Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico Dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3400/2014 R.G., decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.3.2015, avente ad oggetto: risarcimento danni da vacanza rovinata
TRA
D.G.A. e G.R., rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Barbara Vicedomini e Loredana Del Sorbo giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliati unitamente agli stessi in Pompei, Via S. Abbondio n. 157/c
ATTORI
E
B. S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Roberto Renno giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Napoli, Via Bellini n. 67
CONVENUTA
E
T.V.E.T.M.D.P. C. Sn.c., in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Margherita Bianco giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata unitamente allo stesso in Pompei alla Via Anastasio Rossi n. 54
CONVENUTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti, premesso che in data 16.1.2012 acquistavano un pacchetto turistico "tutto compreso" organizzato dal tour operator B. (per il loro viaggio di nozze, avente ad oggetto volo e soggiorno, nonché i trasferimenti per e dagli hotels), con partenza il 28.7.2012 e rientro il 19.8.2012 e che nel corso del predetto viaggi subivano una serie di disservizi che limitavano il godimento della vacanza, citavano in giudizio il tour operator e l'agenzia di viaggi venditrice T.V. al fine di sentirli condannare in solido tra loro alla restituzione della metà del prezzo pagato, al rimborso di quanto dagli stessi pagato in conseguenza dei disservizi subiti, nonché al risarcimento del danno da vacanza rovinato dagli stessi patito.
Con comparsa del 29.10.2014 si costituiva in giudizio la B. s.r.l. la quale, in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, nel contestare in toto la domanda ne chiedeva conseguentemente il rigetto.
Costituitisi in giudizio in data 4.11.2014, anche la T.V.E.T. chiedeva il rigetto della domanda valutandola infondata.
Alla prima udienza del 24.11.2014 il G.I. si riservava sulla preliminare eccezione di prescrizione avanzata dalla convenuta B. s.r.l. e con ordinanza del 5.1.2015 rinviava la causa per la discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione avanzata dalla convenuta T.V.E.T. e relativa alla dedotta improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, non rientrando la causa in oggetto tra le materie elencate dall'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, per le quali è contemplata l'obbligatorietà della mediazione civile e commerciale.
Sempre in via preliminare va, invece, affrontata la questione relativa all'eccepita prescrizione del diritto azionato e volto al risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Difatti, la convenuta B. s.r.l. nei propri scritti difensivi ha sollevato l'eccezione di prescrizione avendo gli attori azionato il dedotto diritto oltre il termine di un anno dal rientro dalla vacanza in questione.
Ciò premesso, l'eccezione è fondata e va, pertanto, accolta dovendo trovare applicazione, con riferimento all'azione di risarcimento del "danno da vacanza rovinata" (così come di tutti i danni alla persona "non corporali"), il termine di prescrizione annuale previsto dall'art. 45 del Codice del Turismo.
Sul punto giova, invero, evidenziare che la prevalente giurisprudenza, le cui conclusioni sono condivise da questo giudice, ha ritenuto che il legislatore comunitario abbia voluto riferirsi, nei commi precedenti al 5 (dell'art. 5 direttiva 90/314/CE), ai soli danni corporali, con la conseguenza che il danno da vacanza rovinata, il quale pur attenendo alla persona, non può definirsi "corporale" secondo la terminologia utilizzata nella direttiva, in quanto consiste in un mero disagio psicologico, deve essere ricondotto ai danni di cui al comma 5 ed è quindi soggetto al più breve termine prescrizionale previsto dall'art. 45 del codice del Turismo (in tal senso, Tribunale di Genova, 5 maggio 2008 , n. 1837, Tribunale di Trani, 27 settembre 2007, Tribunale di Verbania, 23 aprile 2002, Tribunale di bari, 8 agosto 2000, Giudice di Pace di Acquaviva Fonti, 5 febbraio 2007, n. 22).
In relazione al profilo concernente il termine di prescrizione entro il quale far valere il diritto al risarcimento va evidenziato che se da un lato si pone il pensiero di quanti ritengono che il danno da vacanza rovinata rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 44 del cod. turismo, a tenore del quale il "danno derivante alla persona" dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni decorrenti dal rientro del viaggiatore nel luogo di partenza; dall'altro, si colloca invece il diverso orientamento secondo il quale il pregiudizio patito dal turista sarebbe ascrivibile ai "danni diversi da quelli alla persona" compendiati dal successivo art. 45 cod. Turismo, e sottoposti al più breve termine prescrizionale di un anno. E' proprio quest'ultimo indirizzo, d'altronde maggioritario, a meritare accoglimento, in quanto il contrapposto orientamento sembra muovere da un equivoco di fondo, determinato dall'imprecisione terminologica con cui è stato recepito il disposto dell'art. 5 dir. n. 90/314/Cee. Per comprendere appieno le motivazioni di tale spunto critico, si osservi come la disposizione appena citata si riferisca tanto ai danni derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni (art. 5, comma 5) e come, evidentemente, il legislatore comunitario abbia inteso ricomprendere tra questi ultimi - in quanto non incidenti sulla sfera fisica del turista - il danno da vacanza rovinata. Sennonché, il legislatore interno, invece di riportare la distinzione tra danni sofferti senza ulteriori specificazioni e pregiudizi diversi da quelli attinenti alla sfera fisica del viaggiatore, ha proceduto alla suddivisione tra "danni alla persona", disciplinati dall'art. 44 cod. turismo, e "danni diversi da quelli alla persona", contemplati dal successivo art. 45 del codice di settore, impiegando espressioni di diverso e più ampio significato rispetto a quelle presenti nella normativa Europea. Infatti, in sede di recepimento, la chiara locuzione "danni diversi da quelli corporali" è stata sostituita dalla diversa espressione "danni diversi da quelli alla persona" ed è per questo motivo che - rientrando senza alcun dubbio il danno da vacanza rovinata nell'ambito dei danni alla persona - parte degli interpreti ha ritenuto ad esso inapplicabile il termine prescrizionale di un anno previsto dall'art. 45 cod. turismo proprio per i pregiudizi diversi da quelli alla persona. Pur tuttavia, come detto, tale conclusione sembra da respingere, in quanto, alla luce di una corretta interpretazione della normativa di derivazione Europea, deve piuttosto ritenersi che l'art. 44 cod. turismo, laddove si riferisce ai danni alla persona, sia applicabile ai pregiudizi che colpiscono la sfera fisica del turista (si pensi al danno biologico), mentre l'art. 45 cod. turismo debba trovare applicazione a fronte di un nocumento che, pur interessando la persona del turista, non si risolva in una lesione della sua integrità corporale. La predetta linea ermeneutica si rivela del resto ossequiosa rispetto a quanto statuito dalla Corte di Giustizia CE.
Alla stregua di siffatte considerazioni deve concludersi che l'azione di cui alla presente controversia soggiace al termine prescrizionale di cui all'art. 45 cod. turismo e, dunque, di un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
Orbene, essendo gli istanti rientrati nel luogo di partenza in data 18.8.2012 ed essendo stato l'atto di citazione notificato agli odierni convenuti solo in data 9/11.6.2014, dunque, ben oltre il termine di prescrizione annuale sancito dalla norma richiamata, l'azione di risarcimento danni avanzata dagli attori non può che dichiarasi prescritta.
In considerazione delle questioni trattate, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) Rigetta la domanda dell'attrice per intervenuta prescrizione del relativo diritto;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, il 16 marzo 2015.
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2015.