1 - I miei diritti in quanto vittima di reato

Quali informazioni posso ottenere dalle autorità (ad es. polizia, pubblico ministero) una volta che il reato si è verificato, ma prima di denunciarlo?

Ancor prima di denunciare un reato, è possibile informarsi sui propri diritti sul sito Internet del ministero federale della Giustizia (Bundesministerium für Justiz) (Il link si apre in una nuova finestraqui) e sul sito Internet del servizio telefonico per le vittime (Opfernotruf) (0800 112 112 oppure Il link si apre in una nuova finestraqui).

La vittima di un reato ha diritto a essere informata dalle autorità sui propri diritti. Di norma ciò deve avvenire all'inizio delle indagini. Qualora la vittima abbia diritto al gratuito patrocinio offerto da un centro di sostegno alle vittime, ne è informata anteriormente alla sua prima audizione. Nella convocazione all'audizione vengono inoltre fornite informazioni sulle prestazioni di aiuto nell'ambito del gratuito patrocinio, oltre agli indirizzi dei centri competenti di sostegno alle vittime. Inoltre si informerà la vittima sul diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia.

Le persone che hanno subito abusi sessuali, i minori o le persone per la cui protezione da violenze potrebbe essere disposta una misura di allontanamento ai sensi dell'articolo 38 bis, primo comma, della legge sulla polizia di sicurezza (Sicherheitspolizeigesetz – SPG) sono considerate particolarmente vulnerabili. A questo status sono attribuiti diritti aggiuntivi. Prima della loro audizione o deposizione, queste vittime devono in particolare essere informate che:

  • ove possibile, durante le indagini preliminari saranno ascoltate da una persona dello stesso sesso;
  • quando ascoltate nel corso delle indagini preliminari e del processo, possono chiedere che i servizi di interpretazione siano prestati, ove possibile, da una persona dello stesso sesso;
  • possono rifiutarsi di rispondere a domande riguardanti ad esempio alcuni dettagli di un abuso sessuale, ove ciò sia per loro insopportabile; Possono tuttavia essere tenute a rendere una dichiarazione al riguardo, ove ciò sia di particolare importanza per l'oggetto del procedimento;
  • hanno il diritto di essere interrogate, nel corso delle indagini e del processo, in modo da rispettarne la sensibilità;
  • possono chiedere che il processo si svolga a porte chiuse;
  • in caso di evasione, cattura o rilascio dell'autore del reato verrà data loro opportuna comunicazione;
  • possono essere accompagnate alle audizioni da una persona di fiducia.

Maggiori informazioni sono contenute negli opuscoli dei centri di sostegno alle vittime consegnati a queste ultime dalla polizia. Si riceve inoltre la garanzia di essere informati dei propri diritti verbalmente.

Non vivo in un paese dell'UE in cui ha avuto luogo il reato (cittadini dell'UE e di paesi terzi). Come sono tutelati i miei diritti?

La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI garantisce alle vittime diritti simili in tutti gli Stati membri dell'UE. Questi diritti sussistono indipendentemente dalla nazionalità della vittima.

Per agevolare la presentazione di una denuncia nei casi in cui l'illecito penale sia stato commesso in un altro Stato membro dell'UE, le denunce relative a tale reato, presentate nel paese di residenza della vittima, devono essere trasmesse dal pubblico ministero all'autorità competente dell'altro Stato membro.

Si ha inoltre diritto a beneficiare gratuitamente di servizi di traduzione durante il procedimento penale.

Se denuncio un reato, quali informazioni mi vengono comunicate?

La vittima di un reato deve essere immediatamente informata dei propri diritti, nella fattispecie:

  • dei diritti di cui gode nell'ambito del procedimento penale;
  • dei recapiti dei centri di sostegno alle vittime e dei servizi che essi propongono;
  • della possibilità di far valere una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'imputato;
  • della possibilità di ottenere un indennizzo da parte dello Stato.

Qualora la vittima abbia diritto al gratuito patrocinio offerto da un centro di sostegno alle vittime, ne è informata anteriormente alla sua prima audizione. Nella convocazione all'audizione vengono inoltre fornite informazioni sulle prestazioni di aiuto nell'ambito del gratuito patrocinio, oltre agli indirizzi dei centri competenti di sostegno alle vittime. Inoltre si informerà la vittima sul diritto di farsi accompagnare da una persona di fiducia. Maggiori informazioni sono contenute negli opuscoli dei centri di sostegno alle vittime consegnati a queste ultime dalla polizia. Si riceve inoltre la garanzia di essere informati dei propri diritti verbalmente.

Prima della loro audizione o deposizione, le persone che siano state lese nella propria integrità sessuale, che siano minori o le persone per la cui protezione da violenze potrebbe essere disposta una misura di allontanamento ai sensi dell'articolo 38 bis, primo comma, della legge sulla polizia di sicurezza, hanno il diritto di essere informate che:

  • hanno il diritto, ove possibile, di essere ascoltate da una persona dello stesso sesso durante le indagini;
  • hanno il diritto, quando ascoltate nel corso delle indagini preliminari e del processo, di chiedere che i servizi di interpretazione siano prestati, ove possibile, da una persona dello stesso sesso;
  • hanno il diritto di rifiutarsi di rispondere a domande riguardanti, per esempio, alcuni dettagli di un abuso sessuale, ove ciò sia per loro insopportabile; Possono tuttavia essere tenute a rendere una dichiarazione al riguardo, ove ciò sia di particolare importanza per l'oggetto del procedimento;
  • hanno il diritto di essere interrogate, nel corso delle indagini e del processo, in modo da rispettarne la sensibilità;
  • hanno il diritto di chiedere che il processo si svolga a porte chiuse;
  • hanno il diritto di essere opportunamente informati in caso di evasione, cattura o rilascio dell'imputato in custodia cautelare;
  • possono essere accompagnate alle audizioni da una persona di fiducia.

Una volta effettuata la denuncia, si riceve una conferma scritta contenente un numero di fascicolo. Se si interpella il commissariato di polizia competente citando questo numero, si entra in contatto con il funzionario di polizia incaricato della denuncia. Tramite il numero di riferimento della polizia, è possibile contattare anche il pubblico ministero che sta trattando anche il caso.

Il pubblico ministero tiene informati sulle principali fasi del procedimento. Per esempio si comunica se le autorità decidono di non perseguire il reato o se stiano prendendo in considerazione misure alternative rispetto al procedimento penale ordinario. Si ha inoltre il diritto di consultare il proprio fascicolo.

Quando ne viene fatta preventiva richiesta oppure in caso di partecipazione al procedimento in quanto parte civile, il giudice comunica la data e il luogo del processo.

In caso di evasione, cattura o rilascio dalla custodia cautelare dell'imputato, la persona esposta a violenze o a una pericolosa minaccia per un reato premeditato o di cui sia stata lesa l'integrità sessuale viene informata d'ufficio, così come vengono informate le vittime particolarmente vulnerabili e le persone che abbiano subito un reato concretatosi in un abuso di autorità nei loro confronti. In tutti gli altri casi si è informati di tale situazione solo su preventiva richiesta. Le informazioni fornite dalla polizia o dal pubblico ministero devono includere i motivi determinanti del rilascio dell'imputato e indicare se quest'ultimo è stato oggetto di provvedimenti meno rigorosi.

Su richiesta, è inoltre possibile essere informati immediatamente dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato e della prima volta in cui questi lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza. Si è informati anche quando l'autore del reato viene ritrovato dopo un tentativo di evasione e quando all'autore dei fatti vengono imposti obblighi, dopo il suo rilascio, con l'obiettivo di proteggere la vittima.

Ho diritto a servizi gratuiti di interpretazione o di traduzione (quando contatto la polizia o le altre autorità o nel corso delle indagini e del processo)?

La persona che non disponga di una sufficiente conoscenza del tedesco ha diritto a un servizio gratuito di interpretazione durante l'audizione o il processo, oltre alla traduzione scritta dei principali documenti del fascicolo (conferma scritta della denuncia, consenso alla chiusura delle indagini e relative motivazioni, esecuzione della sentenza e decreto di condanna).

Il gratuito patrocinio comprende i servizi di traduzione ed è finanziato dal ministero federale della Giustizia.

In che modo le autorità garantiscono che comprendo e che vengo compreso (nel caso di minore o di una disabilità)?

Il modo di comunicare a una persona i suoi diritti e di rivolgerle domande deve essere sempre comprensibile. L'autorità è pertanto tenuta ad adattare le informazioni che fornisce e le domande che formula alle necessità e alle capacità della vittima. Una volta comunicate le informazioni, viene chiesto, per verifica, se tutto è stato compreso.

La persona che non disponga di una sufficiente conoscenza del tedesco ha diritto a un servizio gratuito di interpretazione durante l'audizione o il processo, oltre alla traduzione scritta dei principali documenti del fascicolo (conferma scritta della denuncia, consenso alla chiusura delle indagini e relative motivazioni, esecuzione della sentenza e decreto di condanna).

Nel caso delle persone sorde o mute, si fa ricorso a un interprete nella lingua dei segni. Ove necessario, la comunicazione può anche essere effettuata per iscritto o in altro modo ritenuto idoneo.

Durante la valutazione della particolare vulnerabilità di una persona, si tiene conto di qualsiasi eventuale disabilità in virtù della quale sono concessi diritti specifici. Le difficoltà di questo tipo possono, se del caso, essere compensate dal diritto al patrocino a spese dello Stato.

Servizi di sostegno alle vittime

Chi fornisce sostegno alle vittime?

È possibile rivolgersi a un centro di sostegno alle vittime. Esistono centri specializzati per le vittime di violenze familiari e di molestie, le vittime della tratta di essere umani e le giovani vittime. Per aiutare le vittime a entrare in contatto con i centri appropriati, il ministero federale della Giustizia ha istituito e sovvenziona un numero telefonico per le vittime (0800 112 112 e Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.opfer-notruf.at/) accessibile gratuitamente 24 ore su 24.

Alcune vittime hanno diritto all'assistenza psicosociale e al gratuito patrocinio.

Le vittime di violenze familiari o di molestie possono ottenere il sostegno di centri specializzati, come l'unità di intervento contro le violenze in famiglia (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) o i centri di protezione contro le violenze (Gewaltschutzzentren). Quando la polizia dispone una misura di allontanamento, essa trasmette l'informazione all'unità locale di intervento contro le violenze in famiglia oppure a un centro locale di protezione contro le violenze. I collaboratori di questi centri contatteranno la vittima per proporle assistenza, compresa la definizione di un piano di messa in sicurezza, oltre alla consulenza legale (in particolare in merito a una richiesta di ordinanza di procedimento sommario) e al sostegno psicosociale.

È anche possibile contattare direttamente l'unità di intervento o uno dei centri di protezione contro le violenze. Non è necessario attendere l'intervento della polizia né denunciare un reato.

La polizia mi orienterà automaticamente verso un centro di sostegno alle vittime?

Le vittime di violenze familiari o di molestie possono ottenere il sostegno di centri specializzati, come l'unità di intervento contro le violenze in famiglia o i centri di protezione contro le violenze. Quando la polizia dispone una misura di allontanamento, essa trasmette l'informazione all'unità locale di intervento contro le violenze in famiglia oppure a un centro locale di protezione contro le violenze. I collaboratori di questi centri contatteranno la vittima per proporle assistenza, compresa la definizione di un piano di messa in sicurezza, oltre alla consulenza legale (in particolare in merito a una richiesta di ordinanza di procedimento sommario) e al sostegno psicosociale.

In tutti gli altri casi occorre rivolgersi personalmente al centro di sostegno di propria scelta.

Come viene tutelata la mia privacy?

La vittima gode di diversi diritti che garantiscono al meglio la tutela della sua privacy, nonostante il principio di pubblicità del procedimento giudiziario.

Questa tutela è garantita, ad esempio, dal diritto a fornire un indirizzo di corrispondenza diverso da quello di residenza. Inoltre, il giudice deve garantire che la propria condizione personale come testimone non sia resa nota.

È fatto divieto di pubblicare il contenuto del fascicolo; sono inoltre vietate le registrazioni e le trasmissioni televisive e radiofoniche durante il processo, così come è vietato scattare foto e fare videoregistrazioni.

Per esigenze legate alla tutela della privacy delle vittime e dei testimoni, il processo può tenersi a porte chiuse.

Le vittime dei reati a carattere sessuale hanno diritto a non rendere dichiarazioni su certi dettagli fattuali; questo principio vale esclusivamente se i dettagli non rivestono un'importanza fondamentale per il procedimento. In via eccezionale, esiste anche la possibilità di rendere dichiarazioni in forma anonima, se la rivelazione della propria identità espone se stessi o altre persone a un grave pericolo oppure a una minaccia per la vita, la salute, l'integrità fisica o la libertà. Tale possibilità arriva fino a consentire al testimone di modificare il proprio aspetto in giudizio in modo da non essere riconosciuto (ma a condizione che la sua mimica resti percettibile).

Per poter beneficiare del sostegno alle vittime, devo prima denunciare un reato?

La presentazione di una denuncia non costituisce una condizione preliminare per la concessione del gratuito patrocinio. È quindi possibile rivolgersi a un centro di protezione delle vittime ancor prima di depositare una denuncia. Se del caso, questo centro fornirà assistenza durante la presentazione della denuncia.

Anche il numero telefonico di emergenza per le vittime (0800 112 112) può essere contattato a prescindere dalla presentazione di una denuncia.

La mia protezione personale se sono in pericolo

Quali sono i tipi di protezione disponibili?

Esistono diverse possibilità di protezione dei testimoni con vari livelli di protezione in base alla minaccia cui il testimone è esposto. La protezione dei testimoni da parte della polizia di sicurezza, ad esempio, comprende misure preventive e deterrenti, in particolare l'incremento dei servizi di pattugliamento, la sorveglianza dei testimoni o il loro alloggio in un luogo protetto. Il meccanismo di protezione più completo è quello dell'inserimento in un programma di protezione testimoni.

Chi può garantire la mia protezione?

Le autorità di sicurezza sono competenti a garantire la protezione personale dei testimoni e delle vittime.

I centri di sostegno alle vittime forniscono aiuto e consulenza. Esistono centri specializzati per le vittime di violenze familiari e di molestie, le vittime della tratta di essere umani e le giovani vittime. Per aiutare le vittime a entrare in contatto con i centri appropriati, il ministero federale della Giustizia ha istituito e sovvenziona un numero telefonico per le vittime (0800 112 112 e Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.opfer-notruf.at/) accessibile gratuitamente 24 ore su 24.

La mia situazione verrà valutata per stabilire se sono esposto a nuove minacce da parte dell'autore del reato?

In caso di nuovi elementi emersi durante il procedimento (ad esempio a seguito della denuncia di un centro di protezione delle vittime), il pubblico ministero o il giudice devono documentare la nuova valutazione e concedere concretamente i diritti commisurati alla particolare vulnerabilità.

La mia situazione sarà valutata da qualcuno per vedere se rischio ulteriori pregiudizi da parte del sistema giudiziario penale (durante le fasi dell'indagine e del processo)?

La polizia giudiziaria, il pubblico ministero e il giudice sono tenuti a prestare un'adeguata attenzione ai diritti, agli interessi e ai bisogni particolari di protezione delle vittime. Tutte le autorità che intervengono nel procedimento penale devono, durante tutto il procedimento, agire nel rispetto della dignità personale della vittima e del suo interesse a preservare la propria vita privata. Quest'obbligo generale di salvaguardia degli interessi della vittima comprende anche il fatto di evitare di danneggiarla attraverso il procedimento penale stesso. Questo è garantito anche dai diritti speciali della vittima, segnatamente dal diritto di essere interrogata in modo da rispettarne la sensibilità, dalla possibilità di avere un processo a porte chiuse o ancora dal divieto di diffusione dei suoi dati personali o fotografie.

Che tipo di protezione viene offerta alle vittime particolarmente vulnerabili?

Le vittime di reati a carattere sessuale, tutte le vittime minorenni e le vittime per la cui protezione potrebbe essere disposta una misura di allontanamento ai sensi dell'articolo 38 bis, primo comma, della legge sulla polizia di sicurezza, sono considerate particolarmente vulnerabili.

A tutte le altre vittime può essere concesso lo status di vittima particolarmente vulnerabile per motivi legati all'età, alla salute o alla condizione mentale, nonché in relazione alla natura e alle circostanze concrete dell'illecito penale.

Oltre ai diritti generalmente riconosciuti alle vittime, le vittime particolarmente vulnerabili hanno il diritto di essere ascoltate, nella misura del possibile, da una persona dello stesso sesso. Le vittime hanno inoltre il diritto, quando ascoltate nel corso delle indagini preliminari e del processo, di usufruire, ove possibile, di servizi di interpretazione prestati da una persona dello stesso sesso. Possono rifiutarsi di rispondere a domande su dettagli del reato, la cui descrizione sia per loro insopportabile, o su circostanze strettamente personali. Nel corso delle indagini e del processo, su loro richiesta, le vittime particolarmente vulnerabili sono interrogate in modo da rispettarne la sensibilità. Possono chiedere che il processo si svolga a porte chiuse. Le vittime particolarmente vulnerabili possono sempre farsi accompagnare alle audizioni da una persona di fiducia.

Se vi è il timore che sia impossibile per un testimone essere sentito durante il processo per motivi fattuali o legali, il giudice deve organizzare un'audizione in contraddittorio su richiesta del pubblico ministero. A tal fine il giudice competente per la detenzione e la tutela giuridica interroga i testimoni durante l'indagine con la partecipazione delle parti in causa nel procedimento e dei loro rappresentanti (in una sede diversa) utilizzando apparecchiature tecniche per la trasmissione audiovisiva. Se del caso, si può chiedere a un esperto di interrogare i testimoni. Occorre aver cura, nella misura del possibile, che la vittima non incontri l'accusato o altre parti in causa nel procedimento. Dopo un'audizione in contraddittorio, il materiale video registrato può essere presentato al processo in luogo di un'altra audizione. Questa escussione protetta dei testimoni nella procedura di indagine si può applicare anche in sede di processo.

Durante il processo il giudice può, in via eccezionale, far uscire l'imputato dall'aula durante l'audizione dei testimoni (per ragioni, ad esempio, di protezione dei testimoni), a condizione che l'imputato sia successivamente informato di tutto ciò che si è svolto in sua assenza e in particolare di tutte le dichiarazioni rese nel frattempo.

In caso di rilascio, cattura o evasione dell'imputato in custodia cautelare, le vittime particolarmente vulnerabili devono essere prontamente informate. Su richiesta, possono essere informate dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato, oltre che della prima volta in cui questi lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza.

Sono un minore. Ho dei diritti speciali?

Le vittime minorenni sono ritenute in ogni caso particolarmente vulnerabili.

Durante le indagini hanno diritto a essere ascoltate, nella misura del possibile, da una persona dello stesso sesso. Le vittime hanno inoltre il diritto, quando ascoltate nel corso delle indagini preliminari e del processo, di usufruire, ove possibile, di servizi di interpretazione prestati da una persona dello stesso sesso. Possono rifiutarsi di rispondere a domande su dettagli del reato, la cui descrizione sia per loro insopportabile, o su circostanze strettamente personali. Nel corso delle indagini e del processo, su loro richiesta, le vittime particolarmente vulnerabili sono interrogate in modo da rispettarne la sensibilità. Le vittime minorenni che possano essere state lese nella loro integrità sessuale devono essere sempre interrogate in modo da rispettarne la sensibilità. Possono chiedere che il processo si svolga a porte chiuse. Queste vittime possono farsi accompagnare alle audizioni da una persona di fiducia.

In caso di rilascio, cattura o evasione dell'imputato in custodia cautelare, le vittime particolarmente vulnerabili devono essere prontamente informate. Su richiesta, possono essere informate dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato, oltre che della prima volta in cui questi lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza.

Un membro della mia famiglia è deceduto a causa di un reato – quali sono i miei diritti?

Se a causa di un reato sono deceduti il coniuge, il convivente registrato, il compagno o la compagna, gli ascendenti o discendenti diretti, sorelle, fratelli o un'altra persona a carico, si ha diritto all'assistenza psicosociale e al gratuito patrocinio. Si applica lo stesso ragionamento se a causa del reato è deceduto un altro parente e si è assistito ai fatti.

Se a causa di un reato sono deceduti il coniuge, il convivente registrato, il compagno o la compagna, gli ascendenti o discendenti diretti, sorelle, fratelli o un'altra persona a carico, si ha diritto all'assistenza psicosociale e al gratuito patrocinio. Si applica lo stesso ragionamento se a causa del reato è deceduto un altro parente e si è assistito ai fatti.

Se il proprio mantenimento doveva essere garantito, in virtù della legge, da una persona che è deceduta a causa di un illecito penale, si ha diritto, a seconda delle circostanze, a un aiuto ai sensi della legge sulle vittime di reati. Le decisioni relative a queste richieste di aiuto vengono prese dal Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (ufficio federale degli Affari sociali e delle disabilità).

Un membro della mia famiglia è stato vittima di un reato – quali sono i miei diritti?

Qualora sia stata lesa l'integrità fisica e/o sessuale di bambini o adolescenti, anche a coloro che li accudiscono viene concessa assistenza nei procedimenti penali.

Posso avere accesso ai servizi di mediazione? A quali condizioni? Sono al sicuro durante la mediazione?

La polizia, il pubblico ministero o il giudice devono tenere conto degli interessi della persona e tenerla informata durante tutto il procedimento, anche in merito ai provvedimenti alternativi di archiviazione del procedimento nei casi di leggera o media criminalità (misure alternative). Se il pubblico ministero ipotizza una soluzione che preveda una misura alternativa, deve comunque essere data alla vittima la possibilità di presentare osservazioni, ove queste siano necessarie a garantirne diritti e interessi, in particolare il diritto a un risarcimento.

Il pubblico ministero può rivolgersi, all'interno di centri ad hoc, a mediatori appositamente formati per aiutare gli imputati e le vittime nel loro percorso verso una composizione del conflitto. Questo percorso può iniziare solo con il consenso della vittima, a meno che i motivi da questa invocati per negare la composizione del conflitto non meritino di essere considerati nel contesto del procedimento penale. Se l'imputato ha meno di diciotto anni, il consenso della vittima non è richiesto.

Se lo si desidera, si deve essere coinvolti nel percorso verso una composizione del conflitto. In tal caso i propri interessi verranno presi in considerazione. Si è invitati a presentare osservazioni se ne va del proprio interesse, in particolare per la garanzia del diritto a un risarcimento.

Durante le discussioni sulla composizione del conflitto si ha diritto a essere accompagnati da una persona di fiducia. Le informazioni sui propri diritti e sui centri ad hoc di sostegno alle vittime devono essere comunicate quanto prima.

Dove posso trovare la legislazione che stabilisce i miei diritti?

I diritti delle vittime nel procedimento penale sono disciplinati dallo Strafprozessordnung o StPO (codice di procedura penale). Tale codice e tutte le altre leggi possono essere consultati gratuitamente nel Il link si apre in una nuova finestrasistema di informazione giuridico della Repubblica d'Austria.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - Denuncia di un reato; miei diritti durante le indagini o il processo

Come posso denunciare un reato?

La vittima può denunciare il reato subito presso qualsiasi commissariato di polizia o presso l'ufficio del pubblico ministero.

La denuncia può essere presentata sia in forma orale che scritta; la firma è obbligatoria. La denuncia può anche essere effettuata da terzi. È consigliabile, ma non obbligatorio, comunicare i propri recapiti, compreso un indirizzo al quale essere contattati, oltre ai recapiti del terzo interessato.

Si consiglia inoltre di fornire, per quanto possibile, prove e informazioni sul sospettato: questo agevola notevolmente le indagini.

Per la registrazione della deposizione, la polizia dispone di un proprio modulo (solitamente in versione elettronica). Le informazioni fornite andranno, da questo momento, a costituire il fascicolo del reato.

La denuncia può essere presentata in qualsiasi commissariato di polizia o direttamente presso l'ufficio del pubblico ministero.

Può essere effettuata in tedesco o in una delle lingue ufficiali regionali.

Qualora non si abbia una conoscenza sufficiente del tedesco o di una delle altre lingue ufficiali, si ha diritto all'assistenza di un interprete.

Per alcuni reati (come violenze o reati a carattere sessuale), è possibile chiedere, per la deposizione, il gratuito patrocinio, che viene fornito da un centro di sostegno alle vittime.

Non esistono limiti temporali ufficiali per presentare una denuncia ma, trascorso un certo periodo stabilito per legge, la polizia, il pubblico ministero e il tribunale possono in alcuni casi decidere di non perseguire più il reato. La durata di questo periodo dipende dal tipo di reato (termine di prescrizione).

Quando le autorità giudiziarie vengono portate a conoscenza di un presunto reato, hanno l'obbligo di aprire un'indagine (ad eccezione dei reati perseguiti esclusivamente in base a un'azione penale promossa dalla vittima).

Come posso conoscere il seguito della mia denuncia?

Una volta effettuata la denuncia, si riceve una conferma scritta. Tale conferma contiene un numero di fascicolo. Se in un secondo momento si contatta il commissariato di polizia competente citando questo numero, si entra in contatto con il funzionario di polizia incaricato della denuncia.

Se la denuncia è stata presentata alla polizia o al pubblico ministero in forma scritta, occorre prima informarsi sul numero di fascicolo. È possibile rivolgersi a uno dei centri di sostegno alle vittime.

La vittima di un reato ha il diritto di esaminare il fascicolo che la riguarda. L'accesso a quest'ultimo può essere negato o limitato solo se ciò comporta il rischio di compromettere le indagini o di influenzare la propria dichiarazione come testimone.

Il pubblico ministero tiene informati sulle principali fasi del procedimento. Comunica per esempio se le autorità decidono di non perseguire un reato, di sospendere le indagini, oppure se stiano prendendo in considerazione misure alternative rispetto al procedimento penale ordinario.

Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato (nel corso delle indagini o del processo)? A quali condizioni?

Si può essere assistiti e rappresentati dinanzi alle autorità giudiziarie da un avvocato, un collaboratore (di sesso maschile o femminile) di un centro di sostegno alle vittime o da altra persona idonea.

Quando si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, si beneficia gratuitamente del supporto di un avvocato, in collaborazione con centri specializzati di sostegno alle vittime, per far valere i propri diritti nel procedimento penale. L'assistenza legale e psicosociale viene concessa anche:

  • alle persone che, in relazione a un reato premeditato, possano essere state esposte a violenze o a una pericolosa minaccia oppure lese nell'integrità o nell'autodeterminazione sessuale o ancora se il reato possa essersi concretato in un abuso di autorità nei loro confronti;
  • quando il reato possa aver provocato la morte di un congiunto o si è testimoni di un reato subito da un congiunto;
  • alle vittime di reati di terrorismo;
  • alle vittime di un tipico reato di "odio online", che si concreta in atti persecutori, continue molestie mediante mezzi di telecomunicazione o un sistema informatico ("cybermobbing") e istigazione. Vi rientrano anche reati quali la diffamazione, le accuse di un reato già archiviate in quanto infondate, le ingiurie e le calunnie, qualora sussistano determinati motivi per presumere che il fatto sia stato commesso mediante mezzi di telecomunicazione o utilizzando un sistema informatico;
  • ai minori che sono stati testimoni di violenze all'interno della loro cerchia sociale (violenza in famiglia, violenza contro i bambini).

Il patrocinio a spese dello Stato deve essere necessario a garantire i diritti delle vittime; deve essere fornito dal centro di protezione delle vittime. Le vittime che possano essere state lese nella loro integrità sessuale e le vittime di età inferiore a 14 anni ricevono sistematicamente assistenza psicosociale.

Quando non si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, è possibile chiedere al giudice l'assistenza gratuita al procedimento se si partecipa al procedimento in qualità di parte civile. Se la rappresentanza legale dinanzi al giudice è ritenuta necessaria (fondamentalmente per evitare una successiva azione civile) e se i propri redditi non sono sufficienti a pagare le prestazioni di un rappresentante legale senza compromettere i propri mezzi di sostentamento, la richiesta di assistenza al procedimento viene accolta.

Posso chiedere il rimborso delle spese (per partecipare alle indagini/processo)? A quali condizioni?

Le spese di viaggio, andata e ritorno, da/verso l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale o il luogo di audizione sono rimborsate e al testimone che abbia subito un danno finanziario viene versata un'indennità (pro rata temporis). Se in quanto testimoni si è chiamati ad alloggiare e a consumare pasti (colazione, pranzo, cena) in un luogo specifico, le spese di soggiorno vengono rimborsate fino a concorrenza di un determinato importo. Il termine per far valere il diritto al rimborso è di quattordici giorni.

Posso ricorrere contro la decisione di archiviazione della denuncia?

Se il pubblico ministero chiude il procedimento, occorre esserne informati. Segue un termine di quattordici giorni durante il quale è possibile chiedere il motivo della chiusura del procedimento da parte del pubblico ministero. Può essere inoltre presentata una domanda di prosecuzione del procedimento nel caso in cui:

  • una legge sia stata violata o applicata erroneamente;
  • esistano seri dubbi in merito all'esattezza dei fatti alla base della decisione di chiusura del procedimento; o
  • vengano prodotti nuovi fatti o prove a giustificazione della prosecuzione del procedimento.

La domanda deve essere presentata entro quattordici giorni dalla comunicazione della chiusura del procedimento da parte del pubblico ministero o dall'invio della motivazione della chiusura. Se entro questo termine non si è ricevuta alcuna comunicazione in merito, il termine è prorogato a tre mesi a partire dalla decisione. La domanda di prosecuzione del procedimento deve essere indirizzata al pubblico ministero.

Se questi ritiene la domanda giustificata, il procedimento prosegue; in caso contrario il pubblico ministero deve redigere un parere e trasmetterlo, unitamente al fascicolo, al giudice che statuirà sulla domanda. Se il giudice accoglie la domanda, il pubblico ministero è tenuto a proseguire il procedimento. Diversamente, la domanda viene respinta.

Se nell'ambito di una decisione di adottare misure alternative il pubblico ministero rinuncia al procedimento, non si può impugnare tale decisione.

Se è stata presentata un'accusa e se il pubblico ministero ha rinunciato al procedimento, si ha diritto in particolari circostanze a mantenere l'accusa in qualità di Subsidiarankläger (accusa sussidiaria). È tuttavia necessario essere intervenuti prima al procedimento come parte civile. Dichiarando di voler mantenere l'accusa, si acquisisce lo status di accusa sussidiaria.

Posso partecipare al processo?

È possibile partecipare al processo in quanto vittima. La convocazione dinanzi al giudice avviene solo se si deve deporre come testimoni. Una vittima è tenuta a rispondere a una convocazione per audizione solo in qualità di testimone.

Quando si beneficia del gratuito patrocinio, il centro di sostegno alle vittime da cui si è assistiti provvede a comunicare le date del processo.

Se durante le indagini si è partecipato a un'audizione in contraddittorio, la data del processo viene comunicata solo su richiesta. Quando si è parte civile, accusa sussidiaria o accusa privata, la data dell'udienza viene comunicata in tempo utile. A prescindere dal fatto che il processo si tenga a porte chiuse o meno, la vittima ha diritto a essere presente e a farsi accompagnare da una persona di fiducia, da un avvocato, da un membro di un centro di sostegno alle vittime o da un'altra persona. Ha inoltre diritto a rivolgere domande all'imputato o ai testimoni e ai periti e di essere ascoltata sulla richiesta di risarcimento.

In quanto parte civile, si può decidere di non voler essere presenti al processo. Se invece la persona che ha presentato istanza (cioè il privato) non è presente al processo, si presumerà che il suo interesse per una condanna è venuto meno e il giudice è tenuto a chiudere il procedimento.

Una persona che non parli tedesco (o una delle lingue ufficiali) ha diritto a un servizio gratuito di interpretazione durante il processo.

Qual è il mio ruolo ufficiale nel sistema giudiziario? Ad esempio sono vittima, testimone, parte civile o "accusa privata" o posso costituirmi come tale?

Si è vittima quando sussistono le condizioni di legge. Hanno lo status di vittima:

  • le persone che, in relazione a un reato commesso deliberatamente, possano essere state esposte a violenze o a una pericolosa minaccia, oppure lese nell'integrità o nell'autodeterminazione sessuale o ancora se il reato possa essersi concretato in un abuso di autorità nei loro confronti;
  • il/la coniuge, il/la convivente registrato/a, il/la compagno/a, i parenti in linea retta, il fratello o la sorella e ogni altra persona avente un obbligo di mantenimento di una persona che possa essere deceduta a causa di un reato o gli altri parenti che abbiano assistito ai fatti; e
  • ogni altra persona che, a causa del reato, possa aver subito un danno o i cui beni, giuridicamente tutelati dal diritto penale, possano essere stati colpiti.

Il testimone è tale se osserva elementi determinanti per il procedimento penale. A stabilirlo sono la polizia e il pubblico ministero durante le indagini, mentre durante il processo questa decisione spetta al giudice.

Quando si partecipa a un procedimento in quanto parte civile, è quest'ultima a dover prendere questa decisione.

Deve inoltre decidere se, in caso di rinuncia al ricorso, intende intervenire in quanto accusa sussidiaria.

Quali sono i miei diritti e obblighi in questo ruolo?

La vittima ha diritto a che durante il procedimento tutte le autorità rispettino la sua dignità personale e il suo interesse a preservare la propria privacy. I suoi diritti, i suoi interessi e le sue particolari necessità di protezione devono essere presi in considerazione in maniera adeguata. La vittima deve essere informata il prima possibile dei propri diritti e della possibilità di ottenere prestazioni di aiuto e risarcimenti.

Dopo aver presentato una denuncia, è possibile ottenerne conferma (su richiesta).

Qualsiasi vittima ha il diritto di farsi rappresentare e consigliare. Quest'assistenza può essere fornita da un avvocato, da un centro di protezione delle vittime o da qualsiasi altro idoneo rappresentante. Quando si ha diritto al patrocinio a spese dello Stato, è la persona che effettua l'assistenza nell'ambito di tale patrocinio a garantire la rappresentanza durante il procedimento.

Quando i requisiti per ricevere il gratuito patrocinio non sono soddisfatti ma si desidera comunque essere rappresentati in quanto parte civile da un avvocato, è possibile a determinate condizioni richiedere il patrocinio a spese dello Stato.

In quanto testimoni si è esonerati dall'obbligo di procedere alla dichiarazione, se quest'ultima reca un danno a un proprio familiare. Non ci si può avvalere di questo diritto se si è maggiorenni e, contemporaneamente, si fa valere un diritto al risarcimento in quanto parte civile nel procedimento penale.

È possibile rifiutarsi di rispondere a certe domande:

  • se la risposta è infamante per la propria persona o se espone la persona o un familiare al pericolo di un danno patrimoniale diretto e significativo;
  • se la risposta riguarda la propria privacy o quella di un'altra persona;
  • se le domande su alcuni dettagli di un reato a carattere sessuale sono insopportabili per la vittima.

Tuttavia, è possibile essere chiamati a rendere una dichiarazione al riguardo, ove essa sia di particolare importanza per l'oggetto del procedimento.

Se altre persone sono presenti durante la propria audizione, i propri dati personali non dovranno essere resi noti. Non si è tenuti a far conoscere il proprio indirizzo. Esiste la possibilità di fornire un altro indirizzo di corrispondenza al quale essere contattati dalle autorità.

Nella misura in cui sono in gioco i propri interessi, si ha diritto a consultare il fascicolo. È inoltre possibile, a fronte del pagamento di diritti, richiedere copie dei documenti del fascicolo. Se è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato o le copie richieste riguardano i rilievi e i pareri di esperti, servizi, istituzioni e organi pubblici, le copie sono gratuite.

Se l'imputato è rilasciato dalla detenzione o dalla custodia cautelare, la vittima deve esserne informata qualora, in relazione a un reato premeditato, sia stata esposta a violenze o a una pericolosa minaccia oppure lesa nell'integrità o nell'autodeterminazione sessuale o ancora se il reato possa essersi concretato in un abuso di autorità nei suoi confronti o qualora si tratti di una vittima vulnerabile. In caso di altro illecito penale, la vittima deve chiedere di essere informata del rilascio dell'autore del reato.

Si deve essere informati della sospensione e della prosecuzione del procedimento, oltre che dell'interruzione delle indagini da parte del pubblico ministero. Qualora venga presa in considerazione una misura alternativa, si deve essere informati dei propri diritti in maniera completa. Se il pubblico ministero ha chiuso un procedimento, in talune circostanze è possibile chiederne la prosecuzione.

In caso di insufficiente conoscenza del tedesco o in caso di persona sorda o muta si ha diritto a un servizio di interpretazione. Si ha inoltre diritto a partecipare alle audizioni in contraddittorio, alle ricostruzioni e al processo, oltre che il diritto a rivolgervi domande e ad avanzare richieste.

Posso rendere una dichiarazione o testimoniare durante il processo? A quali condizioni?

Una vittima può, nell'ambito di una deposizione o della partecipazione a un processo o a un'audizione, rendere dichiarazioni in relazione ai propri diritti. Può ad esempio dichiarare di voler partecipare al procedimento in quanto parte civile e presentare una richiesta di risarcimento danni. Ha anche il diritto di porre domande all'imputato, a testimoni o ad esperti.

In caso di convocazione a un'audizione o a un processo, può rendere una deposizione.

Qualora intervenga anche in qualità di testimone, ha l'obbligo di rispondere alle convocazioni e di rendere una deposizione completa e conforme alla verità.

Quali informazioni riceverò durante il processo?

Durante il processo si è informati dei propri diritti all'inizio dell'audizione.

Si ha diritto ad assistere all'intero processo.

La sentenza viene pronunciata al termine del processo; per conoscere il contenuto della sentenza, occorre restare fino alla fine del processo oppure consultare i documenti giudiziari.

In caso di partecipazione al procedimento come parte civile, il giudice è tenuto a pronunciarsi nella sentenza anche sulla relativa domanda. Se la sentenza conclude che si ha diritto al risarcimento, essa costituisce un titolo esecutivo di diritto civile. Si ha la possibilità di chiedere allo Stato federale un anticipo dell'ammontare del risarcimento, a condizione che il condannato non possa adempiere immediatamente al proprio obbligo di pagamento a causa dell'esecuzione di una pena (privativa della libertà).

Il giudice può inoltre ordinare che gli oggetti che si trovano tra gli effetti dell'imputato, ma che appartengono alla vittima, siano restituiti a quest'ultima.

Posso accedere ai fascicoli giudiziari?

Si ha il diritto di consultare il fascicolo. L'accesso a quest'ultimo può essere negato o limitato solo se ciò comporta il rischio di compromettere le indagini o di influenzare la propria dichiarazione come testimone.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

Posso ricorrere contro una decisione giudiziaria?

In generale è possibile proporre un'impugnazione in qualità di parte civile (1), accusa sussidiaria (2) e accusa privata (3).

Esistono due tipi di ricorsi: il ricorso per annullamento (Nichtigkeitsbeschwerde), che fa riferimento alla legittimità del procedimento e della sentenza, e l'appello (Berufung), che riguarda la decisione sulle azioni relative al diritto privato sostanziale. In qualità di accusa privata, è possibile proporre appello anche contro il tipo di comminata. In caso di proscioglimento dell'imputato, la parte civile o l'accusa sussidiaria può adire un organo giurisdizionale civile per far valere i propri diritti al risarcimento.

La parte civile, l'accusa sussidiaria o l'accusa privata ha diritto a presentare un ricorso di annullamento nei confronti di una sentenza nei seguenti casi:

  • quando parte civile, accusa sussidiaria o accusa privata deve rivolgersi a un organo giurisdizionale civile a causa del proscioglimento dell'imputato ed è evidente che il rigetto di una domanda da una di esse presentata al processo ha avuto un'influenza negativa nel far valere la rispettiva domanda di diritto privato.

La parte civile o l'accusa sussidiaria ha diritto a proporre appello se:

  • in caso di condanna dell'imputato si deve rivolgere a un organo giurisdizionale civile per far valere i propri diritti, mentre l'organo giurisdizionale penale avrebbe già potuto stabilire la fondatezza e la legittimità delle istanze presentate.

In un procedimento dinanzi a un tribunale distrettuale (Bezirksgericht) o a un tribunale regionale (Landesgericht), in composizione monocratica, esiste la possibilità, in quanto parte civile o accusa sussidiaria, di proporre ricorso contro la pronuncia sulle domande di diritto privato, non solo in caso di rinvio integrale a un organo giurisdizionale civile ma anche in merito alla portata di un'eventuale sentenza a proprio favore.

Quanto allo status di accusa privata nel procedimento, essa può fare uso degli stessi mezzi di ricorso del pubblico ministero. Se l'imputato viene prosciolto, è possibile presentare ricorso per annullamento. In un procedimento dinanzi a un tribunale distrettuale o a un tribunale regionale in composizione monocratica, può inoltre contestare i fatti accertati nella sentenza, nell'ambito di un appello riguardante la colpevolezza dell'imputato. Se l'imputato viene condannato, è possibile proporre appello se non si concorda con la pena inflitta o se si viene indirizzati verso un organo giurisdizionale civile per far valere le proprie pretese di diritto privato. Se non si era presenti all'udienza in cui il giudice ha pronunciato la propria decisione, è necessario consultare il relativo fascicolo per sapere se l'imputato è stato giudicato colpevole. La sentenza deve essere motivata e deve essere firmata dal giudice entro quattro settimane. La parte civile, l'accusa sussidiaria o l'accusa privata che presenti ricorso di annullamento o che proponga appello entro tre giorni dalla pronuncia della decisione deve ricevere una copia della sentenza. Per proporre appello o presentare ricorso di annullamento, è possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato. Ove necessario, quest'ultimo comprende un aiuto gratuito alla traduzione. Il patrocinio a spese dello Stato viene concesso dal giudice nei casi in cui sia necessaria la rappresentanza legale e in cui, contemporaneamente, i propri redditi non siano sufficienti a sostenerne le spese senza compromettere i propri mezzi di sostentamento.

Quali sono i miei diritti dopo la pronuncia della decisione?

Tutte le vittime possono chiedere di essere informate della prima volta in cui il condannato lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza, oltre a essere informate della sua evasione e del suo ritrovamento, del suo prossimo o recente rilascio, nonché delle condizioni della sua liberazione condizionale.

Le vittime di reati e di violenze a carattere sessuale devono essere ascoltate prima che siano autorizzati gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica qualora abbiano chiesto di essere informate in merito alla scarcerazione o al rilascio dell'autore del reato. Queste vittime devono essere informate anche quando vengono autorizzati gli arresti domiciliari con sorveglianza elettronica. Per l'esercizio del loro diritto a formulare domande e ad esprimersi viene garantito il gratuito patrocinio.

Una volta che la sentenza è diventata definitiva, non si ottengono d'ufficio dalle autorità altre informazioni. Si ha tuttavia sempre diritto a consultare il relativo fascicolo, nella misura in cui sono in gioco i propri interessi.

Ho diritto a un supporto o a una protezione dopo il processo? Per quanto tempo?

Al termine del procedimento si ha diritto a un colloquio finale con la persona che effettua l'assistenza nell'ambito del gratuito patrocinio.

Le vittime di reati che abbiano ricevuto un aiuto psicosociale durante il procedimento penale possono beneficiarne anche durante il successivo procedimento civile, a condizione che l'oggetto del procedimento civile abbia una connessione materiale con l'oggetto del procedimento penale e che tale aiuto sia necessario a far valere i diritti processuali della vittima di un reato. A stabilire se queste condizioni siano soddisfatte è il centro di sostegno alle vittime che fornisce il gratuito patrocinio. La vittima di un reato può chiedere il patrocinio a spese dello Stato per essere assistita da un avvocato durante il procedimento civile. Quest'assistenza viene concessa al massimo fino al termine del procedimento civile.

Quali informazioni mi saranno comunicate in caso di condanna dell'autore del reato?

Ci si può informare sull'esito del procedimento e sulla pena inflitta rimanendo nell'aula di tribunale fino alla pronuncia della decisione oppure consultando in un secondo momento i documenti giudiziari.

Sarò informato del rilascio dell'autore del reato (compresa la scarcerazione anticipata o condizionale) o di una sua evasione?

Su richiesta, è possibile essere prontamente informati dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato, nonché della prima volta in cui questi lascia l'istituto penitenziario senza sorveglianza. Si è informati anche quando l'autore del reato viene ritrovato dopo un tentativo di evasione e quando all'autore dei fatti vengono imposti obblighi, dopo il suo rilascio, con l'obiettivo di proteggere la vittima.

Sarò coinvolto nelle decisioni sul rilascio o sulla libertà condizionale? Per esempio, posso rendere dichiarazioni o ricorrere in appello?

Un coinvolgimento della vittima nelle decisioni in materia di rilascio o sospensione della pena è possibile solo in via eccezionale. Solo le vittime di reati e di violenze a carattere sessuale, che abbiano chiesto di essere informate dell'evasione o del rilascio dell'autore del reato, vengono ascoltate prima che sia adottata una decisione di arresti domiciliari con sorveglianza elettronica.

1. Parte civile

Per costituirsi parte civile, occorre rendere una dichiarazione contenente una concreta descrizione quantitativa della richiesta di risarcimento della perdita causata dal reato o del danno subito. Deve essere indirizzata alla polizia o al pubblico ministero durante le indagini; la dichiarazione può essere resa sia in forma scritta che verbale. Durante il processo la dichiarazione deve essere effettuata entro la chiusura della fase di produzione delle prove. Anche la domanda di risarcimento deve essere quantificata concretamente prima di tale scadenza.

Oltre ai diritti riconosciuti alle vittime, la parte civile gode dei seguenti diritti aggiuntivi:

  • il diritto di chiedere la produzione di prove che consentano di condannare l'autore del reato o di motivare la richiesta di risarcimento; il diritto di essere convocata al processo; il diritto di ricorrere contro la decisione del giudice di chiudere il procedimento; il diritto di proporre appello per far valere le proprie pretese di diritto privato.

2. Accusa sussidiaria

Per diventare accusa sussidiaria, occorre innanzitutto essere o diventare parte civile e rendere una dichiarazione con la quale si conferma l'accusa. Se l'imputato è minorenne, l'accusa sussidiaria non è ammessa.

Con questa dichiarazione si diventa accusa sussidiaria. In caso di rinuncia del pubblico ministero durante il processo, se si è ricevuta regolare convocazione al processo, occorre rendere un'immediata dichiarazione. Se non viene dato alcun seguito alla convocazione o in assenza di dichiarazione, l'imputato viene prosciolto.

In caso di rinuncia del pubblico ministero al di fuori del processo o se non si è stati regolarmente convocati in quanto parte civile, si viene informati dal tribunale. In questo caso si ha un mese di tempo per rendere una dichiarazione sull'accusa sussidiaria.

Qualora si decida di proseguire l'azione penale per il reato al posto del pubblico ministero, quest'ultimo può informarsi in qualsiasi momento e riprendere il procedimento. In questo caso si riacquista lo status di parte civile.

3. Accusa privata

Alcuni reati minori non vengono perseguiti dal pubblico ministero, ma solo su iniziativa della vittima. Per questi reati il procedimento penale è avviato solo se la vittima stessa presenta un'accusa privata dinanzi al tribunale. Diventa in tal modo accusa privata.

In linea di principio, in questo caso non vi è alcuna procedura di indagine, ma le vittime di determinati reati di odio online (diffamazione, accusa di un reato o di un'ingiuria perseguibili in sede giudiziaria che è stata archiviata, qualora tali reati siano stati commessi mediante mezzi di telecomunicazione o l'uso di un sistema informatico) possono presentare al giudice un'istanza di indagine sull'autore del reato. L'istanza deve soddisfare i requisiti di una richiesta di prove.

Come accusa privata è necessario fornire la prova di tutti i fatti essenziali ai fini di una condanna. In caso di proscioglimento dell'imputato, i costi del procedimento sono a proprio carico. Vi è un'eccezione per le vittime di reati di odio online: nei procedimenti penali per diffamazione, per l'accusa di un reato o di un'ingiuria perseguibile in sede giudiziaria che è stata archiviata, qualora tali reati siano stati commessi mediante mezzi di telecomunicazione o l'uso di un sistema informatico e il procedimento non si concluda con una condanna, l'accusa privata o le vittime che presentano un'istanza di indagine sull'autore del reato sono tenuti a risarcire il danno solo se hanno formulato intenzionalmente false accuse. Tale esenzione dall'obbligo di rimborso delle spese riguarda tuttavia solo le spese processuali. Se il procedimento non si conclude con una condanna, l'accusa privata è tenuta a rimborsare le spese di difesa dell'imputato nei procedimenti principali e di appello.

Il regime delle spese per le vittime di reati di odio online è valido fino al 31 dicembre 2023 e sarà oggetto di valutazione.

4. Gratuito patrocinio

Alcune persone hanno diritto all'assistenza psicosociale e al gratuito patrocinio. Tale diritto è garantito:

  • alle persone che, in relazione a un reato premeditato, possano essere state esposte a violenze o a una pericolosa minaccia oppure lese nell'integrità e nell'autodeterminazione sessuale o ancora se il reato possa essersi concretato in un abuso di autorità nei loro confronti;
  • quando il reato possa aver provocato la morte di un congiunto o si è testimoni di un reato subito da un congiunto;
  • alle vittime di reati di terrorismo;
  • alle vittime di un tipico reato di "odio online", che si concreta in persecuzioni persistenti, continue molestie mediante mezzi di telecomunicazione o un sistema informatico (cybermobbing) e istigazione. Vi rientrano anche reati quali la diffamazione, l'accusa di un reato, di un'ingiuria o di una diffamazione perseguibile in sede giudiziaria che è stata archiviata, qualora vi siano indizi che il reato è stato commesso mediante mezzi di telecomunicazione o l'uso di un sistema informatico;
  • per i minori che sono stati testimoni di violenze all'interno della loro cerchia sociale (violenza in famiglia, violenza contro i bambini).

L'assistenza alle vittime deve essere necessaria per tutelarne i diritti e deve essere garantita dall'istituzione di assistenza alle vittime. Le vittime di età inferiore a 14 anni che possano essere state lese nella loro integrità sessuale beneficiano comunque del gratuito patrocinio e dell'assistenza psicosociale, anche in assenza di richiesta.

L'assistenza psicosociale comprende la preparazione degli interessati alla procedura e allo stress emotivo connesso, nonché l'assistenza in occasione degli interrogatori con la polizia e delle udienze in tribunale; l'assistenza legale comprende la consulenza legale e la rappresentanza da parte di un avvocato. Coloro che prestano assistenza legale hanno diritto a chiedere risarcimenti anche in sede di procedimento penale (diritti di parte civile).

Il gratuito patrocinio è fornito da centri specializzati di sostegno alle vittime (come i centri di tutela dell'infanzia, i centri di consulenza e le unità di intervento). Tali centri incaricano gli avvocati di fornire assistenza legale e/o prestano assistenza psicosociale tramite il proprio personale. I collaboratori di questi centri sono assistenti sociali, psicologi e specialisti di ambiti affini che hanno obbligatoriamente seguito una formazione giuridica integrativa sui procedimenti penali.

Il ministero federale della Giustizia finanzia il gratuito patrocinio.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - Risarcimento

Qual è la procedura da seguire per una domanda di risarcimento del danno da parte dell’autore del reato? (ad esempio, procedimento giudiziario, azione civile, costituzione di parte civile)

Per far valere richieste di carattere finanziario (ad esempio risarcimento di danno morale, spese mediche), le vittime possono:

  • avviare un’azione civile contro l’autore dei fatti, oppure
  • partecipare al procedimento penale contro l’indagato in qualità di parte civile.

Per far valere le proprie pretese come parte civile nel procedimento penale, occorre presentare una dichiarazione. Questa deve contenere una concreta descrizione quantitativa della richiesta di risarcimento del danno causato dal reato o del pregiudizio subito e deve dimostrare la legittimità di tali pretese (risarcimento, indennizzo) sia in relazione al motivo che all’importo. Un altro requisito è che il danno porti alla condanna dell’imputato.

La partecipazione al procedimento penale come parte civile dovrebbe essere dichiarata il prima possibile (idealmente sin dalla denuncia alla polizia). La dichiarazione può anche essere consegnata al pubblico ministero competente, messa a verbale previa presentazione della denuncia al tribunale competente o comunicata per iscritto in modo informale. Durante il procedimento la dichiarazione deve essere effettuata entro la chiusura del procedimento di assunzione delle prove. Anche la domanda di risarcimento deve essere quantificata concretamente prima di tale scadenza.

Il giudice ha ordinato all’autore del reato di versare un risarcimento del danno/un indennizzo. Come posso costringere l'autore a pagare?

Se il condannato non adempie all’obbligo di pagamento della somma stabilita, il creditore - ovvero la vittima a favore della quale è stato stabilito il risarcimento del danno - può chiedere l’esecuzione forzata con l’aiuto dell'organo giurisdizionale. In tal senso va presentata per iscritto o verbalmente una richiesta al Bezirksgericht (tribunale distrettuale) competente (richiesta di esecuzione). Il termine per far valere l’indennizzo riconosciuto con sentenza definitiva è di 30 anni; oltre questo termine il diritto è prescritto.

Se i beni del condannato sono stati confiscati, la vittima ha diritto a ottenere il versamento dell’indennizzo che le è stato riconosciuto a partire dai beni confiscati dallo Stato.

Se l’autore del reato si rifiuta di pagare, posso ottenere un anticipo da parte dello Stato? A quali condizioni?

Può essere concesso un anticipo solo se il pagamento è impedito dall’esecuzione di una pena, ad esempio quando l’autore non può percepire redditi per via dell’esecuzione di una pena detentiva nei suoi confronti o se questi si trova in condizioni di indigenza a seguito del pagamento di una sanzione pecuniaria. Per beneficiare di questo anticipo, è necessario che alla parte civile sia stato riconosciuto in via definitiva un indennizzo per omicidio, lesioni personali, danno alla salute o al patrimonio. In determinati casi il pagamento anticipato è escluso (ad esempio, esistenza di altri diritti a prestazioni dello Stato, reato per partecipazione a rissa o grave negligenza).

Il pagamento anticipato deve essere richiesto all'organo giurisdizionale penale competente.

Ho diritto a un risarcimento da parte dello Stato?

Le vittime di reati possono ottenere prestazioni finanziarie dallo Stato se:

  • non sono potute tornare al lavoro a causa di un congedo per malattia o di un trattamento medico di follow-up, subendo per questo motivo una riduzione del reddito;
  • hanno dovuto seguire una psicoterapia o sottoporsi a un intervento di crisi o ad ogni altro trattamento finalizzato a un miglioramento delle loro condizioni di salute;
  • necessitano di un trattamento ortopedico;
  • i loro occhiali o le loro protesi dentali sono stati danneggiati;
  • necessitano di un trattamento riabilitativo;
  • devono ricevere cure (in tal caso possono essere versati assegni e indennizzi di cura);
  • sono non vedenti (in questo caso può essere riconosciuto un assegno per persona non vedente).

Le vittime che abbiano subito gravi lesioni personali dopo il 31 maggio 2009 possono ottenere un indennizzo forfetario per danno morale.

I superstiti di vittime di reati ottengono:

  • un reddito sostitutivo per la perdita dei mezzi di sostentamento (se la vittima è deceduta e il/la coniuge e/o i figli non hanno più i mezzi di sostentamento);
  • cure mediche (ad esempio, psicoterapia) o cure ortopediche;
  • il rimborso delle spese funerarie fino a un importo massimo stabilito.

Ho diritto a un risarcimento se l’imputato non viene condannato?

Se l’imputato non viene condannato, la persona lesa deve rivolgersi a un organo giurisdizionale civile. Essa può promuovere un’azione di risarcimento del danno dinanzi agli organi giurisdizionali civili.

Ho diritto a un aiuto pecuniario, nell'attesa di una decisione sulla mia richiesta di indennizzo?

No.

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielski

5 - I miei diritti di aiuto e di assistenza

Sono vittima di un reato, chi devo contattare per un sostegno e assistenza?

Conformemente all’articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale (Strafprozessordnung - StPO), il ministero federale per la Costituzione, le riforme, la deregolamentazione e la giustizia ha affidato contrattualmente ad alcune istituzioni specifiche l’incarico di offrire alle vittime il gratuito a spese dello Stato, previa verifica delle condizioni di legge. L’elenco di queste istituzioni, suddiviso per Land, è consultabile al seguente link: Istituzioni che offrono il gratuito patrocinio

Servizio telefonico di sostegno alle vittime

Servizio del ministero degli Affari sociali: 0043 158831 e numero telefonico generale per le vittime: 0800 112 112 (raggiungibile anche attraverso il numero di emergenza europeo per le vittime 116 006)

Il sostegno alle vittime è gratuito?

Sì.

Che tipo di sostegno si può ricevere dai servizi dello Stato o dalle autorità?

Le vittime di reati ricevono un indennizzo finanziario a norma delle disposizioni della legge sulle vittime di reati (Verbrechenopfergesetz - VOG) pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria (BGBl.) 288/1972.

Il procedimento ai sensi della VOG è identico per tutti i richiedenti (cittadini austriaci e stranieri). Si tratta di un procedimento amministrativo in cui l’autorità deve accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione da adottare e pronunciarsi sulle prestazioni di aiuto richieste. Il richiedente deve contribuire al procedimento e fornire le informazioni necessarie (anche per accertare il danno).

Le domande ai sensi della VOG devono essere presentate al servizio del ministero degli Affari sociali, che inoltre si pronuncia in proposito.

Che tipo di aiuto posso ottenere da organizzazioni non governative?

Hanno diritto ad assistenza psicosociale e al patrocinio a spese dello Stato:

  • le vittime di un reato violento, di un reato a carattere sessuale o di una pericolosa minaccia, così come le vittime di un abuso di autorità che possa essere stato commesso attraverso un reato doloso del genere;
  • il/la coniuge, il/la compagno/a, i parenti in linea retta, il fratello o la sorella e ogni altra persona avente diritto agli alimenti da parte di una persona deceduta in seguito a un reato, nonché altri familiari che siano stati testimoni dell’omicidio di un parente;
  • le vittime di un reato terroristico.

Su loro richiesta, queste vittime ricevono assistenza psicosociale e beneficiano del patrocinio a spese dello Stato nella misura in cui ciò è necessario alla garanzia dei loro diritti processuali; al contempo viene rispettata il più possibile la loro sensibilità personale. Spetta ai centri che offrono il patrocinio a spese dello Stato stabilire il carattere “necessario” di questo tipo di assistenza. Le vittime di un reato a carattere sessuale che non abbiano ancora compiuto quattordici anni hanno d’ufficio diritto all’assistenza psicosociale.

Assistenza psicosociale

Nell’ambito dell’assistenza psicosociale, le vittime vengono preparate al carico psicologico che rappresenta il procedimento, sostenute nel loro lavoro di rielaborazione dei fatti vissuti (paure, disperazione, dolore, rabbia) e accompagnate durante le audizioni, le indagini preliminari e il processo.

Patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato permette di far valere i diritti di cui la vittima beneficia in un procedimento penale; è particolarmente utile e necessario quando circostanze specifiche fanno temere che i diritti della vittima non siano sufficientemente rispettati durante il procedimento. Se il reato ha causato un danno morale o materiale alla vittima, l’avvocato può avanzare per quest’ultima, ad esempio, una richiesta di indennizzo per danni morali (costituzione di parte civile).

Ultimo aggiornamento: 03/02/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.