DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170
Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei
contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE)
2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva
1999/44/CE. (21G00185)
(GU n.281 del 25-11-2021)
Vigente al: 10-12-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in
particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, numero 12;
Vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei
contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE)
2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva
1999/44/CE;
Visto il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206
1. Il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e' sostituito
dal seguente:
«Capo I - Della vendita di beni.
Art. 128 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1. Il presente
capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra
consumatore e venditore fra i quali la conformita' dei beni al
contratto, i rimedi in caso di difetto di conformita', le modalita'
di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini,
ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di
somministrazione nonche' quelli di appalto, d'opera e tutti gli altri
contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o
produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
a) contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale
il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta' di
beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagare il
prezzo;
b) consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o
privata, che nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o
professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o
per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo,
ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalita' che
rientrano nel quadro della sua attivita' e quale controparte
contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o
di servizi digitali;
d) produttore: il fabbricante di un bene, l'importatore di un
bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si
presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o
altro segno distintivo;
e) bene:
1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare;
l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la
vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata;
2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o e'
interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in
modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio
digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene
("beni con elementi digitali");
3) gli animali vivi;
f) contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato
digitale;
g) servizio digitale:
1) un servizio che consente al consumatore di creare,
trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale;
oppure
2) un servizio che consente la condivisione di dati in
formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti
di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;
h) compatibilita': la capacita' del bene di funzionare con
hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del
medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l'hardware
o il software;
i) funzionalita': la capacita' del bene di svolgere tutte le
sue funzioni in considerazione del suo scopo;
l) interoperabilita': la capacita' del bene di funzionare con
hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente
utilizzati i beni dello stesso tipo;
m) supporto durevole: ogni strumento che permetta al
consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono
personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per
un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e
che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
n) garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o
di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del
consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla
garanzia di conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire,
riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non
corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non
relativo alla conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia
o nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della
conclusione del contratto;
o) durabilita': la capacita' dei beni di mantenere le loro
specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
p) senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi i
beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di
trasporto, di mano d'opera e di materiali;
q) asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi
sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali
e' data la possibilita' di partecipare personalmente all'asta, la
quale si svolge mediante una trasparente procedura competitiva
gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario e' tenuto
all'acquisto dei beni o servizi.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai
contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio
digitale, i quali rientrano nel campo di applicazione delle
disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a
determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali
o servizi digitali. Esse si applicano ai contenuti digitali o ai
servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi del
comma 2, lettera e), numero 2), i quali sono forniti con il bene in
forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i
predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal
venditore o da terzi. Quando e' dubbio se la fornitura di un
contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso
faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura
rientri nel contratto di vendita.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre:
a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore
del contenuto digitale;
b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle
autorita' giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo
altre modalita' previste dalla legge.
5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di
beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa,
anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non
siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare
e complete circa l'inapplicabilita' delle disposizioni del presente
capo.
Art. 129 (Conformita' dei beni al contratto). - 1. Il venditore
fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai
commi 2 e 3, nonche' le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto
compatibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 132.
2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve
possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
a) corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantita' e
alla qualita' contrattuali e possedere la funzionalita', la
compatibilita', l'interoperabilita' e le altre caratteristiche come
previste dal contratto di vendita;
b) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal
consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del
venditore al piu' tardi al momento della conclusione del contratto di
vendita e che il venditore abbia accettato;
c) essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle
istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto
di vendita; e
d) essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal
contratto di vendita.
3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformita', per
essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i
seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
a) essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma
beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre
disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione,
delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei
codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possedere la qualita' e corrispondere alla
descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a
disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori,
compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre
istruzioni, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi di
ricevere; e,
d) essere della quantita' e possedere le qualita' e altre
caratteristiche, anche in termini di durabilita', funzionalita',
compatibilita' e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del
medesimo tipo e che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi,
tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche
fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito
dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali,
compreso il produttore, in particolare nella pubblicita' o
nell'etichetta.
Art. 130 (Obblighi del venditore e condotta del consumatore). -
1. Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui
all'articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche
alternativamente, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in
questione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione pubblica e' stata adeguatamente corretta
entro il momento della conclusione del contratto con le stesse
modalita', o con modalita' simili a quelle con le quali e' stata
resa;
c) la decisione di acquistare il bene non e' stata influenzata
dalla dichiarazione pubblica.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore e'
obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti
disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la
conformita' di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
a) che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, date la
tipologia e la finalita' dei beni e degli elementi digitali, e
tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il
contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto
digitale o del servizio digitale; oppure
b) indicato all'articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi,
se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del
contenuto digitale o del servizio digitale nell'arco di un periodo di
tempo.
3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli
aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non e'
responsabile per qualsiasi difetto di conformita' derivante
unicamente dalla mancanza dell'aggiornamento pertinente, a condizione
che:
a) il venditore abbia informato il consumatore della
disponibilita' dell'aggiornamento e delle conseguenze della mancata
installazione dello stesso da parte del consumatore; e
b) la mancata, o errata, installazione dell'aggiornamento da
parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di
installazione fornite dal venditore al consumatore.
4. Non vi e' difetto di conformita' ai sensi dell'articolo 129,
comma 3, e dell'articolo 130, comma 2, se, al momento della
conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato
specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare
del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformita'
previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e
separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione
del contratto di vendita.
Art. 131 (Errata installazione dei beni). - 1. L'eventuale
difetto di conformita' che deriva dall'errata installazione del bene
e' considerato difetto di conformita' del bene se:
a) l'installazione e' prevista dal contratto di vendita ed e'
stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilita'; oppure
b) l'installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, e'
stata effettuata dal consumatore e l'errata installazione dipende da
carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o,
per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal
fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.
Art. 132 (Diritti dei terzi). - 1. I rimedi di cui all'articolo
135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d'uso del
bene venduto in conformita' a quanto previsto dagli articoli 129 e
130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di
diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprieta'
intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste
dall'ordinamento giuridico in tema di nullita', annullamento o altre
ipotesi di scioglimento del contratto.
Art. 133 (Responsabilita' del venditore). - 1. Il venditore e'
responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di
conformita' esistente al momento della consegna del bene eseguita ai
sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale
momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il
presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di
vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o
del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore e'
responsabile anche per qualsiasi difetto di conformita' del contenuto
digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro
due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali.
Se il contratto prevede una fornitura continuativa per piu' di due
anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformita' del
contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si
manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale
o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di
vendita.
3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente
occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di
ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia
convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere
sempre i diritti di cui all'articolo 135-bis.
4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata
della responsabilita' di cui ai commi 1 e 2 e il termine di
prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore
ad un anno.
Art. 134 (Diritto di regresso). - 1. Il venditore finale, quando
e' responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto
di conformita' imputabile ad un'azione o ad un'omissione di una
persona nell'ambito dei passaggi precedenti della medesima catena
contrattuale distributiva, inclusa l'omissione di fornire gli
aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell'articolo
130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o
delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti
dal consumatore puo' agire in regresso, entro un anno dall'esecuzione
della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
Art. 135 (Onere della prova). - 1. Salvo prova contraria, si
presume che qualsiasi difetto di conformita' che si manifesta entro
un anno dal momento in cui il bene e' stato consegnato esistesse gia'
a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura
del bene o con la natura del difetto di conformita'. Il presente
comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di
vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o
del servizio digitale per un periodo di tempo, l'onere della prova
riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale
era conforme entro il periodo di tempo di cui all'articolo 133, comma
2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformita' che si
manifesta entro il termine indicato da tale articolo.
Art. 135-bis (Rimedi). - 1. In caso di difetto di conformita' del
bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformita', o a
ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione
del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti
commi.
2. Ai fini del ripristino della conformita' del bene, il
consumatore puo' scegliere tra riparazione e sostituzione, purche' il
rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio
alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto
conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:
a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di
conformita';
b) l'entita' del difetto di conformita'; e
c) la possibilita' di esperire il rimedio alternativo senza
notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. Il venditore puo' rifiutarsi di rendere conformi i beni se la
riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il
venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di
tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e
b).
4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del
prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi
dell'articolo 135-quater nel caso in cui:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la
sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la
sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135-ter, commi 1,
2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del
comma 3;
b) si manifesta un difetto di conformita', nonostante il
tentativo del venditore di ripristinare la conformita' del bene;
c) il difetto di conformita' e' talmente grave da giustificare
l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di
vendita; oppure
d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle
circostanze, che non procedera' al ripristino della conformita' del
bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per
il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se
il difetto di conformita' e' solo di lieve entita'. L'onere della
prova della lieve entita' del difetto e' a carico del venditore.
6. Il consumatore puo' rifiutarsi di eseguire il pagamento di
qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia
adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le
disposizioni del codice civile che disciplinano l'eccezione di
inadempimento e il concorso del fatto del consumatore.
Art. 135-ter (Riparazione o sostituzione). - 1. La riparazione o
la sostituzione sono effettuate:
a) senza spese;
b) entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il
venditore e' stato informato dal consumatore del difetto di
conformita'; e
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto
conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore
ha voluto il bene.
2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformita' mediante
riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a
disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a
proprie spese.
3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene
installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso
prima che si manifesti il difetto di conformita', o qualora si riveli
necessario sostituire il bene, l'obbligo di riparare o sostituire il
bene comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione
del bene sostitutivo o riparato, oppure l'obbligo di sostenere le
spese di rimozione o installazione.
4. Il consumatore non e' tenuto a pagare per il normale uso del
bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.
Art. 135-quater (Riduzione del prezzo e risoluzione del
contratto). - 1. La riduzione del prezzo e' proporzionale alla
diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al
valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.
2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del
contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore
contenente la manifestazione di volonta' di risolvere il contratto di
vendita.
3. Se il difetto di conformita' riguarda solo alcuni dei beni
consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di
risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135-bis,
il consumatore puo' risolvere il contratto limitatamente ai beni non
conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora
non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse
del consumatore a mantenere nella propria disponibilita' i beni non
affetti da vizi.
4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita
o, conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni
consegnati in forza del contratto di vendita:
a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di
quest'ultimo, e
b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il
bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in
ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.
Art. 135-quinquies (Garanzie convenzionali). - 1. La garanzia
convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate
nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicita'
disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.
Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve
eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o
nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia
convenzionale concernente la durabilita' di determinati beni
nell'arco di un determinato periodo di tempo, il produttore e'
direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante
l'intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la
sostituzione dei beni in conformita' dell'articolo 135-ter. Nella
dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilita' il produttore
puo' offrire al consumatore condizioni piu' favorevoli. Se le
condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale
sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni
stabilite nella relativa pubblicita', la garanzia convenzionale
vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicita' relativa
alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicita' associata sia
stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le
stesse modalita', o con modalita' simili a quelle in cui e' stata
resa.
2. La dichiarazione di garanzia convenzionale e' fornita al
consumatore su supporto durevole al piu' tardi al momento della
consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale e'
redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i
seguenti elementi:
a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per
legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformita' nei
confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla
garanzia convenzionale;
b) nome e indirizzo del garante;
c) la procedura che il consumatore deve seguire per far valere
la garanzia convenzionale;
d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia
convenzionale; e
e) le condizioni della garanzia convenzionale.
3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con
caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non
pregiudica l'efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il
garante.
Art. 135-sexies (Carattere imperativo delle disposizioni). - 1.
Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, e' nullo ogni
patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di
conformita', volto ad escludere o limitare a danno del consumatore,
anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La
nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Il venditore puo' sempre offrire al consumatore condizioni
contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle
disposizioni del presente capo.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo
l'applicabilita' al contratto di una legislazione di uno Stato non
appartenente all'Unione europea, abbia l'effetto di privare il
consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il
contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea.
Art. 135-septies (Tutela in base ad altre disposizioni). - 1. Per
quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni
del codice civile in tema di formazione, validita' ed efficacia dei
contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e
il diritto al risarcimento del danno.
2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si
applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al
consumatore un diverso livello di tutela.».
2. All'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n.
206 del 2005, le parole «e nell'articolo 115, comma 2-bis,» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 115, comma 2-bis e
nell'articolo 128, comma 2, lettera d),».
Art. 2
Disposizioni finali
1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, dall'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti
conclusi successivamente a tale data.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione
europea, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla
direttiva (UE) 2019/771 e qualsiasi successiva modifica della
normativa interna.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 4 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Cartabia, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia