Questioni di regimi patrimoniali tra coniugi

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FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

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Family Law – Matters of matrimonial property regimes


*mandatory input

Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2

Le domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività a norma dell'accordo 44, paragrafo 1, e le impugnazioni avverso le decisioni in merito a tali domande a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, devono essere presentate presso i tribunali municipali.

Gli organi giurisdizionali competenti sono:

tutti i tribunali municipali ai sensi della legge sulle giurisdizioni e le sedi dei tribunali (Narodne novine (NN, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia) n 128/14).

Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50

La legge applicabile in Croazia non contempla un meccanismo in virtù del quale, ai fini dell'articolo 50, sia possibile impugnare una decisione relativa a un mezzo di ricorso, vale a dire che non vi sono ulteriori gradi di giudizio.

Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2

In Croazia i tribunali municipali sono competenti a trattare procedimenti di volontaria giurisdizione e procedimenti relativi all'esecutività ai sensi della legge sugli organi giurisdizionali (NN nn. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18126/19130/20). Pertanto, a norma della legislazione nazionale applicabile in Croazia, non esistono altre autorità competenti o professionisti dell'ambito giudiziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, aventi competenza in materia di regime patrimoniale fra coniugi, che esercitino le funzioni giudiziarie o agiscano in virtù di una delega di potere da parte di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di questa.

Ultimo aggiornamento: 14/03/2024

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