
agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole: a) le
attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi
ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita'
dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di
strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la
superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di
quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c)
le attivita' di cui al terzo comma dell' articolo 2135 del
codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,
ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni
individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di
cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali. 3. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il
numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lett. b)
del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva
dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda
della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di
reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art.
27.»
«Articolo 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime
e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
Omissis.»
«Articolo 54 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 61, 109, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 917:
«Articolo 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.»
«Articolo 109 (Norme sui componenti del reddito
d'impresa). - 1.- 4. Omissis
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 23 dicembre 1997, n. 298.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Articolo 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla
fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi
dell'art. 3[, primo comma,] del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
facolta' di eseguire il versamento presso la competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quella dovuta dai
soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20.
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge
30 settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
«Articolo 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento,
anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Articolo 34 (Disposizioni in materia di
compensazione e versamenti diretti). - 1. A decorrere dal
1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e
dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e'
fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo
conto delle esigenzedi bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h bis) le ritenute
operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»
- Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662):
«Articolo 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi
di conservazione delle dichiarazioni). - 1.-2. Omissis
3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
Omissis»
- Si riporta il testo dal comma 9 al 14 dell'articolo
25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Articolo 25 (Contributo a fondo perduto). - 1.- 8.
Omissis
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o
in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n.127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, Lettere d) e g), della
Legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
«Articolo 4 (Semplificazioni amministrative e
contabili). - 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate
dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un
programma di assistenza on line basato sui dati delle
operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui
dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli
ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe
tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di
tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in
Italia, in apposita area riservata del sito internet
dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) (soppressa)
1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1°
gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione anche la bozza della
dichiarazione annuale dell'IVA.
1-bis.
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il
tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega
per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,
convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte
dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano
nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di
cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta
dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta
salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini
dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta
dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 18,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono emanate le disposizioni necessarie per
l'attuazione del presente articolo.
3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma
telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti
derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti
soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture
elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La
compensazione effettuata mediante piattaforma telematica
produce i medesimi effetti dell'estinzione
dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV
del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a
concorrenza dello stesso valore e a condizione che per
nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure
concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate,
ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il
registro delle imprese. Nei confronti del debito originario
insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 59 del
decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 59 (Contributo a fondo perduto per
attivita' economiche e commerciali nei centri storici). -
1. E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni
o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti
dei comuni capoluogo di provincia o di citta' metropolitana
e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in
base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato
presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia e per i
comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove
sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte
superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il
requisito del numero di abitanti di cui al periodo
precedente non si applica ai comuni interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana,
in numero pari o superiore a quello dei residenti negli
stessi comuni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
(Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19):
«Articolo 1-ter (Estensione dell'applicazione
dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 4 al presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25, 28, 120,
129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
(Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020:
«Articolo 24 (Disposizioni in materia di versamento
dell'IRAP) - 1. Non e' dovuto il versamento del saldo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo
restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo
periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il versamento
della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella
misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero
dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157; l'importo di tale versamento e' comunque
escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo
stesso periodo d'imposta.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti,
diversi da quelli che determinano il valore della
produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' dai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di
cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui
all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non
superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare
alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate
derivanti dal presente articolo non destinate
originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale.
Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra
Regioni e Province autonome si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legge previa intesa in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»
«Articolo 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al
fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita'
d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
unico delle imposte sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1
non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'
risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di
cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74,
ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
diritto alla percezione delle indennita' previste dagli
articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1,
beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o
in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»
«Articolo 28 (Credito d'imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi
derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione,
con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito
d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare
mensile del canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale,
artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di
lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita'
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta
nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le
strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta
relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura
del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima
struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno
relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
per entrambi i contratti.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle
agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
registrato nel periodo d'imposta precedente.
3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio
al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni
di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta,
rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
cento.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del
terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
in relazione al canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3,
3-bis e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio egiugno e per le strutture turistico
ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio,giugno e luglio. Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo
stesso mese del periodo d'imposta precedente.Il credito
d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le
imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile
2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del
fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento
dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo
stesso mese dell'anno 2019.
5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo'
cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua
accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente
parte del canone.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'
utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente
all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del
presente articolo.
7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui
all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede ai sensi dell'articolo 265.»
«Articolo 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento
degli ambienti di lavoro). - 1. Al fine di sostenere ed
incentivare l'adozione di misure legate alla necessita' di
adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai
soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle
associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati,
compresi gli enti del Terzo settore, e' riconosciuto un
credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle
spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in
relazione agli interventi necessari per far rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro
la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli
edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi
comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in
relazione agli investimenti in attivita' innovative, ivi
compresi quelli necessari ad investimenti di carattere
innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e
tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il
controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese,
comunque nel limite dei costi sostenuti ed e' utilizzabile
dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, possono essere individuati le ulteriori
spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli
indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 6.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto legge, sono stabilite le modalita' per il
monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini
di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo
265.»
«Articolo 129-bis (Disposizioni in materia di imposte
dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia). - 1.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 573, le parole: "alla data del 20
ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" e'
sostituita dalla seguente: "dieci";
b) al comma 574, le parole: "alla data del 20
ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" e'
sostituita dalla seguente: "dieci";
c) al comma 575, la parola: "cinque" e' sostituita
dalla seguente: "dieci";
d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente:
"576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di
cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite
dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite
e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore
della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni
impresa attiva nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli";
e) il comma 577 e' sostituito dal seguente:
"577. In vista del rilancio economico del Comune
di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano
investimenti nel territorio del medesimo comune facenti
parte di un progetto di investimento iniziale come definito
all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e'
attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei
costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo
14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito
d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo
dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto
di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi
imprese nella misura del 25 per cento del costo
ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese
nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6
milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45
per cento del costo ammissibile";
f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
"577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti
di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto,
in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in
misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di
800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000
euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva
nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi
576-bis e 577-bis e' subordinata all'adozione della
decisione di compatibilita' da parte della Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base
della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione,
del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19'".
2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite
delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato
dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.
3. Il gasolio usato come combustibile per
riscaldamento nel territorio del Comune di Campione
d'Italia e' sottoposto ad accisa con l'applicazione della
corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5
per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non
trovano applicazione le disposizioni in materia di
riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. L'energia elettrica consumata nel territorio del
Comune di Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le
aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per
qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata
per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle
abitazioni.
5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e'
subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista
dall'articolo 19 della direttiva n. 2003/96/CE del
Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni
trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta
autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei
anni.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000
euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a
105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno
2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro
per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a
8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno
2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
presente decreto.»
«Articolo 177 (Esenzioni dall'imposta municipale
propria-IMU per il settore turistico).- 1. In
considerazione degli effetti connessi all'emergenza
sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la
prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale
D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici,
degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna,
delle colonie marine e montane, degli affittacamere per
brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei
bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione
che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attivita' ivi esercitate.
b-bis) immobili rientranti nella categoria
catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita'
di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di
eventi fieristici o manifestazioni.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla
ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'articolo 265.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 78
del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126:
«Articolo 78 (Esenzione dall'imposta municipale
propria per i settori del turismo e dello spettacolo). - 1.
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta
la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2
e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei
rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili
rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche
relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in
uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti
di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o
manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3
destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per
concerti e spettacoli, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,
night-club e simili, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate.
2.- Omissis"
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per
gli immobili di cui al comma 1, lettera d).
Omissis»
- Si riporta il testo degli articoli 1, 1-bis, 1-ter,
8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del citato
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare
agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle
nuove misure restrittive). - Al fine di sostenere gli
operatori dei settori economici interessati dalle misure
restrittive introdotte con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per
contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e'
riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,
dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di
quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1
al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti
che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre
2020.»
«Articolo 1-bis(Contributo a fondo perduto da
destinare agli operatori IVA dei settori economici
interessati dalle nuove misure restrittive di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020). - 1. Al fine di sostenere gli operatori dei
settori economici interessati dalle misure restrittive
introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione
dell'epidemia da COVID-19, e' riconosciuto un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25
ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai
sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come
attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il
domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
massima gravita' e da un livello di rischio alto,
individuate con ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo
non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a
partire dal 25 ottobre 2020.
2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di
cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo
e' calcolato in relazione alle percentuali riportate
nell'Allegato 2.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020,
conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
«Articolo 1-ter (Estensione dell'applicazione
dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai
soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 4 al presente decreto.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
«Articolo 8 (Credito d'imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda). - 1. Per le imprese operanti nei settori di cui
ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente
decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito
d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta
altresi' con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre,
novembre e dicembre.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni
di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo
34.»
«Articolo 8-bis (Credito d'imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure
restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020). - 1. Alle imprese
operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 2, nonche' alle imprese che svolgono le
attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che
hanno la sede operativa nelle aree del territorio
nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima
gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con
le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del
presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni
di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda di cui all'articolo 8 del presente decreto, con
riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1
milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento
netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro
della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 34.»
«Articolo 9 (Cancellazione della seconda rata IMU
concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 1). - 1. Ferme restando le disposizioni
dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, in considerazione degli effetti connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020,
non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale
propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli
immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le
attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato
1 al presente decreto, a condizione che i relativi
proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' incrementato di 112,7 milioni di euro per l'anno
2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5
dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che
sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9
novembre 2020.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 137
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 34.»
«Articolo 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU
concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati
nell'Allegato 2). - 1. Ferme restando le disposizioni
dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, e dell'articolo 9 del presente decreto, in
considerazione degli effetti connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta
la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16
dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative
pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai
codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attivita'
ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni
delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno
scenario di massima gravita' e da un livello di rischio
alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del
presente decreto.
2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e' incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno
2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5
dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che
sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9
novembre 2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti
all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre
2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5
novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»
«Articolo 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti
dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno
delle imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni
di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli
articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto
si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale
propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche
gestori delle attivita' economiche indicate dalle predette
disposizioni.
Omissis»
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 2-bis del
decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172 (Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del COVID-19), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6:
«Articolo 2 (Contributo a fondo perduto da destinare
all'attivita' dei servizi di ristorazione). - 1. Al fine di
sostenere gli operatori dei settori economici interessati
dalle misure restrittive introdotte dal presente
decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia di
COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto,
nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e
di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei
soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere
come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici
ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del
presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che
hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre
2020.
2. Il contributo a fondo perduto spetta
esclusivamente ai soggetti che hanno gia' beneficiato del
contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non
abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto
dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto
sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato
erogato il precedente contributo.
3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo
gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n.
34 del 2020.
4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al
presente articolo non puo' essere superiore a euro
150.000,00.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del
decreto-legge n. 34 del 2020.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455
milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui
all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176. Ai fini dell'immediata attuazione
delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.»
«Articolo 2-bis (Credito d'imposta per canoni di
locazione). - 1. Al comma 5 dell'articolo 28 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di
almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno
2019".»
- Si riporta il testo del comma 599 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
«599. In considerazione degli effetti connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, per l'anno 2021
non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria
di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale
D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei
villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei
rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei
residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma
743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche
gestori delle attivita' ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D
in uso da parte di imprese esercenti attivita' di
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi
fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,
night club e simili, a condizione che i relativi soggetti
passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle
attivita' ivi esercitate.»
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella GU L 352 del 24 dicembre 2013, pagg. 1-8.
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e' pubblicato nella GU L 352 del 24 dicembre 2013.
- Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del
27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella GU L 190 del 28
giugno 2014.
- Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 12
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
(Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione
Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015):
«Articolo 12 (Misure per favorire il credito alla
piccola e media impresa). - 1. - 7. Omissis
7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o
pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo
periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le
modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
della riscossione.
Omissis.»