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    Timeshare Directive, link , Timeshare Directive, Recitals , Timeshare Directive, Recitals, (1) , Timeshare Directive, Article 1
  • Nota introduttiva

    Text of the decree-law 22 March 2021, n. 41 (in the Official Gazette - General Series - n.70 of 22 March 2021), coordinated with law 21 May 2021, n. 69 containing: Urgent measures in the field of support to businesses and economic operators, labour, health and local services, connected to the emergency from COVID-19.

  • Nota generale
  • Testo integrale
    Art. 1
    Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e
    proroga dei termini (( in materia di dichiarazione precompilata ))
    IVA
    1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti ((
    dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 )), e' riconosciuto un
    contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita
    IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono
    attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
    2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in
    ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno
    attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente
    decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai
    soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte
    sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre 1986, n. 917.
    3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di
    reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle
    imposte sui redditi (( di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica n. 917 del 1986 )), nonche' ai soggetti con ricavi di cui
    all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), (( del predetto testo
    unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
    testo unico, )) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
    periodo d'imposta antecedente (( a quello in corso alla data di
    entrata in vigore )) del presente decreto.
    4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
    l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
    2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare
    medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al
    fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa
    riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
    beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la
    partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza
    dei requisiti di cui al presente comma.
    5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato in
    misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla
    differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
    corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del
    fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
    a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi
    indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
    b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
    indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a
    quattrocentomila euro;
    c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
    indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1
    milione di euro;
    d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
    al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
    e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
    al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
    Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio
    2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi
    successivi a quello di attivazione della partita IVA.
    (( 5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non puo' essere
    pignorato. ))
    6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti,
    compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio
    2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo'
    essere superiore a centocinquantamila euro ed e' riconosciuto,
    comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone
    fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
    fisiche.
    7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
    formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
    rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
    comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
    del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non
    concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al
    decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a
    scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto
    e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta,
    da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
    17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il
    modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi
    disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo
    periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1,
    del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34
    della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti
    interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
    all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
    requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere
    presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
    intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
    servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza
    deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
    dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione
    della stessa. (( Le modalita' di presentazione )) dell'istanza, il
    suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e
    ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del
    presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore
    dell'Agenzia delle entrate.
    9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
    all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.
    34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
    con riferimento alle modalita' di erogazione del contributo, al
    regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo.
    10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
    1) (( all'alinea, )) le parole «1° gennaio 2021» sono
    sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»;
    2) la lettera c) e' soppressa;
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «(( 1.1.)) A partire
    dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via
    sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1,
    lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche
    la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».
    11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e
    14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (( All'articolo
    59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «e per i comuni» sono inserite le seguenti:
    «con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Il requisito del
    numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai
    comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
    24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
    17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
    15 dicembre 2016, n. 229». ))
    12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150
    milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni
    di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro,
    mediante utilizzo delle risorse rivenienti (( dall'abrogazione delle
    disposizioni )) di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro,
    mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
    Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla
    data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme
    trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del
    decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
    13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si
    applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti
    disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti
    dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto
    forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione
    della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
    «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
    dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
    modificazioni:
    a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19
    maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
    luglio 2020 n. 77;
    b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
    c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
    d) (( articolo 78, comma 3, del decreto-legge )) 14 agosto 2020
    n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.
    126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per
    l'anno 2021;
    e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1,
    del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
    f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
    g) articolo 1, (( comma 599 )), della legge 30 dicembre 2020, n.
    178;
    h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6
    dell'articolo 6 del presente decreto.
    14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei
    limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della
    Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con
    altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
    15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che
    intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta
    Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i
    limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano
    un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza
    delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
    16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
    stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini
    della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del
    rispetto (( dei limiti e delle condizioni previsti )) dalle Sezioni
    3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
    Con il medesimo decreto (( sono definite le modalita' di monitoraggio
    )) e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette
    sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.
    17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si
    applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
    n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
    all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
    funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del
    regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
    2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
    sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
    settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
    Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
    articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
    (( 17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del
    decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con
    le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
    del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai
    carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre
    2020. ))
    Riferimenti normativi
    - Si riporta il testo degli articoli 74 e 162-bis del
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.
    917 (Testo unico delle imposte sui redditi):
    «Articolo 74 (Stato ed enti pubblici). - 1. Gli
    organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
    ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita'
    giuridica, i comuni, le unioni di comuni, i consorzi tra
    enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio
    collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni
    non sono soggetti all'imposta.
    2. Non costituiscono esercizio dell'attivita'
    commerciale:
    a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti
    pubblici;
    b) l'esercizio di attivita' previdenziali,
    assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
    istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende
    sanitarie locali nonche' l'esercizio di attivita'
    previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di
    previdenza obbligatoria.»
    «Articolo 162-bis (Intermediari finanziari e societa'
    di partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi
    e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
    al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
    definiscono:
    a) intermediari finanziari:
    1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
    lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
    38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
    dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i
    confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis
    del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli
    operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui
    all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
    n. 385; 4)i soggetti che esercitano in via esclusiva o
    prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
    intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
    1);
    b) societa' di partecipazione finanziaria: i
    soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
    l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
    finanziari;
    c) societa' di partecipazione non finanziaria e
    assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
    prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
    soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i
    soggetti che svolgono attivita' non nei confronti del
    pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento
    emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione
    degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto
    legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche'
    dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile
    1999, n. 130.
    2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
    di attivita' di assunzione di partecipazioni in
    intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
    del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
    chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
    detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
    intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
    inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
    rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
    dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
    fondi e le garanzie rilasciate.
    3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
    di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
    diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
    base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
    esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
    partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
    patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
    considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
    dell'attivo patrimoniale.»
    - Si riporta il testo degli articoli 32, 85, comma 1, e
    54, comma 1 del citato decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917:
    «Articolo 32 (Reddito agrario). - 1. Il reddito
    agrario e' costituito dalla parte del reddito medio
    ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e
    al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della
    potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita'
    agricole su di esso.
    2. Sono considerate attivita' agricole: a) le
    attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla
    silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi
    ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita'
    dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di
    strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la
    superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di
    quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c)
    le attivita' di cui al terzo comma dell' articolo 2135 del
    codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
    trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,
    ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
    prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
    dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni
    individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di
    cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
    delle finanze su proposta del Ministro delle politiche
    agricole e forestali. 3. Con decreto del Ministro delle
    finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
    delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il
    numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lett. b)
    del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva
    dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda
    della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di
    reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art.
    27.»
    «Articolo 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
    a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
    prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
    e' diretta l'attivita' dell'impresa;
    b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime
    e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
    esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
    essere impiegati nella produzione;
    c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
    di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
    capitale di societa' ed enti di cui all'articolo 73, che
    non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
    quelle cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
    anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
    l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
    societa' o enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
    d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
    d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
    finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44
    emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non
    costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
    quelli cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 87,
    anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
    l'attivita' dell'impresa;
    e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
    di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
    cui alle lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
    immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
    beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
    f) le indennita' conseguite a titolo di
    risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o
    il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
    g) i contributi in denaro, o il valore normale di
    quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
    in base a contratto;
    h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
    esercizio a norma di legge.
    Omissis.»
    «Articolo 54 (Determinazione del reddito di lavoro
    autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
    e professioni e' costituito dalla differenza tra
    l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
    nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione
    agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
    stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
    quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
    computati al netto dei contributi previdenziali e
    assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
    che li corrisponde.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo degli articoli 61, 109, comma 5,
    del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre 1986 n. 917:
    «Articolo 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
    passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
    per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
    ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
    d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
    l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
    2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
    sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
    alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
    del comma 1 dell'articolo 15.»
    «Articolo 109 (Norme sui componenti del reddito
    d'impresa). - 1.- 4. Omissis
    5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
    dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
    contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
    nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
    cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
    formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
    esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
    beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
    beni produttivi di proventi non computabili in quanto
    esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
    la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
    ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
    d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
    l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
    plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
    dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
    quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
    prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
    bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
    95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
    Omissis.»
    - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
    recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
    produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
    delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
    addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della
    disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale Repubblica Italiana del 23 dicembre 1997, n. 298.
    - Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Norme di semplificazione
    degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
    dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
    modernizzazione del sistema di gestione delle
    dichiarazioni):
    «Articolo 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
    versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
    all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
    regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
    compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
    confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
    dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
    successivamente alla data di entrata in vigore del presente
    decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
    data di presentazione della dichiarazione successiva. La
    compensazione del credito annuale o relativo a periodi
    inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
    crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
    addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
    redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
    per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
    effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
    di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
    il credito emerge.
    2. Il versamento unitario e la compensazione
    riguardano i crediti e i debiti relativi:
    a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla
    fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi
    dell'art. 3[, primo comma,] del decreto del Presidente
    della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
    di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la
    facolta' di eseguire il versamento presso la competente
    sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
    non e' ammessa la compensazione;
    b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
    degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quella dovuta dai
    soggetti di cui all'articolo 74;
    c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
    redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
    d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
    lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    d-bis)
    e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
    di posizione assicurativa in una delle gestioni
    amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
    associative;
    f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
    dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
    prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
    cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
    delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    g) ai premi per l'assicurazione contro gli
    infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
    sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    h) agli interessi previsti in caso di pagamento
    rateale ai sensi dell'articolo 20.
    h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
    patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto legge
    30 settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni,
    dalla legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al
    Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della
    legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
    dall'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
    n. 85.
    h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
    del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
    tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
    con i Ministri competenti per settore;
    h-quater) al credito d'imposta spettante agli
    esercenti sale cinematografiche.
    h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
    riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
    debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
    del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
    successive modificazioni.
    h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
    h-septies) alle tasse scolastiche.
    2-bis.
    2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
    compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
    disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
    compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
    e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
    di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
    del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
    del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
    indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
    al soggetto interessato.
    2-quater. In deroga alle previsioni di cui
    all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
    212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
    provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
    dell'articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la
    facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
    provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
    del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
    prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
    anche qualora questi ultimi non siano maturati con
    riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
    oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
    la partita IVA risulti cessata.
    2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
    all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
    212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
    provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
    dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
    intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
    1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
    partire dalla data di notifica del provvedimento, della
    compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
    presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
    quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
    generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
    2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
    crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
    e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
    comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
    entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
    mediante apposita ricevuta.»
    - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31 del
    decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (misure urgenti in
    materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
    economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
    luglio 2010, n. 122:
    «Articolo 31 (Preclusione alla autocompensazione in
    presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
    dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
    all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
    fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
    superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
    imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
    scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
    del divieto di cui al periodo precedente si applica la
    sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
    a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
    quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
    dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
    puo' essere applicata fino al momento in cui
    sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
    amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
    per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
    di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo
    20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
    decorrono dal giorno successivo alla data della definizione
    della contestazione. E' comunque ammesso il pagamento,
    anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte
    erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei
    crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita'
    stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle
    finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
    del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
    misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
    ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
    disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
    d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
    dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
    assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
    previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
    operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
    di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
    ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
    dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
    bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
    «Articolo 34 (Disposizioni in materia di
    compensazione e versamenti diretti). - 1. A decorrere dal
    1º gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e
    dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del
    decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero
    rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, e'
    fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo
    conto delle esigenzedi bilancio, con decreto del Ministro
    dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
    precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
    2010, fino a 700.000 euro.
    2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
    2000 non possono essere revocate.
    3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
    aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h bis) le ritenute
    operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
    allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
    4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
    redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
    finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
    effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
    relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
    in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
    nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
    lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
    472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
    anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
    quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
    imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
    dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
    disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
    constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
    verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
    sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
    conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
    contestuale al versamento dell'imposta.
    5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
    parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
    codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
    termine di decadenza di quarantotto mesi".
    6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
    parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
    "di quarantotto mesi".»
    - Si riporta il testo del comma 53 dell'articolo 1
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
    formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
    «53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
    alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
    i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
    dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
    limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
    riportato in avanti anche oltre il limite temporale
    eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
    comunque compensabile per l'intero importo residuo a
    partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
    l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
    applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
    280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
    previsto dal presente comma non si applica al credito
    d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
    dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
    2010.»
    - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 3 del
    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
    322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione
    delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
    all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
    all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
    comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n.662):
    «Articolo 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi
    di conservazione delle dichiarazioni). - 1.-2. Omissis
    3. Ai soli fini della presentazione delle
    dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
    telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
    della trasmissione delle stesse:
    a) gli iscritti negli albi dei dottori
    commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
    dei consulenti del lavoro;
    b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
    1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
    commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
    sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
    giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
    diploma di ragioneria;
    c) le associazioni sindacali di categoria tra
    imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere
    a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
    nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
    minoranze etnico-linguistiche;
    d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
    per i lavoratori dipendenti e pensionati;
    e) gli altri incaricati individuati con decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze.
    Omissis»
    - Si riporta il testo dal comma 9 al 14 dell'articolo
    25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
    urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
    all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
    all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
    «Articolo 25 (Contributo a fondo perduto). - 1.- 8.
    Omissis
    9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
    l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
    soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
    legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
    condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
    decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
    tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
    d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
    Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
    entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
    del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
    procedure semplificate ferma restando, ai fini
    dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
    l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
    decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
    dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
    dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
    sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
    procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
    del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
    l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
    la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
    erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
    del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
    Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
    regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
    dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
    quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
    attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
    decreto legislativo n. 68 del 2001.
    10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il
    suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
    stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
    delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
    provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
    11. Sulla base delle informazioni contenute
    nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
    perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
    accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
    intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
    elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
    speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi
    di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
    monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
    e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
    richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
    Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
    12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
    dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
    spettante, anche a seguito del mancato superamento della
    verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
    contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
    corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
    applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
    1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
    311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
    comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
    n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
    all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
    n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
    si applicano le disposizioni previste dal decreto
    legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    13. Qualora successivamente all'erogazione del
    contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
    cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
    l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
    via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
    8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
    del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
    organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
    questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
    12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
    dell'istanza.
    14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o
    in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
    codice penale.
    Omissis.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
    legislativo 5 agosto 2015, n.127 (Trasmissione telematica
    delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
    effettuate attraverso distributori automatici, in
    attuazione dell'articolo 9, comma 1, Lettere d) e g), della
    Legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
    legge:
    «Articolo 4 (Semplificazioni amministrative e
    contabili). - 1. A partire dalle operazioni IVA effettuate
    dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell'ambito di un
    programma di assistenza on line basato sui dati delle
    operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
    comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui
    dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli
    ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe
    tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di
    tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in
    Italia, in apposita area riservata del sito internet
    dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
    a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
    633;
    b) liquidazione periodica dell'IVA;
    c) (soppressa)
    1.1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1°
    gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei
    documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia
    delle entrate mette a disposizione anche la bozza della
    dichiarazione annuale dell'IVA.
    1-bis.
    2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il
    tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del
    regolamento di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso della delega
    per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica,
    convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte
    dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano
    nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di
    cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta
    dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta
    salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma
    2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini
    dell'IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta
    dei registri secondo le modalita' di cui all'articolo 18,
    comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600.
    3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
    entrate sono emanate le disposizioni necessarie per
    l'attuazione del presente articolo.
    3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione
    dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma
    telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti
    derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti
    soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche
    individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
    31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture
    elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La
    compensazione effettuata mediante piattaforma telematica
    produce i medesimi effetti dell'estinzione
    dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV
    del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a
    concorrenza dello stesso valore e a condizione che per
    nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure
    concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate,
    ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il
    registro delle imprese. Nei confronti del debito originario
    insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al
    decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di
    ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.»
    - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 59 del
    decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
    sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con
    modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
    modificato dalla presente legge:
    «Articolo 59 (Contributo a fondo perduto per
    attivita' economiche e commerciali nei centri storici). -
    1. E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai
    soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni
    o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti
    dei comuni capoluogo di provincia o di citta' metropolitana
    e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in
    base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle
    amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e
    l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato
    presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
    a) per i comuni capoluogo di provincia e per i
    comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove
    sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte
    superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il
    requisito del numero di abitanti di cui al periodo
    precedente non si applica ai comuni interessati dagli
    eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
    indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
    ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 15 dicembre 2016, n. 229;
    b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana,
    in numero pari o superiore a quello dei residenti negli
    stessi comuni.»
    - Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
    decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
    (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
    salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e
    sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da
    COVID-19):
    «Articolo 1-ter (Estensione dell'applicazione
    dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le
    disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai
    soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
    partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
    abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente
    una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
    nell'Allegato 4 al presente decreto.
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
    valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in
    termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni
    di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
    34.»
    - Si riporta il testo degli articoli 24, 25, 28, 120,
    129-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34
    (Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
    all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
    all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020:
    «Articolo 24 (Disposizioni in materia di versamento
    dell'IRAP) - 1. Non e' dovuto il versamento del saldo
    dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa
    al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo
    restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo
    periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il versamento
    della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle
    attivita' produttive relativa al periodo di imposta
    successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella
    misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del
    Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero
    dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
    2019, n. 157; l'importo di tale versamento e' comunque
    escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo
    stesso periodo d'imposta.
    2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti,
    diversi da quelli che determinano il valore della
    produzione netta secondo gli articoli 7 e 10-bis del
    decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' dai
    soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle
    imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di
    cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso
    testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui
    all'articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non
    superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta
    precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
    del presente decreto-legge.
    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
    nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
    Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
    C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
    aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
    emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
    4. Nello stato di previsione del Ministero
    dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
    dotazione di 448 milioni di euro finalizzato a ristorare
    alle Regioni e alle Province autonome le minori entrate
    derivanti dal presente articolo non destinate
    originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale.
    Al riparto del fondo di cui al periodo precedente tra
    Regioni e Province autonome si provvede con decreto del
    Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
    30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto legge previa intesa in sede di Conferenza
    Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le
    Province Autonome di Trento e Bolzano.
    5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
    in 3.952 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
    sensi dell'articolo 265.»
    «Articolo 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al
    fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza
    epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un contributo a
    fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita'
    d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario,
    titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle
    imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo
    unico delle imposte sui redditi.
    2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1
    non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita'
    risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di
    cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74,
    ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico
    delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno
    diritto alla percezione delle indennita' previste dagli
    articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
    n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
    iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
    obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
    n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
    3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
    reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo
    unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
    ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
    del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o
    compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
    testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5
    milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
    in corso alla data di entrata in vigore del presente
    decreto.
    4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
    che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
    di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
    del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
    Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
    fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
    di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
    predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti
    di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
    l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
    soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
    calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
    nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
    stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
    dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
    5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
    determinato applicando una percentuale alla differenza tra
    l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
    aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
    del mese di aprile 2019 come segue:
    a) venti per cento per i soggetti con ricavi o
    compensi indicati al comma 3 non superiori a
    quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
    quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
    decreto;
    b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o
    compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
    euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta
    precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
    del presente decreto;
    c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
    compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
    e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta
    precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
    del presente decreto.
    6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
    riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1,
    beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
    importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
    a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
    fisiche.
    7. Il contributo di cui al presente articolo non
    concorre alla formazione della base imponibile delle
    imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
    rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
    unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
    formazione del valore della produzione netta, di cui al
    decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
    8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto,
    i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
    telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
    l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
    precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
    conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
    di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
    servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
    ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
    essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
    della procedura telematica per la presentazione della
    stessa, come definita con il provvedimento del direttore
    dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
    9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
    l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
    soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
    legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
    condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
    decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
    tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
    d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
    Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
    entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
    del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
    procedure semplificate ferma restando, ai fini
    dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
    l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
    decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
    dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
    dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
    sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
    procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
    del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
    l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
    la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
    erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
    del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
    Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
    regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
    dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
    quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
    attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
    decreto legislativo n. 68 del 2001.
    10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il
    suo contenuto informativo, i termini di presentazione della
    stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
    delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
    provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
    11. Sulla base delle informazioni contenute
    nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
    perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
    accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
    intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
    elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
    speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi
    di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
    monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
    e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
    richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
    Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
    12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
    dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
    spettante, anche a seguito del mancato superamento della
    verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
    contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
    corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
    applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
    del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
    1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
    1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
    311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
    comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
    n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
    all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
    n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
    si applicano le disposizioni previste dal decreto
    legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
    13. Qualora successivamente all'erogazione del
    contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
    cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
    l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
    via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
    8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
    del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
    organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
    questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
    12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
    dell'istanza.
    14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o
    in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
    codice penale.
    15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
    in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
    sensi dell'articolo 265.»
    «Articolo 28 (Credito d'imposta per i canoni di
    locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
    d'azienda). - 1. Al fine di contenere gli effetti negativi
    derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento
    connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai
    soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione,
    con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel
    periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
    entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito
    d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare
    mensile del canone di locazione, di leasing o di
    concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
    svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale,
    artigianale, agricola, di interesse turistico o
    all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di
    lavoro autonomo.
    2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
    contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
    d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
    abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita'
    industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
    interesse turistico o all'esercizio abituale e
    professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta
    nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le
    strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta
    relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura
    del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima
    struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
    distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno
    relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
    per entrambi i contratti.
    3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
    alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle
    agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator
    indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
    registrato nel periodo d'imposta precedente.
    3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio
    al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni
    di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
    alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
    credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta,
    rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per
    cento.
    4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
    anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del
    terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,
    in relazione al canone di locazione, di leasing o di
    concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo
    svolgimento dell'attivita' istituzionale.
    5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3,
    3-bis e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo
    d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
    marzo, aprile, maggio egiugno e per le strutture turistico
    ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
    ciascuno dei mesi di aprile, maggio,giugno e luglio. Ai
    soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
    d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una
    diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
    riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo
    stesso mese del periodo d'imposta precedente.Il credito
    d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
    periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
    l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
    soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
    calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
    nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
    stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
    dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le
    imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
    operator, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile
    2021, a condizione che abbiano subito una diminuzione del
    fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento
    dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo
    stesso mese dell'anno 2019.
    5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo'
    cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua
    accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente
    parte del canone.
    6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'
    utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
    periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in
    compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente
    all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non
    concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
    sui redditi e del valore della produzione ai fini
    dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
    rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
    comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
    al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
    1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del
    presente articolo.
    7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo
    non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
    della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo
    34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
    8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
    non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui
    all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
    n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
    9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
    nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
    Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
    C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
    aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
    emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
    10. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
    valutati in 1.499 milioni di euro per l'anno 2020, si
    provvede ai sensi dell'articolo 265.»
    «Articolo 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento
    degli ambienti di lavoro). - 1. Al fine di sostenere ed
    incentivare l'adozione di misure legate alla necessita' di
    adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai
    soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione
    in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle
    associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati,
    compresi gli enti del Terzo settore, e' riconosciuto un
    credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle
    spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in
    relazione agli interventi necessari per far rispettare le
    prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro
    la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli
    edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense,
    per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi
    comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in
    relazione agli investimenti in attivita' innovative, ivi
    compresi quelli necessari ad investimenti di carattere
    innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e
    tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attivita'
    lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il
    controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
    2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
    cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese,
    comunque nel limite dei costi sostenuti ed e' utilizzabile
    dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in
    compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
    legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i
    limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
    dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
    23 dicembre 2000, n. 388.
    3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
    economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
    delle finanze, possono essere individuati le ulteriori
    spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre quelli
    indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di
    cui al comma 6.
    4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
    entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di
    pubblicazione della legge di conversione del presente
    decreto legge, sono stabilite le modalita' per il
    monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini
    di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge
    31 dicembre 2009, n. 196.
    5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
    nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
    Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
    C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
    aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
    emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
    6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
    2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'articolo
    265.»
    «Articolo 129-bis (Disposizioni in materia di imposte
    dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia). - 1.
    All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 573, le parole: "alla data del 20
    ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" e'
    sostituita dalla seguente: "dieci";
    b) al comma 574, le parole: "alla data del 20
    ottobre 2019" sono soppresse e la parola: "cinque" e'
    sostituita dalla seguente: "dieci";
    c) al comma 575, la parola: "cinque" e' sostituita
    dalla seguente: "dieci";
    d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente:
    "576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo
    d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di
    cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite
    dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite
    e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore
    della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni
    impresa attiva nel settore della produzione primaria di
    prodotti agricoli";
    e) il comma 577 e' sostituito dal seguente:
    "577. In vista del rilancio economico del Comune
    di Campione d'Italia, alle imprese che effettuano
    investimenti nel territorio del medesimo comune facenti
    parte di un progetto di investimento iniziale come definito
    all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento (UE)
    n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e'
    attribuito un credito d'imposta commisurato a una quota dei
    costi individuati come ammissibili ai sensi dell'articolo
    14 del predetto regolamento (UE) n, 651/2014. Il credito
    d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo
    dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto
    di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi
    imprese nella misura del 25 per cento del costo
    ammissibile, di 20 milioni di euro per le medie imprese
    nella misura del 35 per cento del costo ammissibile e di 6
    milioni di euro per le piccole imprese nella misura del 45
    per cento del costo ammissibile";
    f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:
    "577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31
    dicembre 2020, alle imprese che effettuano gli investimenti
    di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto,
    in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in
    misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di
    800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 120.000
    euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e
    dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva
    nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
    577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi
    576-bis e 577-bis e' subordinata all'adozione della
    decisione di compatibilita' da parte della Commissione
    europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
    Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla base
    della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione,
    del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure
    di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
    emergenza del COVID-19'".
    2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27
    dicembre 2013, n. 147, le parole: "comma 1" sono sostituite
    delle seguenti: "commi 1 e 2" e le parole: "come modificato
    dal comma 631 del presente articolo," sono soppresse.
    3. Il gasolio usato come combustibile per
    riscaldamento nel territorio del Comune di Campione
    d'Italia e' sottoposto ad accisa con l'applicazione della
    corrispondente aliquota di cui all'allegato I annesso al
    testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
    imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
    penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
    ottobre 1995, n. 504, nella misura ridotta di euro 201,5
    per mille litri di gasolio; per i medesimi consumi non
    trovano applicazione le disposizioni in materia di
    riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8,
    comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
    all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001,
    n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
    novembre 2001, n. 418, e all'articolo 2, comma 12, della
    legge 22 dicembre 2008, n. 203.
    4. L'energia elettrica consumata nel territorio del
    Comune di Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le
    aliquote di cui all'allegato I annesso al testo unico delle
    disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
    produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
    amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
    1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:
    a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per
    qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
    b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata
    per qualsiasi uso in locali e in luoghi diversi dalle
    abitazioni.
    5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e'
    subordinata all'autorizzazione del Consiglio prevista
    dall'articolo 19 della direttiva n. 2003/96/CE del
    Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime disposizioni
    trovano applicazione dalla data di efficacia della predetta
    autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei
    anni.
    6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
    articolo, pari a 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000
    euro per l'anno 2021, a 103.000 euro per l'anno 2022, a
    105.000 euro per l'anno 2023, a 105.000 euro per l'anno
    2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a 8.729.000 euro
    per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a
    8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno
    2029 e a 1.970.000 euro per l'anno 2030, si provvede
    mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
    all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
    190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del
    presente decreto.»
    «Articolo 177 (Esenzioni dall'imposta municipale
    propria-IMU per il settore turistico).- 1. In
    considerazione degli effetti connessi all'emergenza
    sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la
    prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui
    all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre
    2019, n. 160, relativa a:
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
    marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
    stabilimenti termali;
    b) immobili rientranti nella categoria catastale
    D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici,
    degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna,
    delle colonie marine e montane, degli affittacamere per
    brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei
    bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione
    che i relativi proprietari siano anche gestori delle
    attivita' ivi esercitate.
    b-bis) immobili rientranti nella categoria
    catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita'
    di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di
    eventi fieristici o manifestazioni.
    2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori
    entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
    previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
    dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla
    ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro
    dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
    delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
    Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
    giorni dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto.
    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
    nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
    Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
    C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
    aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
    emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
    4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
    211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
    sensi dell'articolo 265.»
    - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 78
    del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 (Misure urgenti per
    il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con
    modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126:
    «Articolo 78 (Esenzione dall'imposta municipale
    propria per i settori del turismo e dello spettacolo). - 1.
    In considerazione degli effetti connessi all'emergenza
    epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta
    la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di
    cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
    dicembre 2019, n. 160, relativa a:
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
    marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
    stabilimenti termali;
    b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2
    e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei
    villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei
    rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
    affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
    appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei
    residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
    proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
    esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili
    rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche
    relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
    c) immobili rientranti nella categoria catastale D in
    uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti
    di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o
    manifestazioni;
    d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3
    destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per
    concerti e spettacoli, a condizione che i relativi
    proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
    esercitate;
    e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,
    night-club e simili, a condizione che i relativi
    proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
    esercitate.
    2.- Omissis"
    3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui
    all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre
    2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per
    gli immobili di cui al comma 1, lettera d).
    Omissis»
    - Si riporta il testo degli articoli 1, 1-bis, 1-ter,
    8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1, del citato
    decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
    «Articolo 1 (Contributo a fondo perduto da destinare
    agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle
    nuove misure restrittive). - Al fine di sostenere gli
    operatori dei settori economici interessati dalle misure
    restrittive introdotte con il decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, per
    contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", e'
    riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei
    soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
    partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,
    dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di
    quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1
    al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti
    che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre
    2020.»
    «Articolo 1-bis(Contributo a fondo perduto da
    destinare agli operatori IVA dei settori economici
    interessati dalle nuove misure restrittive di cui al
    decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
    novembre 2020). - 1. Al fine di sostenere gli operatori dei
    settori economici interessati dalle misure restrittive
    introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione
    dell'epidemia da COVID-19, e' riconosciuto un contributo a
    fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25
    ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai
    sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come
    attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO
    riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il
    domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del
    territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di
    massima gravita' e da un livello di rischio alto,
    individuate con ordinanze del Ministro della salute
    adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
    dell'articolo 19-bis del presente decreto. Il contributo
    non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a
    partire dal 25 ottobre 2020.
    2. Con riferimento al contributo a fondo perduto di
    cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai
    commi da 3 a 11 dell'articolo 1. Il valore del contributo
    e' calcolato in relazione alle percentuali riportate
    nell'Allegato 2.
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
    valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020,
    conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4
    novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
    del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo
    34.»
    «Articolo 1-ter (Estensione dell'applicazione
    dell'articolo 1 ad ulteriori attivita' economiche). - 1. Le
    disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche ai
    soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
    partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto
    del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
    abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente
    una di quelle riferite ai codici ATECO riportati
    nell'Allegato 4 al presente decreto.
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
    valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in
    termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni
    di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
    34.»
    «Articolo 8 (Credito d'imposta per i canoni di
    locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
    d'azienda). - 1. Per le imprese operanti nei settori di cui
    ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente
    decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
    registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito
    d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
    non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28
    del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta
    altresi' con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre,
    novembre e dicembre.
    2. Si applicano, in quanto compatibili, le
    disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
    nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
    Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
    C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
    aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
    emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
    4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati
    in 274,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 91,5 milioni
    di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e
    indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo
    34.»
    «Articolo 8-bis (Credito d'imposta per i canoni di
    locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
    d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure
    restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio
    dei ministri del 3 novembre 2020). - 1. Alle imprese
    operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati
    nell'Allegato 2, nonche' alle imprese che svolgono le
    attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che
    hanno la sede operativa nelle aree del territorio
    nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima
    gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con
    le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
    dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
    dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del
    presente decreto, spetta il credito d'imposta per i canoni
    di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
    d'azienda di cui all'articolo 8 del presente decreto, con
    riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e
    dicembre 2020.
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
    valutati in 234,3 milioni di euro per l'anno 2020 e 78,1
    milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento
    netto e fabbisogno, conseguenti all'ordinanza del Ministro
    della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
    Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede ai sensi
    dell'articolo 34.»
    «Articolo 9 (Cancellazione della seconda rata IMU
    concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
    esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati
    nell'Allegato 1). - 1. Ferme restando le disposizioni
    dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
    n. 126, in considerazione degli effetti connessi
    all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020,
    non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale
    propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783,
    della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli
    immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le
    attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato
    1 al presente decreto, a condizione che i relativi
    proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi
    esercitate.
    2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel
    rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
    Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
    C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
    aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
    emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
    3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
    derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177,
    comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
    n. 77, e' incrementato di 112,7 milioni di euro per l'anno
    2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
    periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5
    dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che
    sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9
    novembre 2020.
    4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 137
    milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
    dell'articolo 34.»
    «Articolo 9-bis (Cancellazione della seconda rata IMU
    concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si
    esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati
    nell'Allegato 2). - 1. Ferme restando le disposizioni
    dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
    n. 126, e dell'articolo 9 del presente decreto, in
    considerazione degli effetti connessi all'emergenza
    epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta
    la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di
    cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
    dicembre 2019, n. 160, che deve essere versata entro il 16
    dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative
    pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai
    codici ATECO riportati nell'Allegato 2, a condizione che i
    relativi proprietari siano anche gestori delle attivita'
    ivi esercitate e che gli immobili siano ubicati nei comuni
    delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno
    scenario di massima gravita' e da un livello di rischio
    alto, individuate, alla data del 26 novembre 2020, con
    ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi
    dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
    dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del
    presente decreto.
    2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
    derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177,
    comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
    n. 77, e' incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno
    2020. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo
    periodo si provvede con i decreti di cui al comma 5
    dell'articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020, che
    sono adottati entro sessanta giorni a far data dal 9
    novembre 2020.
    3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
    38,7 milioni di euro per l'anno 2020, conseguenti
    all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre
    2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5
    novembre 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34.»
    «Articolo 9-ter (Individuazione dei soggetti esenti
    dal versamento dell'IMU e disposizioni per il sostegno
    delle imprese di pubblico esercizio). - 1. Le disposizioni
    di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
    all'articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del
    decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e agli
    articoli 9, comma 1, e 9-bis, comma 1, del presente decreto
    si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale
    propria (IMU), come individuati dal comma 743 dell'articolo
    1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche
    gestori delle attivita' economiche indicate dalle predette
    disposizioni.
    Omissis»
    - Si riporta il testo degli articoli 2 e 2-bis del
    decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172 (Ulteriori
    disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
    connessi alla diffusione del COVID-19), convertito, con
    modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6:
    «Articolo 2 (Contributo a fondo perduto da destinare
    all'attivita' dei servizi di ristorazione). - 1. Al fine di
    sostenere gli operatori dei settori economici interessati
    dalle misure restrittive introdotte dal presente
    decreto-legge per contenere la diffusione dell'epidemia di
    COVID-19, e' riconosciuto un contributo a fondo perduto,
    nel limite massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e
    di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore dei
    soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente
    decreto, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi
    dell'articolo 35 del decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere
    come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici
    ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del
    presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che
    hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre
    2020.
    2. Il contributo a fondo perduto spetta
    esclusivamente ai soggetti che hanno gia' beneficiato del
    contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non
    abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto
    dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto
    sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato
    erogato il precedente contributo.
    3. L'ammontare del contributo e' pari al contributo
    gia' erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n.
    34 del 2020.
    4. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al
    presente articolo non puo' essere superiore a euro
    150.000,00.
    5. Si applicano, in quanto compatibili, le
    disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del
    decreto-legge n. 34 del 2020.
    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
    nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
    Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
    C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
    aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
    emergenza del COVID-19», e successive modifiche.
    7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 455
    milioni di euro per l'anno 2020 e a 190 milioni di euro per
    l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo di cui
    all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre
    2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
    dicembre 2020, n. 176. Ai fini dell'immediata attuazione
    delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministero
    dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo'
    disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui
    regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di
    pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.»
    «Articolo 2-bis (Credito d'imposta per canoni di
    locazione). - 1. Al comma 5 dell'articolo 28 del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono
    aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a condizione che
    abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
    corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di
    almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno
    2019".»
    - Si riporta il testo del comma 599 dell'articolo 1
    della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
    previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
    bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023):
    «599. In considerazione degli effetti connessi
    all'emergenza epidemiologica da COVID- 19, per l'anno 2021
    non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria
    di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27
    dicembre 2019, n. 160, relativa a:
    a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
    marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
    stabilimenti termali;
    b) immobili rientranti nella categoria catastale
    D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei
    villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei
    rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli
    affittacamere per brevi soggiorni, delle case e
    appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei
    residence e dei campeggi, a condizione che i relativi
    soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma
    743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche
    gestori delle attivita' ivi esercitate;
    c) immobili rientranti nella categoria catastale D
    in uso da parte di imprese esercenti attivita' di
    allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi
    fieristici o manifestazioni;
    d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,
    night club e simili, a condizione che i relativi soggetti
    passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della
    legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle
    attivita' ivi esercitate.»
    - Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
    del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
    articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
    dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
    nella GU L 352 del 24 dicembre 2013, pagg. 1-8.
    - Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione
    del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
    articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
    dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
    agricolo e' pubblicato nella GU L 352 del 24 dicembre 2013.
    - Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del
    27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107
    e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
    agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
    dell'acquacoltura e' pubblicato nella GU L 190 del 28
    giugno 2014.
    - Si riporta il testo del comma 7-bis dell'articolo 12
    del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9
    (Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione
    Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del
    gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la
    digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
    realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015):
    «Articolo 12 (Misure per favorire il credito alla
    piccola e media impresa). - 1. - 7. Omissis
    7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
    finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
    economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
    entrata in vigore della legge di conversione del presente
    decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di
    finanza pubblica, le modalita' per la compensazione,
    nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle
    imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi
    ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e
    servizi, anche professionali, maturati nei confronti della
    pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita'
    previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle
    finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati,
    rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21
    giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio
    2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o
    pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo
    periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le
    modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente
    della riscossione.
    Omissis.»