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    Injunctions Directive, link , Injunctions Directive, Recitals , Injunctions Directive, Article 1
  • Nota introduttiva

    Implementation of Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of Council of 20 May 2019 on certain aspects of the contracts for the sale of goods, which amends the Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, repealing Directive 1999/44 / EC. (21G00185).

  • Nota generale
  • Testo integrale

    DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170

    Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei

    contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE)

    2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva

    1999/44/CE. (21G00185)

    (GU n.281 del 25-11-2021)

    Vigente al: 10-12-2021

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

    Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per

    il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

    dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in

    particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 12;

    Vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei

    contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE)

    2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva

    1999/44/CE;

    Visto il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6

    settembre 2005, n. 206;

    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

    adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

    Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

    deputati e del Senato della Repubblica;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

    riunione del 28 ottobre 2021;

    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

    Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo

    economico, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e

    della cooperazione internazionale;

    Emana

    il seguente decreto legislativo:

    Art. 1

    Modifiche al decreto legislativo

    6 settembre 2005, n. 206

    1. Il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo

    di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e' sostituito

    dal seguente:

    «Capo I - Della vendita di beni.

    Art. 128 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente

    capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra

    consumatore e venditore fra i quali la conformita' dei beni al

    contratto, i rimedi in caso di difetto di conformita', le modalita'

    di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini,

    ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di

    somministrazione nonche' quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri

    contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o

    produrre.

    2. Ai fini del presente capo si intende per:

    a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale

    il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta' di

    beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il

    prezzo;

    b) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma

    1, lettera a);

    c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o

    privata, che nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o

    professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o

    per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo,

    ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalita' che

    rientrano nel quadro della sua attivita' e quale controparte

    contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o

    di servizi digitali;

    d) produttore: il fabbricante di un bene, l'importatore di un

    bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si

    presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o

    altro segno distintivo;

    e) bene:

    1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare;

    l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la

    vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;

    2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o e'

    interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in

    modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio

    digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene

    ("beni con elementi digitali");

    3) gli animali vivi;

    f) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato

    digitale;

    g) servizio digitale:

    1) un servizio che consente al consumatore di creare,

    trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale;

    oppure

    2) un servizio che consente la condivisione di dati in

    formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti

    di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;

    h) compatibilita': la capacita' del bene di funzionare con

    hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del

    medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'hardware

    o il software;

    i) funzionalita': la capacita' del bene di svolgere tutte le

    sue funzioni in considerazione del suo scopo;

    l) interoperabilita': la capacita' del bene di funzionare con

    hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente

    utilizzati i beni dello stesso tipo;

    m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al

    consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono

    personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per

    un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e

    che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

    n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o

    di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del

    consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla

    garanzia di conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,

    riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non

    corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non

    relativo alla conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia

    o nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della

    conclusione del contratto;

    o) durabilita': la capacita' dei beni di mantenere le loro

    specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;

    p) senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi i

    beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di

    trasporto, di mano d'opera e di materiali;

    q) asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi

    sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali

    e' data la possibilita' di partecipare personalmente all'asta, la

    quale si svolge mediante una trasparente procedura competitiva

    gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario e' tenuto

    all'acquisto dei beni o servizi.

    3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai

    contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio

    digitale, i quali rientrano nel campo di applicazione delle

    disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del

    Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a

    determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali

    o servizi digitali. Esse si applicano ai contenuti digitali o ai

    servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi del

    comma 2, lettera e), numero 2), i quali sono forniti con il bene in

    forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i

    predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal

    venditore o da terzi. Quando e' dubbio se la fornitura di un

    contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso

    faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura

    rientri nel contratto di vendita.

    4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre:

    a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore

    del contenuto digitale;

    b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle

    autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo

    altre modalita' previste dalla legge.

    5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di

    beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,

    limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa,

    anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non

    siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare

    e complete circa l'inapplicabilita' delle disposizioni del presente

    capo.

    Art. 129 (Conformita' dei beni al contratto). - 1. Il venditore

    fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai

    commi 2 e 3, nonche' le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto

    compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.

    2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve

    possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:

    a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantita' e

    alla qualita' contrattuali e possedere la funzionalita', la

    compatibilita', l'interoperabilita' e le altre caratteristiche come

    previste dal contratto di vendita;

    b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal

    consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del

    venditore al piu' tardi al momento della conclusione del contratto di

    vendita e che il venditore abbia accettato;

    c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle

    istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto

    di vendita; e

    d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal

    contratto di vendita.

    3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita', per

    essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i

    seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:

    a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma

    beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre

    disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione,

    delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei

    codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;

    b) ove pertinente, possedere la qualita' e corrispondere alla

    descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a

    disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;

    c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori,

    compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre

    istruzioni, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi di

    ricevere; e,

    d) essere della quantita' e possedere le qualita' e altre

    caratteristiche, anche in termini di durabilita', funzionalita',

    compatibilita' e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del

    medesimo tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi,

    tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche

    fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito

    dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali,

    compreso il produttore, in particolare nella pubblicita' o

    nell'etichetta.

    Art. 130 (Obblighi del venditore e condotta del consumatore). -

    1. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui

    all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche

    alternativamente, dimostra che:

    a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in

    questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

    b) la dichiarazione pubblica e' stata adeguatamente corretta

    entro il momento della conclusione del contratto con le stesse

    modalita', o con modalita' simili a quelle con le quali e' stata

    resa;

    c) la decisione di acquistare il bene non e' stata influenzata

    dalla dichiarazione pubblica.

    2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore e'

    obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti

    disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la

    conformita' di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:

    a) che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, date la

    tipologia e la finalita' dei beni e degli elementi digitali, e

    tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il

    contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto

    digitale o del servizio digitale; oppure

    b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi,

    se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del

    contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di

    tempo.

    3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli

    aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non e'

    responsabile per qualsiasi difetto di conformita' derivante

    unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione

    che:

    a) il venditore abbia informato il consumatore della

    disponibilita' dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata

    installazione dello stesso da parte del consumatore; e

    b) la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da

    parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di

    installazione fornite dal venditore al consumatore.

    4. Non vi e' difetto di conformita' ai sensi dell'articolo 129,

    comma 3, e dell'articolo 130, comma 2, se, al momento della

    conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato

    specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare

    del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformita'

    previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e

    separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione

    del contratto di vendita.

    Art. 131 (Errata installazione dei beni). - 1. L'eventuale

    difetto di conformita' che deriva dall'errata installazione del bene

    e' considerato difetto di conformita' del bene se:

    a) l'installazione e' prevista dal contratto di vendita ed e'

    stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilita'; oppure

    b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, e'

    stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da

    carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o,

    per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal

    fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

    Art. 132 (Diritti dei terzi). - 1. I rimedi di cui all'articolo

    135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del

    bene venduto in conformita' a quanto previsto dagli articoli 129 e

    130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di

    diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprieta'

    intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste

    dall'ordinamento giuridico in tema di nullita', annullamento o altre

    ipotesi di scioglimento del contratto.

    Art. 133 (Responsabilita' del venditore). - 1. Il venditore e'

    responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di

    conformita' esistente al momento della consegna del bene eseguita ai

    sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale

    momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il

    presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

    2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di

    vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o

    del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore e'

    responsabile anche per qualsiasi difetto di conformita' del contenuto

    digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro

    due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali.

    Se il contratto prevede una fornitura continuativa per piu' di due

    anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformita' del

    contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si

    manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale

    o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di

    vendita.

    3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente

    occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di

    ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia

    convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere

    sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.

    4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata

    della responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 e il termine di

    prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore

    ad un anno.

    Art. 134 (Diritto di regresso). - 1. Il venditore finale, quando

    e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto

    di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una

    persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena

    contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli

    aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'articolo

    130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o

    delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.

    2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti

    dal consumatore puo' agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione

    della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti

    responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

    Art. 135 (Onere della prova). - 1. Salvo prova contraria, si

    presume che qualsiasi difetto di conformita' che si manifesta entro

    un anno dal momento in cui il bene e' stato consegnato esistesse gia'

    a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura

    del bene o con la natura del difetto di conformita'. Il presente

    comma si applica anche ai beni con elementi digitali.

    2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di

    vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o

    del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova

    riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale

    era conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 133, comma

    2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformita' che si

    manifesta entro il termine indicato da tale articolo.

    Art. 135-bis (Rimedi). - 1. In caso di difetto di conformita' del

    bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformita', o a

    ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione

    del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti

    commi.

    2. Ai fini del ripristino della conformita' del bene, il

    consumatore puo' scegliere tra riparazione e sostituzione, purche' il

    rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio

    alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto

    conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:

    a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di

    conformita';

    b) l'entita' del difetto di conformita'; e

    c) la possibilita' di esperire il rimedio alternativo senza

    notevoli inconvenienti per il consumatore.

    3. Il venditore puo' rifiutarsi di rendere conformi i beni se la

    riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il

    venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di

    tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e

    b).

    4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del

    prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi

    dell'articolo 135-quater nel caso in cui:

    a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la

    sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la

    sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1,

    2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del

    comma 3;

    b) si manifesta un difetto di conformita', nonostante il

    tentativo del venditore di ripristinare la conformita' del bene;

    c) il difetto di conformita' e' talmente grave da giustificare

    l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di

    vendita; oppure

    d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle

    circostanze, che non procedera' al ripristino della conformita' del

    bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per

    il consumatore.

    5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se

    il difetto di conformita' e' solo di lieve entita'. L'onere della

    prova della lieve entita' del difetto e' a carico del venditore.

    6. Il consumatore puo' rifiutarsi di eseguire il pagamento di

    qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia

    adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le

    disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di

    inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.

    Art. 135-ter (Riparazione o sostituzione). - 1. La riparazione o

    la sostituzione sono effettuate:

    a) senza spese;

    b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il

    venditore e' stato informato dal consumatore del difetto di

    conformita'; e

    c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto

    conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore

    ha voluto il bene.

    2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformita' mediante

    riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a

    disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a

    proprie spese.

    3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene

    installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso

    prima che si manifesti il difetto di conformita', o qualora si riveli

    necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il

    bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione

    del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le

    spese di rimozione o installazione.

    4. Il consumatore non e' tenuto a pagare per il normale uso del

    bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

    Art. 135-quater (Riduzione del prezzo e risoluzione del

    contratto). - 1. La riduzione del prezzo e' proporzionale alla

    diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al

    valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.

    2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del

    contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore

    contenente la manifestazione di volonta' di risolvere il contratto di

    vendita.

    3. Se il difetto di conformita' riguarda solo alcuni dei beni

    consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di

    risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-bis,

    il consumatore puo' risolvere il contratto limitatamente ai beni non

    conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora

    non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse

    del consumatore a mantenere nella propria disponibilita' i beni non

    affetti da vizi.

    4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita

    o, conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni

    consegnati in forza del contratto di vendita:

    a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di

    quest'ultimo, e

    b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il

    bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in

    ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.

    Art. 135-quinquies (Garanzie convenzionali). - 1. La garanzia

    convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate

    nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicita'

    disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

    Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve

    eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o

    nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia

    convenzionale concernente la durabilita' di determinati beni

    nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore e'

    direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante

    l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la

    sostituzione dei beni in conformita' dell'articolo 135-ter. Nella

    dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilita' il produttore

    puo' offrire al consumatore condizioni piu' favorevoli. Se le

    condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale

    sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni

    stabilite nella relativa pubblicita', la garanzia convenzionale

    vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicita' relativa

    alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicita' associata sia

    stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le

    stesse modalita', o con modalita' simili a quelle in cui e' stata

    resa.

    2. La dichiarazione di garanzia convenzionale e' fornita al

    consumatore su supporto durevole al piu' tardi al momento della

    consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale e'

    redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i

    seguenti elementi:

    a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per

    legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformita' nei

    confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla

    garanzia convenzionale;

    b) nome e indirizzo del garante;

    c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere

    la garanzia convenzionale;

    d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia

    convenzionale; e

    e) le condizioni della garanzia convenzionale.

    3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con

    caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

    4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non

    pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il

    garante.

    Art. 135-sexies (Carattere imperativo delle disposizioni). - 1.

    Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, e' nullo ogni

    patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di

    conformita', volto ad escludere o limitare a danno del consumatore,

    anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La

    nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere

    rilevata d'ufficio dal giudice.

    2. Il venditore puo' sempre offrire al consumatore condizioni

    contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle

    disposizioni del presente capo.

    3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo

    l'applicabilita' al contratto di una legislazione di uno Stato non

    appartenente all'Unione europea, abbia l'effetto di privare il

    consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il

    contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno

    Stato membro dell'Unione europea.

    Art. 135-septies (Tutela in base ad altre disposizioni). - 1. Per

    quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni

    del codice civile in tema di formazione, validita' ed efficacia dei

    contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e

    il diritto al risarcimento del danno.

    2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si

    applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al

    consumatore un diverso livello di tutela.».

    2. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.

    206 del 2005, le parole «e nell'articolo 115, comma 2-bis,» sono

    sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 115, comma 2-bis e

    nell'articolo 128, comma 2, lettera d),».

    Art. 2

    Disposizioni finali

    1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005,

    n. 206, dall'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto acquistano

    efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti

    conclusi successivamente a tale data.

    2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione

    europea, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

    decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla

    direttiva (UE) 2019/771 e qualsiasi successiva modifica della

    normativa interna.

    Art. 3

    Disposizioni finanziarie

    1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

    non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti

    dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali

    disponibili a legislazione vigente.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

    osservare.

    Dato a Roma, addi' 4 novembre 2021

    MATTARELLA

    Draghi, Presidente del Consiglio

    dei ministri

    Cartabia, Ministro della giustizia

    Giorgetti, Ministro dello sviluppo

    economico

    Franco, Ministro dell'economia e

    delle finanze

    Di Maio, Ministro degli affari

    esteri e della cooperazione

    internazionale

    Visto, il Guardasigilli: Cartabia