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Questioni di effetti patrimoniali delle unioni registrate

Spagna
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Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

La competenza per decidere sul procedimento esecutivo spetta ai giudici di primo grado del luogo ove è domiciliata la parte nei confronti della quale si richiede il riconoscimento o l'esecuzione oppure del luogo dell'esecuzione in cui la decisione deve produrre i suoi effetti.

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

Il cosiddetto "recurso de apelación" (ricorso in appello). La competenza per decidere su tale impugnazione spetta all'Audiencia Provincial.

Avverso la sentenza pronunciata in secondo grado dall'Audiencia provincial è possibile presentare un ricorso straordinario per violazioni di norme procedurali e ricorrere in Cassazione entro i termini previsti dal diritto processuale.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Spagna non esistono autorità aventi le caratteristiche e le competenze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, nell'ambito di applicazione del regolamento.

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