TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza del 26 novembre 2003
In caso di mancata fruizione da parte di un gruppo di turisti di uno dei servizi (nella specie crociera) costituenti più ampio pacchetto di viaggio organizzato, l’eventuale rifiuto da parte dei turisti della soluzione alternativa proposta dall’organizzatore del viaggio al gruppo stesso, non può ritenersi contrario a buona fede quando comporti una variazione essenziale del viaggio dedotto in contratto tale da implicare una nuova manifestazione di volontà da parte degli interessati con efficacia, peraltro, transattiva.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i suindicati esponevano: che Psichedda Alessandro e Perricone Roberto richiedevano all’agenzia di viaggi Tiremis, operante in Roma, un viaggio con crociera per un gruppo di nove persone, comprendente quattro adulti, quattro adolescenti ed una bambina dell’età di due anni; che, ricevuta conferma della disponibilità dei posti da parte del tour operator, in data 13 luglio 2000, Psichedda Alessandro sottoscriveva il contratto di viaggio con "I Viaggi Del Capitano s.r.l." e corrispondeva – a titolo di acconto sul prezzo – la somma di Lire 11.596.000 e, in data 26 luglio 2000, provvedeva a ritirare i documenti di viaggio ed a corrispondere il saldo dell’importo di Lire 25.286.000 complessivamente dovuto; che alla data stabilita, il gruppo raggiungeva la località di Bodrum – in Turchia – per l’imbarco ma anziché la imbarcazione
Tanto premesso, chiedevano all’adito Tribunale, accertata la esclusiva responsabilità dell’inadempiente tour operator, di condannare la società I Viaggi Del Capitano, al risarcimento di tutti i danni, morali e patrimoniali, subiti da ciascuna componente del gruppo, nella misura complessiva di Lire 39.131.600 o in quella diversa determinata in corso di causa, con rivalutazione monetaria, interessi legali e con vittoria delle spese di lite. Costituitosi il contradditorio, la convenuta deduceva che il pacchetto turistico acquistato dal Psichedda e dal Perticone anche per i rispettivi gruppi familiari, della complessiva durata di quindici giorni (1/15 agosto 2000), non comprendeva solo la crociera ma anche il soggiorno ad Istambul ed a Kusadasi. Contestava che per la crociera dovesse essere impiegata la imbarcazione "Magic Life" di maggior costo, ed ammetteva l’insistenza sul "caicco" di cabine "triple".
Precisava di aver tempestivamente proposto programma di viaggio alternativo e concludeva per l’infondatezza, quantomeno parziale, della domanda essendo la perdita del soggiorno turistico ascrivibile esclusivamente alla decisione dei clienti, essendo per il nucleo familiare del Perricone comunque possibile l’imbarco sul
Lamentano – in buona sostanza – gli attori l’inadempimento della convenuta società I Viaggi Del Capitano per non aver diligentemente eseguito la richiesta di acquisto del pacchetto turistico concordato con il personale dell’agenzia di viaggi Tiremis presso la quale lo stesso era stato unitariamente prenotato.
Motivi della decisone
Gli attori hanno prodotto il modulo, sottoscritto dal Psichedda, in data 12 luglio 2000, con il quale l’agente di viaggi, Tiremis s.r.l., assumeva l’incarico di concludere un contratto di viaggio con l’operatore turistico I Viaggi del Capitano, per un gruppo composto di nove persone ricomprendente una bambina, P.C., della quale è specificamente indicata la data di nascita (23 agosto 1997) di età inferiore a tre anni.
Sulla base di tale richiesta della impresa intermediaria, avente ad oggetto un insieme di prestazioni e servizi, tra loro coordinati e tutti funzionali ad assicurare ai viaggiatori la realizzazione dello scopo di svago perseguito, si concludeva, con la società organizzatrice del viaggio, il contratto dedotto in giudizio, com’è ricavabile dalle fatture emesse nei confronti del Psichedda, in data 26 e 27 luglio 2000 rispettivamente per Lire 24.789.000 e Lire 495.000 nonché dal voucher del 26.07.2000, in atti.
Dall’esame di quest’ultimo documento, emerge, chiaramente, che la sistemazione offerta ai croceristi a bordo dell’imbarcazione era in quattro cabine "doppie" con possibilità di alloggiamento anche per la bambina (4 double cabins + 1chd on full board basis), per il periodo dal 3 al 10 agosto 2000, ma – altrettanto chiaramente, dall’esame dell’incarico conferito all’agente di viaggi emerge che il Psichedda aveva richiesto tre cabine "doppie" ed una "tripla" proprio in ragione della presenza della bambina in tenera età.
Nel catalogo della convenuta – contenente tutte le informazioni necessarie per l’effettuazione del viaggio e la descrizione dei servizi offerti – è espressamente riportato che a bordo dei caicchi "non sono ammessi bambini al di sotto dei 12 anni e non sono possibili (né consigliabili) sistemazioni a 3 letti" e che, nelle crociere effettuate a bordo delle più grandi e confortevoli imbarcazioni denominate "Magic Life", per i bambini fino a 12 anni, viceversa ammessi a bordo, è prevista una riduzione tariffaria.
Orbene, al società I Viaggi del Capitano, ha accettato la domanda di prenotazione del Psichedda, il quale del resto aveva precisato le specifiche esigenze del gruppo di viaggiatori e, nella conferma inviata all’agente di viaggi, in data 11 luglio 2000, la circostanza che tra i componenti del gruppo medesimo vi erano dei bambini risulta essere stata comunicata, per cui appare ragionevole l’affidamento degli attori sull’esecuzione del contratto con il tour operator.
La stessa convenuta, nella comparsa di costituzione, ammette "un errore nella elaborazione del programma di viaggio e delle relative prenotazioni" il che vuol dire in buona sostanza, per la organizzazione della vacanza, aver preso un impegno contrattuale che non poteva, poi, essere eseguito essendo esclusa la possibilità che il capitano dell’imbarcazione messa a disposizione dei croceristi, il 3 agosto 2000, a Bodrum, consentisse l’imbarco della bambina in tenera età.
Di conseguenza, non avendo la società convenuta neppure dedotto la responsabilità del venditore del “pacchetto turistico” irrilevante diventa l’accertamento – ai fini della decisione – di eventuali incomprensioni tra gente di viaggio e tour operator ovvero del mancato rispetto, da parte del primo, delle prescrizioni contenute nel catalogo di quest’ultimo.
Dalla suindicata documentazione si ricava che il contenuto del contratto dedotto in giudizio, e cioè il "pacchetto turistico" venduto agli attori, comprendeva il volo aereo, il soggiorno in alcune località della Turchia, il noleggio di due autovetture per i trasferimenti e la crociera di cui si discute che, come già detto, non è stata fruita da alcuno dei componenti del gruppo di turisti.
Il rifiuto della proposta di una soluzione alternativa – pur sempre in caicco –offerta dalla convenuta con fax del 5 agosto 2000, in atti, non può ritenersi contrario a buona fede comportando comunque una variazione essenziale del viaggio dedotto in contratto e, dunque, una nuova manifestazione di volontà da parte degli interessati con efficacia, peraltro, transattiva (cfr. lettera di denuncia di sinistro – in data 30.08.2000 – del tour operator alla Levante Assicurazioni s.p.a.).
Una lettura dell’art. 9 delle condizioni generali riportate nell’ultima pagina del catalogo volta a limitare la responsabilità del professionista in caso di inadempimento, condurrebbe inevitabilmente alla declaratoria di nullità della pattuizione, ai sensi dell’art. 1469 quinquies, n. 1 e n. 2, c.c. in quanto limitativa delle azioni poste a tutela del consumatore.
Non appaiono, invece, condivisibili le doglianze degli attori in ordine alla diversa tipologia delle autovetture messe a disposizione per il trasferimento da una località all’altra essendo il mezzo di trasporto offerto (Renault 9) del tutto indicativo e, dunque, fungibile con equipollente.
A causa dell’inesatto adempimento del tour operator gli attori ne hanno richiesto la condanna al risarcimento del danno da
Per la verità nella normativa che disciplina la materia (CCV firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, D.lgs. n. 111/95) nulla si dice del danno da vacanza rovinata e nel nostro ordinamento contrattuale non trova alcun espresso riconoscimento,m anzi è da escludere alla luce del disposto dell’art. 2059 c.c.
Vero è però, che la risarcibilità di tale forma di danno è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di merito sin dal 1987 e da ultimo anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma 23 giugno 2003, G.U. Caliento, causa Patti Salvatore ed altri c. Club Mediterraneè s.a., inedita).
La nota sentenza della Corte di Giustizia CE, VI Sezione 12 marzo 2002 (causa C-168/00) offre ulteriori argomentazioni a sostegno della suindicata soluzione della questione che va, senza riserve, seguita.
Pertanto, agli attori può senz’altro essere riconosciuto il diritto di ripetere la somma corrispondente alla quota di partecipazione della crociera (Lire 865.000 x 9 = 7.785.000), mentre nulla è dovuto per le spese di soggiorno in quanto non v’è prova della impossibilità di un rientro anticipato in Italia e, dunque, della asseritamene forzata permanenza in Turchia; la somma deve essere rivalutata secondo gli indici ISTAT (coeff. 1.0526 Anno 2000) in quanto debito di valore e sulla stessa spettano gli interessi legali dalla domanda.
A titolo di risarcimento del disagio determinato dal disservizio, imputabile a colpa del tour operator ed indubbiamente prevedibile, provocato dalla non integrale esecuzione del contratto (cfr. art. 19, D.lgs. n. 111/95), appare equo liquidare agli attori, che pure hanno fruito di una parte della vacanza di cui al contratto, con valutazione all’attualità, necessariamente ispirata ai criteri di cui all’art. 1226 c.c. e che tiene conto anche del costo del pacchetto e della condotta posta in essere dalla società convenuta nel corso dell’intero rapporto, al somma di Lire 1.000.000 = per ciascun componente il gruppo, oltre gli interessi legali dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in considerazione del non integrale accoglimento della domanda, sono per un terzo compensate tra le parti.
P.Q.M
Accoglie, per quanto di ragione, la domanda e,accertata la responsabilità de I Viaggi Del Capitano in liquidazione s.r.l., per la mancata fruizione della crociera dedotta in contratto, condanna la società al risarcimento dei danni in favore degli attori sopra indicati, agenti in proprio e/o nella qualità, liquidati in complessivi Euro 8.668,73 (Lire 16.785.000), oltre interessi legali dal 20 dicembre 2000 al soddisfo;
condanna, altresì, la società convenuta alla rifusione di due terzi delle spese di giudizio sostenute dagli attori, liquidate per l’intero, in complessive Euro 1.919,64 di cui Euro165,64 per spese, Euro 753,80 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, compensato il residuo tra le parti.