L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 dicembre 2009;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Perel Afragola S.r.l. (di seguito, PerelAfragola), società con sede a Napoli, svolge attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi elettronici e accessori. La società ha realizzato, in base all’ultimo bilancio disponibile, ricavi per circa 5 milioni di euro, registrando un risultato negativo di circa 360.000 euro al lordo delle imposte.
2. Electronic Partner Italia S.r.l. (di seguito, EP Italia), società con sede ad Assago (MI) appartenente al gruppo tedesco ElectronicPartner con sede a Düsseldorf, attivo nel commercio di elettrodomestici in diversi Paesi europei, direttamente e attraverso una rete di circa 5.000 piccole e medie imprese commerciali affiliate. La società, cui sono affiliati circa 455 esercizi commerciali, ha realizzato, in base all’ultimo bilancio disponibile, ricavi per circa 38 milioni di euro, registrando un risultato negativo di circa 5,5 milioni di euro al lordo delle imposte.
II. LE PRATICHE COMMERCIALI
3. Il procedimento concerne l’accertamento della presunta scorrettezza di due distinte pratiche commerciali poste in essere nel 2008 e nel 2009 dalle società PerelAfragola e EP Italia nella qualità di professionisti ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, mediante predisposizione e diffusione di volantini pubblicitari.
4. La prima pratica A) riguarda un volantino diffuso da PerelAfragola nel 2008, presso il proprio punto vendita a marchio “MediMax” del centro commerciale “Le Porte di Napoli” di Afragola, in provincia di Napoli, contenente sulla prima pagina il claim principale scritto a caratteri cubitali “SOTTO COSTO”, cui segue nella parte sottostante l’indicazione “promo valida dal 04 al 24/07” con caratteri meno grandi ma ancora di dimensione rilevante e maggiore di quella utilizzata per le descrizioni dei prodotti contenuti nel volantino. In verticale, sul lato sinistro della stessa pagina e in caratteri grafici di dimensione estremamente ridotta, incomparabilmente minore rispetto a quelli del claim principale, viene specificato “Per i prodotti OFFERTI IN SOTTOCOSTO, promozione valida dal 04 LUGLIO al 13 LUGLIO 2008”.
5. La seconda pratica B) si riferisce invece al volantino diffuso da PerelAfragola nel 2009, recante in alto sulla prima pagina, il claim principale scritto a caratteri cubitali “I Maxi Sconti dell’estate” e a piè di pagina, in piccolo, la dicitura “Promozione valida dall’8 luglio al 26 luglio 2009”. Il medesimo volantino veniva diffuso anche via internet sul sito www.medimax.it di proprietà di EP Italia.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
a) L’iter del procedimento
6. Sulla base di informazioni acquisite ai fini dell’applicazione del Codice del Consumo, in data 16 luglio 2009, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, è stato comunicato alle società PerelAfragola ed EP Italia l’avvio del procedimento istruttorio, in relazione alla possibile scorrettezza delle due pratiche, in violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo.
7. Nella comunicazione di avvio sono state richieste ai professionisti informazioni in merito a: i rapporti fra EP Italia e le singole imprese che operano sotto il marchio “MediMax”; il ruolo dei soggetti coinvolti nei processi di decisione e di realizzazione di una promozione nei punti vendita operanti sotto il marchio “MediMax”; le modalità seguite per la realizzazione dei volantini pubblicitari recanti il marchio “MediMax” pubblicati anche sul sito internet www.medimax.it, con particolare riferimento alla definizione della veste grafica e alla determinazione del rilievo da attribuire alla indicazione della durata dell’offerta pubblicizzata.
8. Sia EP Italia che PerelAfragola hanno inviato memorie (con relativi allegati) pervenute rispettivamente in data 8 e 14 settembre 2009.
9. In data 30 ottobre 2009 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento. Successivamente, EP Italia ha inviato una seconda memoria, pervenuta in data 4 novembre 2009.
10. In data 9 novembre 2009, è stato richiesto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
b) Le evidenze acquisite
11. Dalle risultanze istruttorie si evince che l’utilizzo del marchio “MediMax è stato concesso a PerelAfragola dalla società EP Italia, appartenente al gruppo tedesco ElectronicPartner; la stessa, infatti, svolge sul territorio italiano attività di affiliazione commerciale, in qualità di “Franchisor” ai sensi della legge n. 129/04, di imprese operanti nel settore della distribuzione commerciale di elettrodomestici, concedendo, fra l’altro, l’uso del marchio “MediMax”, registrato a livello internazionale, e mettendo loro a disposizione il proprio know-how, il sistema informativo “intranet” per l’acquisto della merce, le piattaforme logistiche territoriali, il marketing “direzionale”, gli eventuali corsi di formazione, la pubblicità nazionale e gli acquisti della merce centralizzati a prezzi concorrenziali, in virtù degli accordi di “centrale”, stipulati anno per anno con i grandi fornitori.
12. PerelAfragola aderisce come “Franchisee” alla rete di grande distribuzione specializzata a marchio MediMax in base al contratto di affiliazione (intitolato “Contratto di Franchising MediMax”), il quale prevede l’obbligo del Franchisee a partecipare a tutte le iniziative promozionali nazionali e locali della rete, a utilizzare a tal fine esclusivamente il materiale predisposto dal Franchisor EP Italia e a rispettare l’apposito formato stabilito proprio dal Franchisor anche per eventuali iniziative locali.
13. In merito alla decisione e alla realizzazione dei volantini pubblicitari recanti il marchio “MediMax”, PerelAfragola ha dichiarato che gli stessi sono “decisi, predisposti, impaginati e realizzati” da EP Italia, cui restano ascrivibili “l’impostazione, il lay out, l’impaginazione, la rifinitura e la stampa del volantino”. PerelAfragola dichiara, inoltre, che – in ossequio alle regole di affiliazione – deve comunicare a EP Italia unicamente quanto attiene alla “personalizzazione locale” dei prezzi e degli articoli in vendita, limitandosi ad indicare alcuni prodotti da inserire e i relativi prezzi.
14. EP Italia ha precisato, in merito ai messaggi pubblicitari presenti sul sito www.medimax.it di sua proprietà, che i volantini pubblicati sul sito sono quelli realizzati con la procedura definita come "volantino nazionale", che comporta l’adozione del format unico con 1'indicazione dell'affiliato, il quale può richiedere modifiche circa le informazioni riportate sul retro del volantino e altri piccoli particolari.
c) Le argomentazioni difensive delle parti
15. EP Italia sostiene, in primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai volantini diffusi da Perel Afragola, la quale avrebbe ideato la campagna richiedendo la stampa dei volantini a EP Italia. Quest’ultima società non avrebbe dunque posto in essere le campagne e predisposto i relativi messaggi pubblicitari, avendo svolto un mero ruolo di “service” oltre ad avere concesso il marchio “MediMax”.
16. In merito al volantino intitolato “Sottocosto” di cui al punto II, lettera A), EP Italia precisa che lo stesso correttamente indica la durata della campagna promozionale (dal 4 al 24 luglio 2008) relativa ai prodotti contenuti nel volantino (ad esempio il cellulare Samsung), mentre la dicitura sottocosto è inserita per quei prodotti offerti a tali condizioni per i quali, a margine, viene precisato che il termine della campagna è fissato al 13 luglio 2008.
17. In merito al volantino intitolato “I Maxi Sconti dell’estate” di cui al punto II, lettera B), anch’esso richiamato nella comunicazione di avvio, EP Italia sostiene che “se è pur vero che il claim principale fa riferimento a maxi sconti valevoli nella stagione estiva, nella specificazione a margine è semplicemente prevista la durata temporale della campagna con l' indicazione dei pezzi e del sino ad esaurimento scorte”. In entrambe le fattispecie “il complesso generale del volantino e della campagna pubblicitaria evidenziano 1'assoluta buona fede” e “qualora vi fossero dei profili che seppur astrattamente potessero essere ricondotti alle norme asseritamene violate, tali violazioni non risulterebbero essere idonee a falsare in maniera apprezzabile le determinazioni economiche del consumatore”.
18. Con riferimento ai messaggi pubblicitari presenti sul sito www.medimax.it, EP Italia rileva che nel sito sono pubblicati solo i volantini relativi alle campagne nazionali per i quali è previsto un “format unico con 1'indicazione dell'affiliato, il quale potrà richiedere delle modifiche circa il retro e piccoli altri particolari”. La medesima rileva peraltro che “La diffusione del volantino alla clientela finale non appare di notevole portata. L'accesso da parte del consumatore finale è limitato in quanto è necessario che il medesimo si registri ed acceda al sito. Una volta entrato nel sito potrà digitare di quale esercizio commerciale (affiliato) intende valutare il volantino con le offerte per verificare nel dettaglio le promozioni”.
19. PerelAfragola sostiene che nei volantini in argomento sono “adeguatamente rispettate le norme e i principi in tema di trasparenza e correttezza nelle pratiche commerciali/pubblicitarie sancite dal Codice del Consumo, in quanto la proposta pubblicizzata risponde a verità ed è idoneamente rappresentata in maniera da escludere che un utente di sufficiente diligenza possa travisare i contenuti effettivi della stessa”.
20. In merito al volantino intitolato "Sottocosto" di cui al punto II, lettera A), PerelAfragola sostiene che “ben chiara è la distinzione operata tra le due coesistenti offerte relative: a) ai prodotti relativi all' offerta “Sotto Costo”, della durata complessiva di gg. 10 (normativamente corretta); (...) b) agli altri prodotti in promozione, ma non relativi all' Offerta "Sotto costo" ma a promozione della durata di gg. 20”. Solo il cellulare “Samsung”, effigiato nella pagina principale del volantino, sarebbe stato oggetto dell'offerta promozionale del tipo "b", per cui correttamente sopra l’immagine del prodotto sarebbe stata riportata la stampigliatura relativa alla durata dell’offerta “dal 4 al 24 luglio”, mentre gli altri prodotti si riferivano all'offerta sottocosto come correttamente indicato “nella zona grigio/scura recante l'intestazione e l' indicazione della promozione “Sotto Costo””.
21. In merito al volantino intitolato “I Maxi Sconti dell’estate” di cui al punto II B), PerelAfragola ritiene che “ictu oculi, non risultano ravvisabili elementi tali da far ritenere che vi sia stata una inidonea e/o insufficiente informazione del consumatore in ordine ad un elemento essenziale della promozione, quale la sua durata. Difatti qualsiasi consumatore, anche da una (seppur) sommaria lettura e visione del volantino de quo non potrebbe e non può non aver scorto immediatamente e con tutta evidenza la durata dell'offerta, puntualmente indicata, con caratteri chiari e ben leggibili, in calce allo stesso nonché di lato, unitamente al regolamento”.
22. EP Italia ha inoltre comunicato di avere modificato la veste grafica dei volantini, a partire da settembre 2009, attribuendo caratteri maggiorati alla indicazione della durata delle promozioni. Oltre a tale aspetto, il professionista ha anche dichiarato di essersi dotato di una procedura di controllo interno per 1'elaborazione dei volantini pubblicitari e dei messaggi in essi contenuti: ogni campagna pubblicitaria sarà valutata preventivamente, per quanto riguarda i profili di “compliance” del messaggio pubblicitario veicolato all'utenza finale, da un mini comitato interno dell'Azienda, composto da personale dell'ufficio marketing, direzione generale e area legale.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 9 novembre 2009 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha comunicato il proprio parere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e non ha rappresentato ulteriori esigenze istruttorie.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
a) La responsabilità di PerelAfragola di EP Italia
23. Se gli elementi acquisiti indicano la responsabilità del professionista PerelAfragola per la pubblicità riguardante le offerte che interessano il proprio punto vendita, avendo questo distribuito il volantino oggetto del procedimento nella provincia di Napoli, contrariamente a quanto asserito nelle memorie del professionista EP Italia, anche quest’ultimo va considerato responsabile per le pratiche commerciali oggetto del procedimento, in quanto svolge una funzione essenziale nella predisposizione delle comunicazioni pubblicitarie volte a reclamizzare le promozioni realizzate nei punti vendita delle imprese affiliate.
24. Come emerge dalla lettura del contratto di affiliazione (intitolato “Contratto di Franchising MediMax”), gli affiliati sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative promozionali della rete, nazionali e locali, nonché a utilizzare a tal fine esclusivamente l’apposito materiale predisposto da EP Italia e a rispettare l’apposito formato stabilito dallo stesso anche per eventuali proprie iniziative locali, circostanza confermata dalle dichiarazioni dell’altro professionista PerelAfragola.
25. EP Italia è, dunque, responsabile della definizione del formato dei volantini dei propri affiliati, con riferimento sia alla struttura sia al rilievo grafico attribuito a ciascuno degli elementi informativi in essi contenuti. Ciò vale anche per gli elementi informativi rimessi alla determinazione di ciascun affiliato. EP Italia è, inoltre, il soggetto che normalmente provvede alla stampa dei volantini stessi.
26. Tale ruolo di EP Italia come punto di riferimento decisionale e operativo per la realizzazione dei volantini pubblicitari diffusi dai singoli affiliati e dallo stesso professionista EP Italia sul proprio sito internet implica, pertanto, la sua responsabilità insieme a PerelAfragola per le pratiche commerciali oggetto del procedimento, i cui profili di scorrettezza attengono proprio alle indicazioni della durata dell’offerta mediante l’utilizzo di un risalto grafico molto ridotto e incomparabilmente minore rispetto a quello del richiamo pubblicitario principale che denomina la promozione e intitola i volantini.
b) L’ingannevolezza della pratica A)
27. Con riguardo alla pratica consistente nella diffusione del volantino relativo all’offerta intitolata SOTTO COSTO, contenuta nel claim principale scritto a caratteri cubitali nella prima pagina, va rilevato che la sottostante indicazione “promo valida dal 04 al 24/07” risulta ingannevole e idonea ad indurre in errore il consumatore circa la durata della promozione. Come emerso dalle risultanze istruttorie, tale dicitura si riferiva in realtà ad una diversa promozione abbinata dal professionista nello stesso volantino, senza tuttavia che tale abbinamento fosse chiaramente specificato e sufficientemente evidente.
28. La forma grafica adottata dal professionista per indicare l’effettiva durata della promozione sottocosto non è idonea a chiarire in modo adeguato e corretto la reale durata della stessa offerta in quanto riportata in verticale, sul lato sinistro della prima pagina con caratteri grafici di dimensione estremamente piccoli e incomparabilmente minori rispetto a quelli utilizzati sia per il claim principale relativo alla denominazione della promozione “SOTTOCOSTO”, sia per indicare la durata dell’altra promozione. Proprio le modalità grafiche scelte dal professionista per indicare la durata delle due promozioni non risultano sufficienti a chiarire al consumatore la durata delle stesse e soprattutto a non indurlo in errore sulla durata della promozione principale, quella “SOTTOCOSTO” enfatizzata nel volantino.
29. Sussiste, dunque, nel messaggio in esame, un profilo di ingannevolezza in merito al limite temporale dell’offerta, che integra una ipotesi di violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto
viene fornita ai consumatori un’informazione ingannevole con riferimento ad una caratteristica essenziale della promozione, la sua durata, idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
30. Non si riscontra, infine, da parte dei professionisti, il normale grado di attenzione nell’attenersi, nelle proprie comunicazioni commerciali, all’onere di completezza e chiarezza delle informazioni relative alle offerte proposte, allo scopo di consentire al pubblico dei consumatori di percepire in maniera completa e immediata i limiti temporali di validità delle promozioni.
c) La non ingannevolezza della pratica B)
31. Non si riscontra invece un profilo di ingannevolezza per la seconda pratica in quanto nel volantino relativo alla promozione “I maxi sconti dell’estate” veniva comunque indicata la durata dell’offerta promozionale, seppure con caratteri non aventi analoga evidenza grafica.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
32. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
33. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
34. Con riguardo alla gravità della prima violazione, viene in rilievo che l’erronea indicazione della durata si riferisce ad una promozione che ha un grande richiamo per i consumatori in relazione sia alla sua particolare convenienza, prezzi di vendita inferiori ai prezzi di acquisto, sia alla natura eccezionale della stessa, in ragione dei vincoli normativi previsti per effettuare tali promozioni.
35. Con riguardo alla capacità di penetrazione del messaggio, va tenuto conto che è stato diffuso sotto forma di volantino cartaceo nel solo ambito territoriale del punto vendita interessato, facente capo al professionista PerelAfragola, e che anche la sua diffusione su internet è stata mirata ai soli consumatori della zona.
36. Considerati tali elementi, unitamente alle condizioni economiche dei due professionisti, nonché alla modifica grafica dei volantini apportata a seguito dell’avvio dell’istruttoria, si ritiene di comminare:
alla società Perel Afragola S.r.l., per la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 € (diecimila euro);
alla società Electronic Partner Italia S.r.l., per la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 € (ventimila euro).
37. Considerato, altresì, che sussistono, nel caso di specie, circostanze aggravanti per la società Perel Afragola S.r.l. in quanto risulta già destinataria di provvedimenti di ingannevolezza in violazione del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, si ritiene di irrogare alla società Perel Afragola S.r.l. una sanzione pecuniaria determinata in misura pari a
15.0 € (quindicimila euro).
RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale di cui al punto II, lettera A) risulta scorretta, in quanto fornisce ai consumatori informazioni ambigue e confusorie con riferimento ad una caratteristica essenziale della promozione pubblicizzata;
RITENUTO, infine, che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), non risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo;
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Perel Afragola S.r.l. ed Electronic Partner Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalle società Perel Afragola S.r.l. ed Electronic Partner Italia S.r.l., non costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo;
c) che alla società Perel Afragola S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 15.000 € (quindicimila euro).
d) che alla società Electronic Partner Italia S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e d) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione
del provvedimento stesso.