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Mediazione familiare

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Spagna
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Regolamentazione in materia di mediazione

In Spagna non esiste una regolamentazione specifica della mediazione familiare. Essa è però inclusa come materia civile nella legge 5/12, del 6 luglio 2012, sulla mediazione in materia civile e commerciale che disciplina in termini generali la mediazione in tali ambiti.

Gli articoli 3 e 27 della citata legge 5/12 contengono norme specifiche sulla mediazione in ambito- transfrontaliero.

Anche alcune comunità autonome competenti in quest'ambito hanno regolamentato la mediazione in modo molto simile alla legislazione nazionale. Tutte le leggi sulla mediazione a livello di comunità autonome sono disponibili qui

2 Procedimento di mediazione familiare

In Spagna la mediazione familiare si può svolgere soltanto su base volontaria ed è disciplinata, fra l'altro, dai principi di riservatezza, uguaglianza delle parti e imparzialità del mediatore.

Gli organi giudiziari hanno la facoltà di informare in merito al processo di mediazione e di invitare le parti ad assistere a una sessione informativa, includendo la mediazione come misura facente parte di una soluzione giudiziaria in quanto condizione per avviare un altro procedimento di rinvio o controversia sulla questione risolta. In talune legislazioni autonome l'organo giurisdizionale ha la facoltà di rinviare le parti a una sessione obbligatoria ed è contemplata la possibilità che le parti includano clausole di accettazione della mediazione in procedimenti successivi (cfr. art. 233-6 Codice civile della Catalogna).

Al fine di agevolare la mediazione nei casi che comportano, fra l'altro, la mediazione familiare transfrontaliera, la legislazione generale in materia di mediazione riconosce esplicitamente che tale mediazione si può effettuare per videoconferenza o con altri mezzi elettronici che permettano la trasmissione della voce o dell'immagine. Le parti possono svolgere la mediazione prima o durante il procedimento giudiziario, ma anche dopo per modificarne l'esito oppure per agevolare l'esecuzione della decisione del giudice.

Il procedimento di mediazione è relativamente semplice, indipendentemente dal momento in cui si svolge. Le parti si rivolgono al mediatore di loro scelta o, se sono coinvolte in un procedimento familiare in corso, al mediatore nominato dal giudice. In primo luogo si tiene una sessione informativa per consentire alle parti di conoscere il procedimento di mediazione dopodiché, se entrambe sono d'accordo, il procedimento può essere avviato. Il mediatore conduce le sessioni di mediazione per consentire a ciascuna delle parti di esporre le proprie posizioni e per cercare di raggiungere un accordo. Il procedimento può concludersi con o senza un accordo sulla totalità o su parte delle questioni. Il risultato è registrato in una relazione e, in caso di accordo, deve essere trasmesso all'autorità giudiziaria per l'omologazione oppure, se non sono coinvolti figli minorenni o interdetti, la relazione può essere fatta omologare dal notaio, il quale redigerà un'apposita scrittura pubblica. Si potrà quindi procedere all'esecuzione.

Nel caso in cui le parti partecipino alla mediazione prima che sia avviato il procedimento giudiziario e raggiungano un accordo, il processo si snellisce in quanto le parti si sottopongono a un procedimento semplificato in cui entrambe presentano l'accordo al giudice competente in materia di diritto famiglia (Juzgado de Familia) e quest'ultimo lo omologa salvo che sia in contrasto con la legge o con gli interessi di eventuali figli minorenni o interdetti avuti dai coniugi (cfr. articolo 777 del codice di procedura civile).

Nel caso in cui il procedimento giudiziario sia iniziato senza avviare la mediazione, il giudice, tenendo conto delle circostanze del caso, può ammettere che le parti si avvalgano della mediazione e pertanto si svolgerà una seduta informativa gratuita dinanzi al giudice competente in materia di diritto di famiglia. Nel caso in cui si decida di svolgere la mediazione il procedimento giudiziario non si sospende, a meno che le parti non chiedano la sospensione e nel caso in cui infine si giunga a un accordo, quest'ultimo verrà omologato dal giudice. Nel caso in cui, invece, non si riesca a concludere un accordo o le parti non abbiano optato per la mediazione, il giudice deciderà in merito a tutte le questioni controverse tra le parti. (articolo 770 del codice di procedura civile)

La mediazione familiare non è ammessa quando sia pendente un procedimento per violenza di genere tra le parti.

La riunione informativa è gratuita, ma la mediazione comporta un costo che va sostenuto dai coniugi in parti uguali, a meno che non siano stati ammessi al gratuito patrocinio. Tutte le informazioni relative al contenuto e ai requisiti per ottenere il gratuito patrocinio sono disponibili all'indirizzo seguente:

3 La professione di mediatore familiare e la ricerca del mediatore

Il mediatore deve avere un diploma di laurea o di formazione professionale superiore e inoltre deve avere una formazione specifica per esercitare la mediazione; tale formazione viene impartita in istituti appositamente accreditati.

Per poter esercitare la mediazione familiare non occorre l'iscrizione a uno specifico registro, anche se sono stati creati registri sia in ambito nazionale (Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación la cui pagina web è riportato di seguito) che regionale.

In ambito regionale praticamente tutte le Comunidades Autónomas hanno creato un servizio pubblico di mediazione. Per essere informati al riguardo è sufficiente consultare la rubrica "mediazione" sulle pagine web di ciascuna delle comunità. Tale rubrica fa riferimento al funzionamento del sistema di mediazione, fornisce informazioni e un link al registro dei mediatori, se esistente, e contiene in genere un formulario per richiedere la mediazione e che rinvia agli organismi specializzati creati per svolgere la mediazione.

Per trovare un mediatore familiare, occorre stabilire se la mediazione deve aver luogo dopo l'avvio del procedimento o se si voglia svolgere tale mediazione indipendentemente dal procedimento stesso. Nel caso in cui la domanda di mediazione venga presentata dopo l'avvio del procedimento, il giudice che si occupa di diritto di famiglia riceve tale domanda e rinvia le parti all'organo giurisdizionale o al centro per la mediazione dipendente da ciascuna Comunità autonoma. Al contrario qualora la mediazione venga svolta prima del procedimento giudiziario o al di fuori dello stesso, la parte dovrà effettuare una ricerca di un mediatore familiare consultando eventualmente le fonti d'informazione seguenti:

- Registro nazionale dei mediatori e di istituti di mediazione summenzionato:

(collegamento alla pagina web)

- I seguenti istituti sono indicati dal ministero della Giustizia:

(collegamento alla pagina web)

- I servizi di mediazione ai quali rinvia il Consiglio superiore della magistratura (Consejo General del Poder Judicial) per ogni provincia sono i seguenti:

(collegamento alla pagina web)

- I servizi di mediazione creati dalle comunità autonome, le cui coordinate sono in genere disponibili sui siti internet.

Oltre a quanto già menzionato si possono consultare maggiori informazioni sul procedimento di mediazione familiare, sulla legge applicabile, sui servizi di mediazione esistenti nelle diverse comunità autonome e sui relativi protocolli sul sito del Consiglio superiore della magistratura.

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