No.
Ogni funzionario inquirente può chiedere a qualsiasi persona di cui ha ragione di supporre che conosca fatti o circostanze del reato su cui sta indagando di presentarsi all'ora e nel luogo indicato ragionevolmente dal funzionario ai fini di esaminarla e raccogliere una dichiarazione in relazione a tale reato.
L'autorità giudiziaria, se lo ritiene appropriato, può rinviare l'udienza e sulla base di tale rinvio rimettere in libertà l'imputato alle condizioni che ritiene ragionevoli ovvero pronunciarsi affinché rimanga in custodia cautelare per la durata del processo.
Gli indagati che non comprendono la lingua della polizia o di altre
autorità competenti hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete. L'interprete
può assistere l'indagato nel colloquio con il suo avvocato ed è tenuto al segreto professionale. L'indagato gode inoltre dei diritti seguenti.
Al momento dell'arresto e della detenzione, l'indagato o il suo legale hanno il diritto di avere accesso ai documenti essenziali (copia del mandato di arresto e detenzione, copia della richiesta e del verbale di accertamento sulla base dei quali è stato emesso il mandato) necessari per contestare la legittimità dell'arresto o detenzione dell'indagato. Se il caso è portato davanti al giudice, l'indagato o il suo legale hanno il diritto di avere accesso alle testimonianze e ai documenti d'indagine concernenti il reato penale oggetto della causa.
L'indagato ha il diritto di parlare con un difensore in via confidenziale. L'avvocato difensore è indipendente dalla polizia, che può aiutare l'indagato a contattare un avvocato.
La legge accorda all'indagato anche i diritti seguenti:
a) prima di essere interrogato dalla polizia ovvero oggetto d'indagine da parte di altra autorità competente;
b) in congruo anticipo prima di comparire davanti al giudice;
c) durante l'indagine o la raccolta delle prove da parte della polizia o di altra autorità competente;
d) dopo essere stato privato della libertà personale, senza indebito ritardo.
a) parlare in via confidenziale e contattare l'avvocato che lo rappresenta in qualsiasi momento;
b) chiedere la presenza e la partecipazione del proprio difensore durante l'interrogatorio, al fine di ricevere chiarimenti riguardo alla procedura seguita e assistenza riguardo ai propri diritti procedurali relativamente all'interrogatorio;
c) chiedere la presenza del proprio difensore durante un'indagine o la raccolta delle prove, se tale diritto è previsto durante l'interrogatorio in questione.
La polizia è tenuta al rispetto della riservatezza delle comunicazioni fra l'indagato e il proprio difensore rispetto agli incontri, alla corrispondenza, alle conversazioni telefoniche e a tutte le altre forme di comunicazione consentite fra l'indagato e il proprio difensore.
Una deroga temporanea al diritto di avvalersi di un difensore da parte dell'indagato senza indebito ritardo a seguito della privazione della libertà è ammessa in circostanze eccezionali e unicamente nella fase preprocessuale, laddove per ragioni di isolamento geografico sia impossibile garantire il diritto di avvalersi di un avvocato.
i) in casi di urgenza, per prevenire gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona;
ii) l'urgenza di un intervento immediato delle autorità inquirenti per evitare che il processo penale sia compromesso in modo sostanziale.
i) seguono il principio di proporzionalità e si limitano a quanto necessario;
ii) sono rigorosamente limitate nel tempo;
iii) non si basano esclusivamente sul tipo o la gravità del presunto reato; e
iv) non violano l'equità complessiva del procedimento.
i) di avvalersi di un difensore senza indebito ritardo dopo la privazione della libertà personale;
ii) di avere incontri in via confidenziale e comunicare con il proprio difensore; e
iii) alla presenza e alla partecipazione del proprio difensore agli interrogatori, agli atti investigativi o di raccolta delle prove; l'indagato può, in sede di prima comparizione davanti al giudice o alla data della prima udienza del caso, chiedere al giudice di esaminare i motivi per cui non gli è stato concesso di esercitare tali diritti.
In sede di arresto o detenzione, l'indagato indica alla polizia se intende comunicare per telefono con una persona, ad esempio un familiare o un datore di lavoro, per informarla della sua privazione della libertà personale. In taluni casi è possibile derogare temporaneamente al diritto di informare un'altra persona della propria privazione della libertà personale. In questi casi la polizia è tenuta ad informare l'indagato.
I cittadini stranieri comunicano alla polizia la loro intenzione di contattare di persona al telefono le autorità consolari o l'ambasciata del proprio paese. Inoltre essi comunicano alla polizia la loro intenzione di contattare un funzionario della sede consolare o dell'ambasciata del proprio paese. A tal riguardo, devono essere informati che la rinuncia al diritto di informare o contattare la propria sede consolare o ambasciata può arrecare un pregiudizio personale.
La legge accorda all'indagato anche i diritti seguenti.
a) in casi di urgenza, per prevenire gravi conseguenze negative per la vita, la libertà o l'integrità fisica di una persona, oppure
b) l'urgenza di impedire una situazione in cui può sorgere un grave rischio per il procedimento penale, e purché tale deroga:
i) segua il principio di proporzionalità e si limiti a quanto necessario;
ii) sia rigorosamente limitata nel tempo;
iii) non si basi esclusivamente sul tipo o sulla gravità del reato contestato; e
iv) non violi la natura generalmente equa del procedimento.
Se non dispone di risorse sufficienti per esercitare il proprio
diritto di avvalersi di un difensore nella fase preprocessuale, l'indagato può farlo presente al funzionario di polizia responsabile dell'interrogatorio, dopo aver compilato il relativo modulo. L'indagato riceve quindi un elenco indicante i nomi e i numeri di telefono di avvocati disponibili a prestare assistenza legale. L'indagato si accerta di aver ricevuto l'elenco e il difensore da lui indicato sarà informato di conseguenza dal funzionario di polizia.
Se intende avvalersi del gratuito patrocinio, l'indagato può compilare la richiesta pertinente da presentare al giudice in sede di comparizione, e il giudice esaminerà la sua richiesta.
Chiunque sia indagato o imputato per un reato penale è presunto innocente finché non riconosciuto colpevole ai sensi di legge.
Il principio del diritto che fa riferimento alla presunzione d'innocenza si applica alle persone fisiche nei procedimenti penali, dal momento in cui tale persona è indagata o imputata per aver commesso un reato penale, fino alla conclusione del procedimento che consiste in una sentenza definitiva pronunciata dal giudice.
In sede di interrogatorio da parte della polizia o altre autorità competenti, la persona ha il diritto di non rispondere alle domande relative al reato di cui è accusata. Inoltre, alla richiesta di fare una dichiarazione o di rispondere alle domande,
la persona non è tenuta a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possano portare ad autoincriminarsi.
La polizia è tenuta a raccogliere le prove necessarie per stabilire oltre ogni ragionevole dubbio che è stato commesso il reato oggetto d'indagine. Gli imputati hanno il diritto di dare la loro versione dei fatti e di rilasciare alle autorità inquirenti una testimonianza o una dichiarazione a loro discolpa a sostegno della loro versione o dichiarazione di innocenza.
Una persona minore di 14 anni non è penalmente responsabile di qualsiasi atto od omissione (capo 154, articolo 14) e pertanto non può essere arrestata. Il minore di 14 anni deve presentarsi alla stazione di polizia accompagnato dai genitori/tutori se la sua presenza è ritenuta necessaria.
2. Arresto
Oltre ai diritti concessi a tutti i reclusi (legge 163(Ι)/2005), le persone private della libertà personale minori di 18 anni godono di diritti supplementari rispetto alla loro condizione di privazione della libertà.
I bambini devono essere considerati persone vulnerabili e pertanto sono di applicazione anche le tutele speciali di cui al precedente paragrafo vi).
Ai fini della legge sui Diritti delle persone arrestate e private della libertà personale (legge 163(I)/2005), per «persona vulnerabile» si intende una persona indagata o imputata che non è in grado di comprendere o partecipare efficacemente al procedimento penale per motivi di età, condizioni mentali o fisiche o disabilità.
Quando si procede all'arresto di una persona con insufficienza mentale o disabilità fisica, rispetto ai diritti sanciti dalla legge 163(I)/2005, questa persona riceve le informazioni in un linguaggio semplice e comprensibile, tenendo conto dei bisogni speciali della stessa.
In tal caso, deve essere garantita l'assistenza di una persona che possa comunicare le informazioni pertinenti alla persona arrestata o alle altre persone implicate, in modo tale che tali informazioni siano da queste comprese, tenuto conto della loro insufficienza o disabilità.
Inoltre, in caso di arresto di una persona che, in ragione di disabilità mentale o fisica, a seconda dei casi, sia chiaramente incapace di esercitare il diritto di avvalersi di un difensore come previsto dalla legge (legge 163(I)/2005), tale persona ha facoltà di esercitare tale diritto tramite l'assistenza e/o presenza di un funzionario del servizio sanitario e/o dei servizi sociali dello Stato, e tale assistenza deve essere resa disponibile alla persona immediatamente dopo il suo arresto e ad ogni modo non appena possibile.
La persona arrestata e sospettata di aver commesso un reato deve comparire entro 24 ore dal suo arresto davanti al giudice, se l'interrogatorio concernente il reato per cui è stata arrestata non è stato completato. Lo scopo di tale comparizione davanti al giudice è che la polizia possa richiedere che venga emesso un mandato di detenzione per un periodo specifico di tempo, che non può superare gli 8 giorni consecutivi e i 3 mesi in totale.
Successivamente alla scadenza del mandato di detenzione, e se l'interrogatorio e le indagini non si sono conclusi, la polizia può presentare al tribunale una richiesta di rinnovo del mandato per altri otto giorni, e quindi per altri otto giorni e così di seguito, fino a un periodo massimo di detenzione totale di 3 mesi.
Di solito si ritiene necessario privare un indagato della libertà personale qualora vi sia il rischio che questi possa influenzare i testimoni o distruggere le prove, se rimesso in libertà. La polizia ha l'onere di presentare al tribunale prove sufficienti affinché le condizioni per emettere un mandato di detenzione siano soddisfatte.
A discrezione del giudice competente, questo può emettere un mandato di detenzione dell'imputato durante il processo. Ai sensi dell'articolo 48 del codice di procedura penale (capo 155), il potere del tribunale distrettuale di applicare un procedimento sommario è limitato a un periodo massimo di otto giorni ad ogni rinvio del processo. Di converso, non sussiste una tale limitazione sul potere della corte suprema o della corte d'assise in merito alla detenzione degli imputati durante il processo a loro carico per un reato penale.
L'articolo 157, primo comma, della legge (capo 155) recita che il giudice competente in materia penale può autorizzare il rilascio del detenuto dietro cauzione. Se il giudice decide di ordinare la scarcerazione dell'imputato, ciò può avvenire unicamente a precise condizioni e con l'intimazione da parte del giudice di sottoscrivere il documento relativo alla libertà provvisoria su cauzione. Tale prerogativa del giudice è il combinato disposto risultante dagli articoli 48 e 157, primo comma, del codice di procedura penale.
L'autorità competente della Repubblica di Cipro può trasmettere le misure cautelari che ha emesso all'autorità competente dello Stato membro di residenza legale e abituale dell'interessato nei casi in cui questo, una volta informato delle misure in questione, acconsenta a far ritorno in detto Stato membro.
L'autorità competente della Repubblica di Cipro che emette il provvedimento può, su richiesta dell'interessato, trasmettere il provvedimento cautelare all'autorità competente
di uno Stato membro diverso da quello in cui l'interessato
ha la residenza legale e abituale, purché l'autorità competente dello Stato membro in cui egli non ha residenza legale e abituale
vi acconsenta.
L'autorità competente della Repubblica di Cipro esprime il suo accordo a trasmettere la decisione sulle misure cautelari relative alla persona che non risiede legalmente e abitualmente nella Repubblica di Cipro unicamente se
l'interessato dimora nel territorio cipriota da almeno tre (3) mesi.
Nella Repubblica di Cipro l'autorità che emette la decisione è la corte d'assise o il tribunale distrettuale competente in materia penale e territoriale per il reato in questione, o che ha emesso una misura alternativa alla detenzione cautelare.
Le autorità competenti nella Repubblica di Cipro a pronunciarsi in materia di provvedimenti cautelari di un altro Stato membro sono:
a) il tribunale distrettuale (Eparchiako Dikastirio) competente territorialmente nella zona in cui risiede la persona per cui è stato emesso un provvedimento di misura cautelare da parte di un altro Stato membro;
B) il tribunale distrettuale di Nicosia (Eparchiako Dikastirio Lefkosias), se la residenza dell'interessato non è nota o se questo non risiede nella Repubblica di Cipro.
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Se la causa penale riguarda un reato o dei reati punibili con una pena detentiva fino a 5 anni, il processo si terrà in un tribunale distrettuale (Eparchiako Dikastirio) (giudice unico). Si fa osservare che con il consenso scritto del procuratore generale (Genikos Eisaggeleas), il tribunale distrettuale può pronunciarsi su un reato punibile con una pena detentiva superiore ai 5 anni.
Se il reato è punibile con una pena detentiva superiore ai 5 anni, il processo si terrà in corte d'assise (composta da tre giudici).
I capi d'accusa possono essere modificati all'inizio o nel corso del processo. Gli articoli 83, 84 e 85 della legge di procedura penale, capo 155, prevedono la procedura da seguire per modificare i capi d'accusa e i diritti degli imputati.
83.-1) Se in qualsiasi fase del processo, il giudice stabilisce sulla base delle prove che la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise presenta dei vizi, nella forma o nella sostanza, egli può emettere un ordine di modifica della richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise, modificandola o sostituendola, oppure aggiungendo nuovi capi d'imputazione, come lo riterrà necessario affinché i capi d'accusa rispecchino i fatti relativi al caso in questione.
2) Se la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise è modificata in tal modo, l'ordine di modifica è integrato nella richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise e tali documenti sono utilizzati ai fini di eventuali procedimenti collegati come se fossero stati presentati nella forma modificata.
84.-1) Se la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise è modificata come disposto dall'articolo 83, il giudice è tenuto a richiedere senza indugio all'accusato di presentare la propria difesa e dichiarare se è pronto a stare in giudizio sulla base della suddetta richiesta come modificata.
2) Se l'imputato dichiara di non essere pronto, il giudice esamina le motivazioni addotte e, nel caso ritenga che l'immediata continuazione del procedimento non influenzi negativamente la difesa dell'imputato o la trattazione del caso da parte della pubblica accusa, il giudice può procedere con il processo come se la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise modificata fosse quella iniziale.
3) Se la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise modificata è tale che l'immediata prosecuzione del processo possa, secondo il giudice, essere pregiudizievole per l'imputato o la pubblica accusa, il giudice può ordinare un nuovo processo oppure aggiornare il processo per il tempo che ritiene necessario.
4) Se la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise è modificata dal tribunale dopo l'inizio del processo, la testimonianza già resa durante il processo può essere usata senza che sia necessaria una nuova audizione, ma le parti possono richiedere che il testimone venga nuovamente chiamato al banco dei testimoni o inviare un'altra richiesta di comparizione a testimoni che possono aver già reso testimonianza ed esaminare o controesaminare gli stessi in relazione alla modifica in questione.
85.-1) Se solo una parte della richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise può essere comprovata e la parte corroborata da prove configura un reato, l'accusato è passibile, senza che si apportino modifiche alla richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise, di condanna per il reato che ha commesso come risultante dalle prove.
2) Se una persona è imputata per un reato, questa è passibile di condanna per aver tentato di commettere detto reato, senza che sia necessario modificare la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise.
3) Se si stabilisce che una persona abbia commesso un atto nell'intento di commettere il reato di cui è imputata, e se la commissione di tale atto con quell'intento si configura come reato, detta persona, se non è stata ancora imputata per aver commesso detto reato, è passibile di essere condannata per lo stesso, senza che sia necessario modificare la richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise.
4) Se alla fine del processo il giudice ritiene che a seguito di prove testimoniali l'imputato abbia commesso un reato o dei reati non compresi nella richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise e per i quali l'imputato non può essere condannato senza prima modificare detta richiesta e che, in caso di condanna per tali reati, l'imputato non sarebbe soggetto a una condanna più severa di quella eventualmente pronunciata sulla base della richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise e che, pertanto, la difesa dell'imputato non ne sarebbe pregiudicata, il giudice può ordinare che sia o siano aggiunti alla richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise uno o più capi d'accusa riguardo a tale o tali reati e si pronuncia di conseguenza, come se tale o tali capi d'accusa fossero parte integrante della richiesta iniziale di rinvio a giudizio davanti al tribunale o alla corte d'assise.
Il diritto dell'imputato a comparire al processo è garantito dalle disposizioni degli articoli 12 e 30 della Costituzione e dalle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre l'accusato ha l'obbligo di essere presente al processo, a meno che la sua assenza non rientri fra le eccezioni previste dall'articolo 45, primo comma, e dall'articolo 63, terzo comma, della legge di procedura penale, capo 155.
Articolo 45, primo comma
Resta inteso che un giudice, ovvero per le relative categorie di reato per cui è competente, il presidente del tribunale distrettuale (Eparchiako Dikastirio) può deliberare, emettendo un ordine generale, che il Cancelliere nominato (Protokollitis) possa con ordine speciale dispensare l'imputato, nelle citazioni a comparire, dall'obbligo di comparire personalmente; e
a) accordare all'imputato di comparire e rispondere sugli addebiti rappresentato da un avvocato difensore, nel qual caso l'imputato può comparire e rispondere in tal modo.
Resta inteso che laddove all'imputato siano addebitati unicamente reati per atti compiuti nello svolgimento delle sue funzioni in qualità di amministratore o segretario di una società ed egli non sia personalmente accusato di nessun reato, l'imputato non è tenuto a comparire in giudizio personalmente per rispondere dei capi d'accusa o in altra fase del processo, fatta eccezione per la fase delle audizioni sul caso in questione, ma ha il diritto di farsi rappresentare da un avvocato;
b) consentire all'imputato che intenda dichiararsi colpevole di inviare la sua replica al giudice, debitamente certificata e timbrata ai sensi delle rispettive leggi da un cancelliere o sergente (lochias) o da un agente di polizia o un funzionario capo di polizia (legge sulla Polizia) o da un funzionario certificatore (legge sui funzionari certificatori) o da un avvocato (legge sugli avvocati), che utilizza a tal fine il proprio timbro personale, indicante chiaramente il nome per esteso e l'indirizzo, o da un capo di comunità (koinotarchis), insieme con le citazioni a comparire inerenti alla replica inviata, nel qual caso la replica è ritenuta un'ammissione di colpevolezza ai fini della procedura.
63.-1) L'imputato ha il diritto di essere presente in giudizio durante il processo, purché tenga un comportamento corretto.
2) Qualora l'imputato non tenga un comportamento corretto, il giudice può, a sua discrezione, ordinare che sia allontanato dall'aula e tenuto in custodia, e proseguire il processo in sua assenza provvedendo a
quelle modalità che egli ritiene sufficienti affinché l'imputato sia informato dello svolgimento del processo e prepari la sua difesa.
3) Il giudice, se lo ritiene opportuno, può accordare all'imputato il diritto di restare fuori dall'aula giudiziaria durante tutto il processo o parte dello stesso, alle condizioni che riterrà appropriate.
Secondo la giurisprudenza cipriota, un processo può essere celebrato in assenza dell'imputato qualora ciò sia nell'interesse della giustizia.
Il diritto a un interprete è garantito sia dalla Costituzione, sia dalla legge del 2014 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione durante un procedimento penale (18(I)/2014). Inoltre il diritto a un interprete è previsto dalla legge di procedura penale, articolo 65, capo 155.
L'articolo 12, comma quinto, lettere a) ed e), della Costituzione recita che:
chiunque sia imputato di un reato gode almeno dei diritti seguenti:
a) di essere informata immediatamente e nel dettaglio in una lingua di sua comprensione sulla natura delle imputazioni a suo carico e sulle ragioni delle stesse;
e) di essere assistito gratuitamente da un interprete nel caso non sia in grado di comprendere o non parli la lingua utilizzata in sede processuale.
L'articolo 30, terzo comma, della Costituzione dispone che ogni imputato ha il diritto ad un interprete gratuitamente se non comprende o non parla la lingua utilizzata in sede processuale.
La legge del 2014 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione durante un procedimento penale (18(I)/2014) dispone sul:
4.-1) Le autorità competenti dispongono per il servizio di interpretazione immediatamente per un indagato o imputato che non parla e/o comprende la lingua in cui il procedimento penale è condotto, durante il procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e/o giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, tutte le deposizioni in sede processuale e ogni necessaria deposizione intermedia.
2) L'autorità giudiziaria responsabile dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo, conformemente all'articolo 11 del mandato d'arresto europeo e della legge in materia di procedure per l'estradizione di persone ricercate fra gli Stati membri dell'Unione europea dispone immediatamente il servizio di interpretazione per chiunque sia convocato e non parla e/o comprende la lingua in cui è condotto il relativo procedimento.
3) Qualora ciò sia necessario per garantire un equo processo, l'autorità competente dispone il servizio di interpretazione per garantire la comunicazione fra l'indagato, l'imputato, e/o il ricercato e il suo avvocato, qualora tale comunicazione sia direttamente collegata con l'interrogatorio e/o la deposizione nel corso di un procedimento penale e/o l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo e/o la presentazione di un ricorso e/o altri ricorsi procedurali, inclusa una richiesta di scarcerazione su cauzione.
4) Ai sensi di detto articolo, l'interpretazione:
a) è fornita nella lingua madre dell'indagato, imputato, o ricercato o in ogni altra lingua che lo stesso parla e/o comprende; e
b) include ulteriore assistenza, se del caso, quale l'uso della lingua dei segni, per rispondere alle esigenze dell'indagato, imputato o ricercato che presenta disabilità uditive o di parola.
5) L'autorità competente verifica con ogni mezzo ritenga appropriato se l'indagato, l'imputato, o ricercato parli e comprenda la lingua usata in sede di procedimento penale o nel procedimento per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo e se tale persona abbia necessità di essere assistita da un interprete.
6) I servizi d'interpretazione di cui al presente articolo devono essere di qualità sufficiente per garantire un equo processo, in particolare assicurando che l'indagato, l'imputato, o il ricercato comprenda i capi d'imputazione a suo carico in modo da poter esercitare il proprio diritto alla difesa. A tal fine, l'autorità competente accorda particolare attenzione alle specificità della comunicazione avvalendosi dell'assistenza di un interprete.
7) Laddove necessario, l'autorità competente può disporre che i servizi di interpretazione siano forniti tramite l'uso di tecnologie della comunicazione, ad esempio videoconferenza, telefono e/o internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per garantire un equo processo.
8) Ai fini di una migliore applicazione del quinto comma, la procedura o il meccanismo per verificare se l'indagato, imputato o ricercato parli e comprenda la lingua usata in sede di procedimento penale o nel procedimento per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo possono essere definiti a livello regolamentare.
5.-1) Per garantire che l'indagato o l'imputato sia in grado di esercitare il proprio diritto alla difesa e assicurare un equo processo, l'autorità competente, entro un ragionevole termine, dispone che l'indagato o l'imputato che non comprende la lingua utilizzata nel procedimento penale in questione riceva una traduzione scritta di tutti i documenti essenziali.
2) Ai fini di tale normativa, i documenti essenziali comprendono:
a) in tutti i casi, il mandato di arresto e/o detenzione, la richiesta di rinvio a giudizio e ogni provvedimento giudiziario e ordine pertinente al procedimento; e
b) ogni altro documento che l'autorità competente ritenga essenziale d'ufficio o su ragionevole richiesta dell'indagato o imputato o dell'avvocato dell'indagato o imputato.
3) Le autorità competenti non sono tenute a fornire una traduzione degli estratti dei documenti essenziali che non contribuiscono alla comprensione da parte dell'indagato o imputato dei capi d'accusa a suo carico.
4) Per garantire un equo processo, nei procedimenti per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, l'autorità competente, entro un termine ragionevole, fornisce alla persona ricercata che non comprende la lingua in cui è stato redatto il mandato d'arresto europeo o in cui è stato tradotto dallo Stato membro richiedente, una traduzione scritta di detto documento.
5) Ferme restando le disposizioni dei commi 1), 2) e 4), l'autorità competente può disporre, invece della traduzione scritta, una traduzione orale e/o un riassunto orale dei documenti essenziali, purché tale traduzione e/o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.
6) L'indagato, imputato o ricercato ha il diritto di rinunciare a ricevere la traduzione scritta o orale e/o il riassunto orale di cui al presente articolo, qualora l'autorità competente abbia sufficienti prove che:
a) l'interessato ha consultato in precedenza un avvocato e/o è altrimenti pienamente cosciente delle conseguenze di tale rinuncia; e
b) la rinuncia è valida a tutti gli effetti di legge e volontaria.
7) La traduzione scritta e/o orale e/o il riassunto orale di cui al presente articolo sono forniti nella lingua madre dell'indagato, imputato, o ricercato o in qualsiasi altra lingua che lo stesso parla e/o comprende.
8) La traduzione scritta e/o orale e/o il riassunto orale di cui al presente articolo devono essere di qualità sufficiente per garantire un equo processo, in particolare assicurando che l'indagato, l'imputato, o il ricercato comprenda i capi d'imputazione a suo carico in modo da poter esercitare il proprio diritto alla difesa.
L'articolo 65, primo comma, della legge di procedura penale, capo 155 recita che
qualora una testimonianza sia resa in una lingua che l'imputato non capisce e questi è presente, in sede dibattimentale un interprete traduce all'imputato in una lingua che questo comprende.
Resta inteso che qualora vi sia un avvocato difensore, l'interpretazione può essere omessa con il consenso dello stesso.
2) Qualora vengano presentati dei documenti come prove formali, il giudice, a sua discrezione, dispone per il servizio di interpretazione del loro contenuto nella misura ritenuta necessaria.
Conformemente all'articolo 12¨della Costituzione,
chiunque sia imputato di un reato gode almeno dei diritti seguenti:
c) diritto di difendersi personalmente o tramite un avvocato di sua scelta, oppure, se non può permettersi un legale, usufruire del gratuito patrocinio qualora ciò sia necessario per lo svolgimento del processo;
l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione recita inoltre che:
ognuno ha diritto:
d) di avere un avvocato difensore di sua scelta e di usufruire del gratuito patrocinio qualora ciò sia necessario per lo svolgimento del processo e ai termini di legge.
Inoltre, conformemente alla Legge sul patrocinio legale, la legge 165(Ι)/2002, purché siano rispettate le condizioni previste, nel corso del processo l'imputato ha il diritto a un avvocato di sua scelta e al gratuito patrocinio.
Nel caso in cui, in un procedimento sommario, l'imputato non si presenti al momento specificato, e dopo aver constatato l'avvenuta notifica di un mandato a comparire, il giudice può procedere con l'esame del caso e pronunciarsi anche in assenza dell'imputato ovvero, se lo ritiene opportuno, rinviare l'udienza ed emettere un mandato d'arresto.
Resta inteso che un giudice, ovvero per le relative categorie di reato per cui è competente, il presidente del tribunale distrettuale (Eparchiako Dikastirio) può deliberare, emettendo un ordine generale, che il Cancelliere nominato (Protokollitis) possa con ordine speciale dispensare l'imputato, nelle citazioni a comparire, dall'obbligo di comparire personalmente; e
a) accordare all'imputato di comparire e rispondere degli addebiti rappresentato da un avvocato difensore, nel qual caso l'imputato può comparire e rispondere in tal modo;
b) consentire all'imputato che intenda dichiararsi colpevole di inviare la sua replica al giudice, debitamente certificata e timbrata ai sensi delle rispettive leggi da un cancelliere o sergente (lochias) o da un agente di polizia o un funzionario capo di polizia (legge sulla Polizia) o da un funzionario certificatore (legge sui funzionari certificatori) o da un avvocato (legge sugli avvocati), che utilizza a tal fine il proprio timbro personale, indicante chiaramente il nome per esteso e l'indirizzo, o da un capo di comunità (koinotarchis), insieme con le citazioni a comparire inerenti alla replica inviata, nel qual caso la replica è ritenuta un'ammissione di colpevolezza ai fini della procedura.
Resta inteso che laddove all'imputato siano addebitati unicamente reati per atti compiuti nello svolgimento delle sue funzioni in qualità di amministratore o segretario di una società ed egli non sia personalmente accusato di nessun reato, l'imputato non è tenuto a comparire in giudizio personalmente per rispondere dei capi d'accusa o in altra fase del processo, fatta eccezione per la fase delle audizioni sul caso in questione, ma ha il diritto di farsi rappresentare da un avvocato.
Quando l'imputato è chiamato a rispondere, può dichiararsi colpevole o innocente ovvero fare una dichiarazione specifica in sua difesa e la sua risposta è messa agli atti.
La dichiarazione specifica in sua difesa comprende i seguenti elementi:
a) l'incompetenza dell'autorità giudiziaria davanti alla quale l'imputato è chiamato a rispondere e la competenza di un'altra autorità giudiziaria rispetto all'imputato o al reato di cui viene accusato. Se tale ipotesi è accolta, il giudice rinvia il caso all'organo giurisdizionale della Repubblica di Cipro competente in materia per deliberare su chi ha commesso il fatto o sul reato in questione;
b) l'imputato è stato già condannato o assolto, a seconda dei casi, per gli stessi fatti e lo stesso reato contestatigli;
c) l'imputato ha ottenuto la grazia per quel reato.
Se il giudice ritiene che i fatti illustrati dall'imputato non dimostrino quanto affermato, o che l'affermazione sia effettivamente priva di fondamento, l'imputato deve rispondere dei capi d'imputazione a suo carico.
Se l'imputato si dichiara colpevole e il giudice dispone di sufficienti prove che questi abbia inteso la natura della sua replica, il giudice può procedere come se l'imputato fosse stato condannato con sentenza.
Se l'imputato non formula un'ammissione di colpa, il giudice procede con l'esame del caso. Se l'imputato si rifiuta di rispondere o non risponde immediatamente, oppure non è in grado di rispondere per disabilità fisica, il giudice procede come se l'imputato non avesse fatto alcuna ammissione di colpa.
Il tribunale distrettuale è competente a trattare in modo sommario casi relativi a reati punibili per legge con una pena detentiva non superiore ai cinque anni o un'ammenda non superiore a 85 000 EUR o con entrambe le sanzioni.
La corte d'assise (Kakourgiodikeio) è chiamata a pronunciarsi su reati punibili con una pena detentiva superiore ai cinque anni.
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Chi è riconosciuto colpevole dalla Corte d'assise o dal tribunale distrettuale ed è condannato a una pena detentiva o a un'ammenda può presentare ricorso dinanzi alla Corte suprema per contestare la condanna o la pena.
Non è possibile intentare un'azione contro la condanna della Corte.
La pena pronunciata dalla Corte è registrata dalla polizia in uno schedario denominato "Registro dei precedenti penali". L'indulto è effettuato conformemente a quanto disposto dalla legge n. 70/1981 sull'indulto per le persone condannate. La pena detentiva all'ergastolo o di detenzione superiore a due anni non è oggetto d'indulto.
L'esecuzione di una pena detentiva inizia il giorno della pubblicazione della sentenza ma tale termine, salvo decisione contraria della Corte, è decurtata del periodo durante il quale il condannato si trovava in custodia cautelare in virtù delle disposizioni di detta legge.
La Corte ordina la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, che non può superare tre anni, se giustificato da tutte le circostanze della causa e dalla situazione personale del condannato.
La Corte che ordina la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva può disporre che il condannato sia posto sotto la sorveglianza di un agente incaricato di tale sorveglianza (tutore) per un periodo non superiore al periodo di applicazione dell'ordinanza (tre anni).
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