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Ad esempio, due persone residenti rispettivamente in Germania e in Francia hanno un incidente stradale e si citano reciprocamente in giudizio ciascuna nel proprio Stato membro di domicilio per ottenere il risarcimento dei danni.
Per evitare decisioni confliggenti, il diritto dell'Unione determina a quale Stato membro e relativi organi giudicanti spetta conoscere della controversia. Di norma, una persona dovrebbe essere citata in giudizio nello Stato in cui ha il domicilio ma esistono disposizioni speciali per proteggere gruppi quali consumatori, lavoratori dipendenti e chi è assicurato.Inoltre possono essere invocate altre norme sulla giurisdizione in casi specifici, ad esempio, il soggetto contrattualmente inadempiente può essere citato dinnanzi al giudice del luogo dell'adempimento (per esempio il luogo in cui i beni acquistati avrebbero dovuto essere consegnati).
Nell'ambito del diritto di famiglia, le norme dell'Unione determinano il luogo in cui debba svolgersi il procedimento relativo ad una controversia in materia di divorzio, responsabilità genitoriale o alimenti.
Per maggiori informazioni cliccare sulla bandiera del paese desiderato.
Una volta individuato lo Stato membro in base alle norme sulla competenza, è necessario trovare l'autorità giurisdizionale che dovrà pronunciarsi sulla controversia.
L'Atlante giudiziario europeo in materia civile contiene le denominazioni e le sedi di tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri competenti in materia civile e commerciale (tribunali di primo grado, corti d'appello, ecc.) e le aree geografiche di loro competenza.
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