Sequestro di beni e prove

Il blocco dei beni o il sequestro probatorio nell'Unione europea possono essere richiesti per usare il bene o la prova in un processo penale o in vista della confisca. Possono essere effettuati in base alla decisione quadro del Consiglio che stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di blocco o di sequestro emesso da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

Che cos'è un"provvedimento di blocco o di sequestro"?

Ai fini di un procedimento transfrontaliero si intende per "provvedimento di blocco o di sequestro" qualsiasi provvedimento adottato da un'autorità giudiziaria in uno Stato membro per impedire la distruzione, la trasformazione, lo spostamento eccetera di beni. Per "prova" si intendono gli oggetti e i documenti o i dati che possono essere utilizzati a fini probatori in procedimenti penali. Gli Stati membri che partecipano al procedimento sono: lo "Stato di emissione" (che ha preso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco) e lo "Stato di esecuzione" (nel cui territorio si trova il bene o la prova).

Decisioni eseguite senza il controllo della doppia incriminabilità

In deroga alla norma generale, la decisione quadro permette di non applicare a determinati reati il controllo della doppia incriminabilità (inteso ad appurare che il reato sia punibile in entrambi gli Stati membri) Questo procedimento si applica ai reati più gravi elencati nell'articolo 3 della decisione quadro purché siano punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno tre anni (ossia partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, corruzione, frode, tratta di esseri umani, stupro).

La procedura per l'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro

Al fine di eseguire il provvedimento di blocco o di sequestro il certificato è trasmesso dall'autorità giudiziaria che l'ha emesso direttamente all'autorità giudiziaria competente per la sua esecuzione nell'altro Stato membro. Le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione devono riconoscere un provvedimento di blocco o di sequestro senza che siano necessarie altre formalità e devono adottare le misure necessarie alla sua esecuzione immediata. Nell'eseguire il provvedimento di blocco o di sequestro, lo Stato di esecuzione deve inoltre osservare le formalità e procedure espressamente indicate dall'autorità giudiziaria competente dello Stato di emissione.

Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione

In determinate circostanze le autorità giudiziarie competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro. Per esempio in caso di: mancanza di un certificato, immunità o privilegi della persona interessata, sentenza definitiva già pronunciata per gli stessi fatti.

Rinvio del procedimento

L'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione può rinviare l'esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro trasmesso in determinate circostanze, per esempio qualora l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine penale in corso o i beni o la prova in questione abbiano già formato oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di procedimenti penali.

Diritti procedurali

Gli Stati membri devono consentire ad ogni parte interessata, compresi i terzi, di disporre di mezzi di impugnazione senza effetto sospensivo contro i provvedimenti di blocco o di sequestro.

Ultimo aggiornamento: 22/01/2019

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