Può accadere che il procedimento sia così lento da scoraggiare il ricorrente che teme che il debitore possa approfittarne e avvalersi di diversi espedienti giuridici per sottrarsi ai creditori prima che la sentenza sia effettivamente pronunciata. Ad esempio il debitore potrebbe dichiarare il fallimento o trasferire i propri beni. In questa situazione, è nell'interesse del ricorrente chiedere al giudice di disporre misure provvisorie.
Con l'ordinanza europea di sequestro conservativo (EAPO), il giudice di un paese dell'UE può congelare i fondi presenti sul conto bancario di un debitore domiciliato in un altro paese dell'UE. La procedura può essere utilizzata solo per i casi transfrontalieri, nei quali il giudice che esegue la procedura o il domicilio del creditore deve essere in uno Stato membro diverso da quello nel quale il conto è detenuto.
Il giudice può ordinare misure provvisorie o cautelari sui beni del debitore, il cui scopo è anticipare di un dato periodo la sentenza definitiva nel merito, per garantirne la successiva esecuzione.
Vi sono comunque differenze piuttosto consistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda i presupposti necessari affinché il giudice ordini tali misure.
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