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ASPETTI TECNICI

Unione europea

3.2. Disposizioni generali e principi di qualità

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Unione europea
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47. Il sistema di videoconferenza dovrebbe essere allestito in modo tale che le persone coinvolte dispongano di un quadro dettagliato di quanto avviene nel sito straniero (dell'autorità richiedente o richiesta).

Per quanto riguarda la qualità della connessione video e audio, si dovrebbero prendere nella debita considerazione gli interessi delle persone coinvolte. Di conseguenza, il sistema di videoconferenza dovrebbe essere di qualità elevata. Solo in questo caso un'audizione condotta mediante videoconferenza può costituire un'alternativa ragionevole all'audizione faccia a faccia.

Più specificatamente, ciò significa che audio e video devono essere accuratamente allineati e riprodotti senza ritardi percepibili. Inoltre l'apparenza esterna, le espressioni del volto e i gesti delle persone coinvolte dovrebbero essere chiaramente visibili.

Apparecchiature di videoconferenza

48. Per facilitare l’uso delle apparecchiature di videoconferenza, tutti i componenti delle apparecchiature dovrebbero essere il più possibile normalizzati in base agli stessi tipi di apparecchiature e alla stessa configurazione.

Le apparecchiature di videoconferenza dovrebbero ove possibile essere integrate nella disposizione e nell'infrastruttura di lavoro abituali dell'aula di udienza.

Nell'aula di udienza tali attrezzature dovrebbero essere il più possibile installate e usate in modo tale da creare l'atmosfera di una riunione tradizionale dell'organo giurisdizionale. Nelle sezioni che seguono sono discussi i vari aspetti dell'immagine, dell'illuminazione, del suono e del posizionamento e uso delle attrezzature (videocamere, microfoni e schermi).

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