Salta al contenuto principale

Sequestro dei beni durante un giudizio nei paesi dell'UE

Flag of Croatia
Croazia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Quali sono i vari tipi di provvedimenti?

La legge sull'esecuzione forzata (Ovršni zakon), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (Narodne novine), nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17 E 131/20), ("legge sull'esecuzione forzata") prevede, alla terza sezione, intitolata "Garanzia" (Osiguranje), le misure seguenti:

  • garanzia con costituzione obbligatoria di un diritto di ipoteca su beni immobili - titolo 28;
  • garanzia giudiziaria e notarile sotto forma di pegno o ipoteca basati su un accordo delle parti - titolo 29;
  • garanzia giudiziaria e notarile mediante trasferimento della proprietà di beni e trasferimento di diritti - titolo 30;
  • garanzia con esecuzione preliminare - titolo 31;
  • garanzia mediante provvedimenti preliminari - titolo 32;
  • provvedimenti provvisori - titolo 33.

Conformemente alla legge sull'esecuzione forzata solo i provvedimenti definiti tali a norma di questa o di altre leggi possono essere ordinati come misure cautelari. Tali misure non sono applicabili ai beni e i diritti che, in base alla legge sull'esecuzione forzata, non possono essere oggetto di provvedimenti esecutivi, se non diversamente previsto dalla legge.

2 Quali sono le condizioni per l’adozione di tali provvedimenti?

2.1 La procedura

Quale provvedimento (di lungo termine) per la garanzia obbligatoria dei crediti, la Legge sull'esecuzione forzata consente la garanzia mediante costituzione di un diritto di ipoteca o di pegno su beni immobili e mobili (ad esempio, crediti pecuniari, parte del reddito - stipendi, pensioni, ecc.- conti bancari, titoli e azioni) e la garanzia mediante trasferimento della proprietà di beni e il trasferimento di diritti Le garanzie mediante costituzione di un diritto di ipoteca o di pegno (diritto di ipoteca o di pegno significa trattenere i beni di una parte fino all'estinzione del debito che li riguarda) possono essere volontarie o obbligatorie, mentre le garanzie mediante trasferimento della proprietà di un bene o trasferimento di diritti possono essere solo di natura volontaria nell'ambito di un procedimento dinanzi a un giudice o a un notaio.

Le altre misure disciplinate dalla legge sull'esecuzione forzata sono la garanzia mediante esecuzione preliminare e le garanzie mediante provvedimenti preliminari e provvisori. Solo un giudice può rendere obbligatori tali provvedimenti, su richiesta di una parte o d'ufficio (ossia di propria iniziativa).

Gli organi giurisdizionali locali (općinski sudovi) sono competenti a ordinare e attuare provvedimenti di garanzia, ad eccezione dei casi in cui la competenza è attribuita per legge ad altri giudici. I tribunali commerciali (trgovački sudovi) sono invece competenti a ordinare e attuare provvedimenti di garanzia nei casi di cui hanno competenza per ordinare l'esecuzione.

Per quanto concerne l'emissione e l'attuazione di provvedimenti di garanzia d'ufficio, ha competenza l'organo giurisdizionale competente a decidere sull'istanza del richiedente, se non diversamente previsto dalla legge.

Le decisioni sulle istanze per le garanzie di crediti pecuniari mediante costituzione obbligatoria di un diritto di ipoteca su un bene immobile sono di competenza dell'organo giurisdizionale che tiene il relativo registro fondiario, ossia quello in cui deve essere effettuata l'iscrizione, in linea con il titolo esecutivo che determina il credito pecuniario. Obiettivo di questo provvedimento è assicurare, con l'iscrizione nel registro, una garanzia per il credito pecuniario mediante costituzione di un diritto di ipoteca sull'immobile. L'effetto prodotto dall'iscrizione dell'ipoteca è che l'esecuzione sull'immobile può esser fatta valere anche nei confronti di un terzo che acquisisce la proprietà in seguito.

Al fine di garantire un credito pecuniario, il giudice può ordinare la garanzia giudiziaria del credito mediante costituzione di un pegno per determinati beni, basata su un accordo tra le parti, su richiesta congiunta del richiedente e del convenuto. L'organo giurisdizionale con la competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze per la garanzia dei crediti pecuniari del richiedente sui beni e diritti del convenuto e per l'attuazione della garanzia è stabilita applicando come opportuno le disposizioni della legge sull'esecuzione forzata in materia di competenza giurisdizionale territoriale degli organi giurisdizionali nei procedimenti di esecuzione per la riscossione di crediti pecuniari (su determinati tipi di beni oggetto di esecuzione). L'accordo delle parti sull'esistenza del credito e sulla relativa scadenza nonché il loro consenso sulla garanzia del credito mediante costituzione di un diritto di ipoteca sono iscritti nei verbali dell'organo giurisdizionale. L'accordo firmato ha forza di transazione giudiziaria.

La garanzia notarile di un credito pecuniario mediante costituzione di un pegno o di un'ipoteca in base a un contratto tra le parti è possibile se basata su un accordo tra creditore e debitore, redatto sotto forma di atto notarile o atto privato legalizzato, che riporta anche la dichiarazione del consenso dato dal debitore alla costituzione di una garanzia reale su alcuni dei suoi beni.

La garanzia giudiziaria mediante trasferimento della proprietà di beni e trasferimento di diritti è possibile in base a un accordo tra le parti sul trasferimento di proprietà (di determinati beni del convenuto nei confronti del richiedente ai fini della garanzia dello specifico credito pecuniario del richiedente) o sul trasferimento di alcuni diritti del convenuto (al richiedente per le stesse finalità), inserito nel verbale dell'udienza. Possono essere garantiti anche crediti futuri. L'accordo produce gli stessi effetti di una transazione giudiziaria. La competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze per la garanzia dei crediti pecuniari mediante il trasferimento della proprietà di beni e il trasferimento di diritti è stabilita applicando come opportuno le disposizioni della legge sull'esecuzione forzata in materia di competenza territoriale nei procedimenti di esecuzione in relazione ai crediti pecuniari su singoli tipi di beni oggetto di esecuzione.

La garanzia notarile mediante trasferimento della proprietà di oggetti e trasferimento di diritti, oppure trasferimento di azioni, quote o partecipazioni in una società, è possibile in base a un accordo tra il creditore e il debitore, redatto sotto forma di atto notarile o atto privato legalizzato. La designazione del notaio autorizzato a intraprendere singoli provvedimenti di garanzia è determinata dalle norme sulla sede legale e sulla competenza territoriale dei notai.

Per quanto concerne le decisioni sulle istanze di esecuzione preliminare e la loro attuazione, la competenza territoriale è attribuita all'organo giurisdizionale che sarebbe competente per l'esecuzione secondo uno strumento esecutivo. La garanzia mediante esecuzione preliminare è ordinata e attuata da un giudice. Basandosi su una sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento civile, il giudice ordina l'esecuzione preliminare per stabilire la garanzia di un credito non pecuniario, che non può essere garantito mediante iscrizione preliminare nel registro pubblico, se il creditore esecutivo dimostra che esiste un rischio probabile, dovuto alla proroga dell'esecuzione sino al momento in cui la sentenza acquisisce efficacia giuridica, che l'esecuzione sia resa impossibile o molto più difficile, e se fornisce garanzie per il danno che il debitore esecutivo potrebbe subire a causa dell'esecuzione.

La competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze per la definizione di una garanzia mediante provvedimenti preliminari e per l'attuazione degli stessi spetta al giudice che sarebbe competente per l'esecuzione in base allo strumento esecutivo con cui è stata proposta la garanzia. Il requisito per la predisposizione di provvedimenti preliminari è la dimostrazione, da parte del richiedente, del rischio probabile che, senza tali provvedimenti, sarebbe impossibile o molto più difficile garantire il soddisfacimento del credito. In alcuni casi, il giudice può subordinare il provvedimento preliminare alla condizione che sia fornita una garanzia per i danni che il convenuto potrebbe subire dalla predisposizione del provvedimento stesso. Nelle decisioni giudiziarie motivate che dispongono un provvedimento preliminare devono essere indicati, fra l'altro, il valore del credito per cui si provvede a garanzia, inclusi gli interessi e le spese, il provvedimento utilizzato a garanzia e la durata della disposizione (non oltre 50 giorni dal soddisfacimento delle condizioni per l'esecuzione).

Prima di avviare un procedimento civile o altri procedimenti giudiziari riguardo a un credito garantito, la competenza territoriale a pronunciarsi sulle istanze di provvedimenti provvisori è attribuita all'organo giurisdizionale che sarebbe competente a decidere delle istanze cui dare esecuzione. Per quanto concerne l'attuazione dei provvedimenti provvisori ha competenza territoriale il giudice che sarebbe competente per l'attuazione dell'esecuzione. Dopo l'istituzione del procedimento, è competente a decidere delle istanze per le garanzie mediante provvedimenti provvisori il giudice dinanzi al quale è stato avviato il procedimento. Ove giustificato dalle circostanze di un caso, è possibile presentare un'istanza all'organo giurisdizionale che ha competenza territoriale per attuare procedure di esecuzione. Il giudice competente a decidere su un'istanza di esecuzione in base a uno strumento esecutivo elaborato nell'ambito di un procedimento amministrativo è competente a decidere anche sulle istanze per l'applicazione di misure provvisorie al termine del procedimento. Le misure provvisorie sono ordinate dal giudice in seguito a un'istanza proposta dinanzi all'organo giurisdizionale oppure durante un procedimento giudiziario o amministrativo e si applicano dal termine del procedimento sino all'esecuzione. Le sentenze che dispongono misure provvisorie hanno forza di mandati di esecuzione. I tipi di provvedimenti provvisori dipendono dalla natura pecuniaria o meno del credito garantito dal provvedimento stesso. Il tribunale può ordinare diversi provvedimenti provvisori, se necessario, a seconda delle circostanze del caso.

Vincoli, diritti o divieti su beni mobili, quote, azioni o partecipazioni sono iscritti in base a una decisione giudiziaria, cioè a un atto notarile o a un atto privato legalizzato nel registro dei crediti dei creditori soggetti a garanzia giudiziaria e notarile, il registro dei pegni e delle ipoteche (Upisnik založnih prava) custodito presso l'Agenzia finanziaria, che contiene una banca dati unica di vincoli, diritti o divieti, mentre l'iscrizione di ipoteche o le modifiche a diritti di proprietà immobiliari sono registrate nei registri immobiliari.

2.2 Le principali condizioni

Nelle ordinanze di garanzia mediante costituzione obbligatoria di un diritto di garanzia reale su un bene immobile, il giudice decide sulle istanze di garanzia dei crediti pecuniari tenendo conto dello strumento esecutivo in base al quale è stato accertato il credito pecuniario. Non esistono requisiti specifici relativi alle ordinanze di garanzia e il giudice, in base all'istanza, ordina la garanzia e iscrive il diritto di pegno o ipoteca del richiedente sull'immobile iscritto nel registro fondiario, indicando l'esecutività del credito. Se il convenuto non è iscritto nel registro fondiario quale proprietario dell'immobile, il richiedente deve presentare, unitamente alla proposta, un atto idoneo all'iscrizione del diritto di proprietà del convenuto.

Al fine di fornire garanzie per il credito pecuniario del richiedente mediante costituzione di un pegno o di un'ipoteca su determinati beni oggetto di garanzia, il richiedente e il convenuto possono chiedere al giudice, di comune accordo, di ordinare e di attuare, a favore del richiedente, ad esempio, la registrazione di una garanzia reale sugli immobili, sui beni mobili, sui crediti pecuniari e su altri oggetti e diritti del convenuto, oppure possono giungere a un simile accordo redigendo un atto notarile o un atto privato legalizzato, inclusa la dichiarazione del consenso dato dal debitore alla costituzione di una garanzia reale su alcuni dei suoi beni. L'atto giudiziario, l'atto notarile o l'atto privato legalizzato sottoscritto hanno forza di transazione giudiziaria per la persona che ha acconsentito alla costituzione di una garanzia reale su un suo bene o diritto. Ai fini della riscossione di un credito garantito, tali atti possono essere utilizzati per proporre direttamente l'esecuzione nei confronti di un terzo in relazione al bene per il quale è stata ottenuta una garanzia reale finalizzata a garantire un credito.

Le parti possono trasmettere al giudice una richiesta congiunta per inserire nel processo verbale dell'udienza l'accordo raggiunto sul trasferimento della proprietà di taluni beni del convenuto al richiedente, per prevedere una garanzia per uno specifico credito pecuniario del creditore o per trasferire uno specifico diritto del convenuto al richiedente a tal fine. Possono essere garantiti anche crediti futuri. In questo caso deve essere sottoscritto un accordo sotto forma di atto notarile o atto privato legalizzato. L'accordo deve contenere una disposizione sulla scadenza del credito, nonché su come sarà determinata. I debitori garantiti possono anche essere persone nei cui confronti il richiedente non ha alcun credito oggetto di garanzia, ossia un terzo che consenta la garanzia di un credito secondo questa modalità. L'accordo può inoltre applicarsi alla garanzia di crediti non pecuniari. Tuttavia, in questo caso nell'accordo occorre specificare il valore pecuniario del credito. Il credito deve essere specificato o definibile. L'accordo può includere una dichiarazione di consenso del convenuto con cui questi consente al richiedente di chiedere direttamente, nei modi indicati nel verbale, un'esecuzione nei suoi confronti, ai fini della rinuncia all'oggetto della garanzia dopo la scadenza del credito garantito. Il verbale in cui è riportata la dichiarazione costituisce uno strumento esecutivo. Quando la proprietà di beni immobili iscritti nel registro fondiario viene trasferita per mezzo dell'accordo, quest'ultimo deve includere la dichiarazione del convenuto con cui egli acconsente al trasferimento diretto nel registro fondiario conformemente all'accordo e conferma che, con l'iscrizione nel registro fondiario, la proprietà dell'immobile verrà trasferita al richiedente, nonché una nota circa il fatto che il trasferimento è finalizzato a garantire un credito specifico del richiedente. Salvo diversa disposizione, il convenuto può continuare a utilizzare il bene la cui proprietà è stata trasferita al richiedente, vale a dire che può continuare a esercitare il diritto trasferito al richiedente, mentre quest'ultimo può, alla scadenza del credito, vendere la proprietà o il diritto trasferitogli o gravare il bene con ipoteca.

Per le garanzie di crediti pecuniari è possibile prevedere una garanzia mediante provvedimento preliminare basato su una decisione di un organo giudiziario o amministrativo ancora priva di efficacia giuridica oppure su una risoluzione raggiunta dinanzi a un organo giudiziario o amministrativo o su una decisione o un atto notarile, qualora il credito determinato nella risoluzione o nella decisione non sia ancora giunto a scadenza. Tenendo conto di tali atti, il giudice ordina un provvedimento preliminare qualora il creditore garantito riesca a dimostrare che sussiste un rischio probabile che, senza una garanzia, sia impossibile o molto più difficile ottenere il soddisfacimento del credito. Il rischio è considerato probabile se l'ordinanza del provvedimento preliminare è stata proposta in seguito a un'ingiunzione di pagamento o un atto di esecuzione fondati su un atto autentico rilasciato in linea con gli atti pubblici o gli atti legalizzati da un notaio, una cambiale o un assegno oggetto di obiezioni sollevate in tempo utile, una sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale su un ricorso in materia di diritto patrimoniale sottoponibile a un nuovo processo, una decisione da far eseguire all'estero, una sentenza fondata su un'ammissione contro cui è stato presentato ricorso, una transazione conclusa dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'autorità amministrativa, se il credito determinatovi non è ancora giunto a scadenza ed è contestata nelle modalità previste dalla legge; una decisione o un atto notarile, se il credito determinatovi non è ancora giunto a scadenza ed è contestato nelle modalità previste dalla legge. Se il convenuto dimostra che il rischio non sussiste o è venuto meno, il giudice respingerà l'istanza di garanzia mediante provvedimento preliminare, ossia revoca uno specifico provvedimento preliminare e sospende il procedimento.

Le garanzie mediante provvedimenti provvisori possono essere proposte dinanzi all'organo giurisdizionale o durante un procedimento giudiziario o amministrativo e si applicano dal termine del procedimento sino all'esecuzione. In un'istanza per la concessione di un provvedimento provvisorio, il richiedente deve presentare una richiesta in cui è tenuto a indicare con precisione il credito che intende garantire, definire il tipo di provvedimento voluto e la durata dello stesso, nonché, se necessario, precisare i tipi di garanzia con cui si deve dare esecuzione obbligatoria al provvedimento provvisorio e l'oggetto della garanzia. L'istanza deve contenere un'indicazione dei fatti su cui si fonda la richiesta di ordinanza di un provvedimento provvisorio e le prove a sostegno di tali affermazioni. Il richiedente è tenuto, se possibile, ad allegare le prove all'istanza. I provvedimenti provvisori possono essere ordinati per prevedere la garanzia di crediti non scaduti e condizionali, ma non sono possibili quando sono soddisfatte le condizioni necessarie per applicare un provvedimento preliminare che produrrebbe gli stessi effetti. Un provvedimento provvisorio inteso a garantire un credito pecuniario può essere ordinato se il richiedente dimostra che è probabile, da un lato, l'esistenza del credito e, dall'altro, il rischio che senza detto provvedimento il convenuto possa impedire o rendere molto più difficile la riscossione del credito, alienando il bene, nascondendolo o disponendone in altro modo. Un richiedente non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un rischio qualora dimostri che è probabile che il convenuto subisca solo danni irrilevanti dal provvedimento proposto; si ritiene che il rischio sia stato dimostrato laddove l'esecuzione del credito debba essere effettuata all'estero. Ai fini della garanzia di un credito non pecuniario può essere disposto un provvedimento provvisorio se il richiedente dimostra che è probabile, da un lato, l'esistenza del credito e, dall'altro, il rischio che senza detto provvedimento il convenuto potrebbe impedire o rendere molto più difficile l'esecuzione del credito, in particolare alterando la situazione esistente, oppure se dimostra che è probabile che il provvedimento sia necessario per impedire azioni violente o danni irreparabili. Inoltre un richiedente non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un rischio qualora dimostri che è probabile che il convenuto subisca solo danni irrilevanti dal provvedimento proposto; si ritiene che il rischio sia stato dimostrato laddove l'esecuzione del credito debba essere effettuata all'estero. Il giudice può ordinare un provvedimento provvisorio su proposta del richiedente anche quando questi non abbia dimostrato la probabile sussistenza di un credito e di un rischio, laddove il richiedente abbia precedentemente fornito, entro un termine stabilito dal giudice, garanzie per i danni che il convenuto potrebbe subire dalla decisione e dall'applicazione di un provvedimento provvisorio. Qualora il richiedente non fornisca la cauzione entro il termine stabilito, il giudice respinge l'istanza di garanzia. Il giudice può, considerate le circostanze del caso, ordinare diversi provvedimenti provvisori, ove necessario; laddove in un caso specifico sia possibile applicare più provvedimenti provvisori, il giudice dispone quello più appropriato per raggiungere le finalità della garanzia (e se sono tutti altrettanto idonei, dispone quello meno oneroso per il convenuto).

3 Oggetto e natura dei provvedimenti

3.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto di tali provvedimenti?

I provvedimenti di garanzia e provvisori possono interessare qualsivoglia bene o diritto di proprietà del debitore, ad esempio, beni immobili, beni mobili, crediti pecuniari legati a stipendio, pensioni, depositi in conti bancari o conti di risparmio e altri diritti di proprietà, a condizione che la legge non li escluda da provvedimenti di esecuzione o che non sussista un diritto oggetto di restrizioni giuridiche all'esecuzione per i beni interessati (ad esempio, beni non in circolazione, terreni e immobili agricoli di agricoltori, nella misura necessaria per la loro sussistenza e quella dei familiari prossimi, nonché di altre persone cui, per legge, devono provvedere, ecc.).

Se il credito pecuniario è garantito dalla registrazione di un vincolo obbligatorio su un bene immobile iscritto nel registro fondiario, il giudice respingerà la domanda di esecuzione immobiliare se essa è richiesta al fine di soddisfare un credito garantito che non supera l'importo principale di 5 300,00 EUR, indipendentemente dall'iscrizione del credito nel registro fondiario e in altri atti pubblici.

3.2 Quali sono gli effetti di tali provvedimenti?

La garanzia di beni immobili mediante costituzione di un diritto reale di garanzia (obbligatorio o volontario, giudiziario o notarile) è prevista mediante iscrizione del titolo di garanzia nel registro fondiario in cui è stata inserita la proprietà.

In una garanzia giudiziaria e notarile con trasferimento della proprietà di un bene e trasferimento di diritti, il richiedente diventa proprietario di un bene o un diritto, per mezzo dell'iscrizione nei libri o registri pubblici pertinenti. Il richiedente e il convenuto possono, ai fini della garanzia del credito pecuniario di un richiedente mediante costituzione di un pegno o di una ipoteca su determinati beni oggetto di garanzia, chiedere consensualmente al giudice di ordinare e attuare, a beneficio del richiedente, i provvedimenti seguenti:

iscrizione nei registri di una ipoteca sui beni immobili e mobili del convenuto; deposito presso il giudice tavolare di un accordo tra le parti riguardante la costituzione di un diritto di una garanzia reale sugli immobili non iscritti nei registri fondiari; iscrizione di una garanzia reale su valori immobiliari e quote. Questo modo di costituzione della garanzia consente al richiedente (creditore) di procedere al recupero avvalendosi dei beni oggetto del vincolo dopo la decorrenza dei termini.

Per stabilire la garanzia di un credito non pecuniario che non può essere garantito mediante iscrizione preliminare nel registro pubblico, il giudice può ordinare l'esecuzione preliminare in base a una sentenza resa nell'ambito di un procedimento civile.

L'esecuzione di un provvedimento preliminare che vieta alla banca di versare al convenuto o a un terzo, su ordine del convenuto, una somma di denaro per la quale è stato ordinato un provvedimento preliminare e crea un vincolo sul credito pecuniario del convenuto, garantisce che l'importo dei fondi del convenuto presso la banca, per il quale è stato imposto un divieto di pagamento, non possa essere trasferito a un terzo durante il periodo di divieto, salvo al fine di soddisfare il credito garantito.

Provvedimenti provvisori

- Per la garanzia di un credito pecuniario può essere ordinato qualsivoglia provvedimento finalizzato a ottenere tale garanzia, e in particolare:

  1. vietare al convenuto l'alienazione e l'applicazione di vincoli, nonché il sequestro, per i beni in questione e affidarli al richiedente o a un terzo ai fini della custodia;
  2. sequestrare e depositare denaro, titoli e simili presso un organo giurisdizionale o un notaio;
  3. vietare al convenuto di alienare o gravare beni immobili o diritti reali che sono registrati sull'immobile a suo favore e inserire una nota di tale divieto nel registro fondiario;
  4. vietare a un debitore del convenuto di adempiere volontariamente all'obbligazione nei confronti del convenuto e vietare a quest'ultimo di ottenere il soddisfacimento dell'obbligazione, in altri termini di disporre dei suoi crediti;
  5. ordinare a una banca di rifiutare il pagamento, dal conto del convenuto al convenuto o al terzo su richiesta del convenuto, della somma per cui è stato ordinato il provvedimento provvisorio.

- Per la garanzia di un credito non pecuniario può essere ordinato qualsivoglia provvedimento finalizzato a ottenere tale garanzia, e in particolare:

  1. vietare l'alienazione e l'applicazione di vincoli per i beni mobili oggetto del credito, sequestrarli e affidarne la custodia al richiedente o a un terzo;
  2. vietare l'alienazione e l'applicazione di vincoli per quote, azioni o partecipazioni oggetto del credito, con iscrizione del divieto nel registro delle quote, azioni o partecipazioni nonché, ove necessario, nei verbali dell'organo giurisdizionale; vietare l'uso o l'esercizio dei diritti sulla base di tali quote, azioni o partecipazioni; affidare le quote, azioni o partecipazioni alla gestione di terzi; istituire un consiglio di amministrazione provvisorio nelle società;
  3. vietare l'alienazione e i vincoli per altri diritti oggetto del credito e affidarne la gestione a terzi;
  4. vietare l'alienazione e il vincolo di beni immobili oggetto del credito o di diritti reali su beni immobili oggetto del credito e inserire una nota di tale divieto nel registro fondiario; sequestrare il bene immobile e affidarne la custodia al richiedente o a terzi;
  5. vietare a un debitore del convenuto di rinunciare a un bene, trasferire un diritto o assumere qualsiasi altra obbligazione non pecuniaria oggetto del credito nei confronti del convenuto;
  6. vietare al convenuto di intraprendere azioni che possano arrecare danno al richiedente e vietare qualsiasi modifica ai beni oggetto del credito;
  7. ordinare al convenuto di intraprendere talune azioni necessarie a preservare beni mobili o immobili o lo stato esistente dei beni;
  8. autorizzare il richiedente a mantenere in sua custodia i beni del convenuto oggetto del credito fino alla risoluzione del contenzioso;
  9. autorizzare il richiedente a intraprendere determinate azioni o ottenere certi beni, in proprio o per delega, in particolare per ripristinare una situazione precedente;
  10. far riprendere al dipendente il lavoro in via provvisoria; pagare un risarcimento nell'ambito di una controversia di lavoro, se necessario al mantenimento dell'interessato e a quello delle persone che questi è tenuto a mantenere per legge.

3.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Di norma le garanzie giudiziarie e notarili sotto forma di pegno o trasferimento della proprietà di beni e trasferimento di diritti sono valide fino alla conclusione definitiva del procedimento.

Nelle sentenze che dispongono un provvedimento preliminare deve essere indicato il valore del credito per cui si provvede a garanzia, inclusi gli interessi e le spese, il provvedimento utilizzato per la garanzia e la durata della disposizione. Questo periodo di tempo non può oltrepassare i 15 giorni da quando sono soddisfatte le condizioni di esecuzione. Se tale periodo giunge a scadenza prima che la decisione in base alla quale è stato ordinato il provvedimento preliminare divenga esecutiva, su richiesta presentata al giudice dal richiedente entro lo scadere del periodo per il quale è stato ordinato il provvedimento preliminare, il giudice proroga il termine, purché le circostanze in cui è stato ordinato il provvedimento non siano cambiate.

La pronuncia con la quale viene ordinato un provvedimento provvisorio ne specifica anche la durata e, laddove il provvedimento sia ordinato prima che venga intentata un'azione o venga avviato un altro tipo di procedimento, definisce anche il termine entro il quale il richiedente è tenuto a proporre un'azione, nello specifico presentare un'istanza per avviare un altro procedimento, al fine di giustificare il provvedimento. Su richiesta del richiedente, il giudice può prorogare la durata del provvedimento provvisorio, purché le circostanze che hanno portato a ordinare tale provvedimento non siano cambiate.

4 Esiste la possibilità di impugnare il provvedimento?

Se non diversamente previsto dalla legge sull'esecuzione forzata, è possibile impugnare una sentenza di primo grado entro otto giorni dalla sua notificazione. Di norma l'impugnazione non rinvia l'esecutività di una sentenza. Decide in merito al ricorso una corte d'appello.

L'impugnazione di una pronuncia riguardante l'emanazione di un provvedimento provvisorio non viene trasmessa alla controparte per una replica e la corte di appello decide al riguardo entro trenta giorni dalla ricezione.

Non vi sono possibilità di ricorrere al giudice per gli atti notarili o gli atti privati legalizzati. Ciononostante un debitore può opporsi a una garanzia notarile in una controversia specifica in cui dovrà contestare gli accordi. I terzi possono sollevare obiezioni contro la garanzia notarile nell'ambito di un procedimento giudiziario, in conformità delle norme applicabili alle obiezioni riguardanti le garanzie giudiziarie.

Nei procedimenti cautelari il riesame è consentito solo se la sentenza di secondo grado dipende dalla risoluzione di una questione sostanziale o procedurale di importanza fondamentale per garantire un'applicazione uniforme della legge e l'equità di tutte le parti nel contesto della sua applicazione, in conformità delle regole in materia di contenziosi. Non è consentito un nuovo processo e il ripristino della situazione precedente è possibile soltanto nel caso in cui le parti abbiano superato il termine previsto per presentare ricorsi o opposizioni.

Segnala un problema tecnico o di contenuto o lascia un commento su questa pagina