1 Quali sono i tipi di termini rilevanti ai fini dei procedimenti civili?
Il termine processuale, ossia il periodo di tempo entro il quale va compiuta una determinata attività, può essere a) perentorio, quando l’attività prescritta, se compiuta dopo il suo decorso, non è valida (decadenza); b) ordinatorio, ossia indicativo e non sanzionato con una decadenza o una nullità; c) dilatorio, che segna il momento a partire dal quale l’attività può essere compiuta, cosicché è invalida quella compiuta prima (codice di procedura civile articoli da 152 a 155).
2 Elenco dei giorni previsti come festivi conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del 3 giugno 1971.
Si considerano giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre.
3 Quali sono i principi giuridici generali concernenti i termini processuali civili?
Nel computare un termine processuale non si calcola il giorno iniziale (dies a quo); se il dies ad quem (giorno finale) cade in un giorno festivo, si posticipa automaticamente al primo non festivo successivo. Lo stesso accade se il termine scade di sabato, anche se il sabato è considerato giorno lavorativo (articolo 155 codice di procedura civile).
Se la legge fa riferimento al concetto di “giorni liberi” non viene computato neanche il dies ad quem.
Se la legge non prevede espressamente che il termine è perentorio, lo stesso va considerato ordinatorio. Il giudice può fissare un termine perentorio (a pena di decadenza) solo nei casi previsti dalla legge.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. La scadenza si ha con lo spirare dell’ultimo istante del giorno e del mese ovvero (per i termini annuali) del giorno, del mese e dell’anno (successivo) corrispondenti a quelli iniziali. Non rileva che i mesi siano di 31 o 28 giorni ovvero che nel computo sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile (per esempio, un termine di un mese dal 20 febbraio scade alla fine del 20 marzo successivo).
I termini perentori non possono essere prorogati. Il giudice può, invece, prorogare il termine ordinatorio, prima della sua scadenza (articoli 153 e 154 del codice di procedura civile).
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative (con l’eccezione delle cause in materia di lavoro e previdenza e dei procedimenti cautelari) è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, in base alla riforma attuata con il d.l. n.132/2014 (in precedenza la sospensione durava sino al 15 settembre) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
4 Quando un atto o una formalità devono essere compiuti entro un determinato termine, qual è il momento iniziale dal quale il termine decorre (dies a quo)?
Ove la decorrenza non sia indicata dal giudice, in genere la decorrenza del termine si calcola partendo dal momento di conoscenza effettiva o legale dell’onere in capo alla parte (ad esempio: il termine per l’appello decorre dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dalla pubblicazione della stessa).
5 Può il momento iniziale dal quale il termine decorre essere influenzato o modificato dalle modalità di notificazione o comunicazione degli atti (a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo del servizio postale)?
Il problema si pone per i termini che iniziano a decorrere dalla data di notificazione o comunicazione di un atto. Ciò accade, per esempio, per i termini previsti in materia di decreti ingiuntivi: l’articolo 644 del codice di procedura civile dispone che chi ha ottenuto il decreto ingiuntivo lo deve notificare al debitore entro 60 giorni, altrimenti il decreto diventa inefficace. L’articolo 641 del codice di procedura civile prevede che il debitore può fare opposizione al decreto ingiuntivo entro 40 giorni, altrimenti il decreto notificato diventa esecutivo e definitivo.
Ai fini dell’opposizione, rileva il momento di ricezione della copia del decreto ingiuntivo da parte del destinatario. Il momento iniziale di decorrenza del termine può variare in relazione alle diverse modalità di notificazione, in quanto il mezzo del servizio postale può comportare tempi più lunghi rispetto alla notificazione mediante consegna da parte dell’ufficiale giudiziario.
La Corte costituzionale, in materia di notificazione a mezzo del servizio postale (sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004) ha affermato il principio secondo il quale la notifica di un atto processuale - qualunque sia la modalità di trasmissione (a mezzo servizio postale o mediante consegna diretta da parte dell’ufficiale giudiziario) - si intende perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, mentre nei confronti del destinatario il procedimento di notificazione si perfeziona alla data di ricezione dell’atto. La decisione della Corte costituzionale è stata recepita nell’art. 149, terzo comma, del codice di procedura civile.
Tale principio, che comporta la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario, assume rilievo solo ai fini della tempestività della notifica dell’atto, nel senso che il termine di legge deve ritenersi osservato (dal notificante) se l’atto da notificare viene consegnato all’ufficiale giudiziario prima della scadenza; nessuna incidenza ha, invece, sulla data di decorrenza del termine e cioè sul dies a quo, che dipende da quando l’atto perviene al destinatario.
Il decreto legislativo n. 149/2022 ha disposto che, nei confronti dei soggetti obbligati a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (professionisti e imprese) la notificazione deve essere effettuata, anche dall’ufficiale giudiziario, mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata. In tale caso, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente a una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all'interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata (articolo 149 bis del codice di procedura civile).
6 Nel caso in cui l’accadimento di un fatto determina il momento iniziale per il decorso del termine, il giorno stesso dell’accadimento è incluso nel calcolo del termine?
No, il dies a quo non va computato.
7 Quando un termine è espresso in giorni, il numero ivi indicato comprende i giorni di calendario o solo i giorni lavorativi?
Vengono computati tutti i giorni; soltanto nel caso in cui il giorno finale finale cada in un giorno festivo o di sabato, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo.
8 Se il termine è espresso in settimane, mesi o anni?
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
9 Se è espresso in settimane, mesi o anni, quando scade il termine?
In questi casi, la scadenza si ha con lo spirare dell’ultimo istante del giorno e del mese ovvero (per i termini annuali) del giorno, del mese e dell’anno (successivo) corrispondenti a quelli iniziali. Non rileva che i mesi siano di 31 o 28 giorni ovvero che nel computo sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile. Per esempio, il termine di un mese dal 20 febbraio scade alla fine del 20 marzo successivo.
10 Se il termine scade il sabato, la domenica o un altro giorno festivo, è prorogato fino al primo giorno lavorativo seguente?
Si.
11 Esistono circostanze in cui i termini possano essere prorogati? A quali condizioni può essere ottenuta una proroga?
I termini perentori non possono essere prorogati. Solo nel caso in cui la parte dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, può chiedere al giudice di essere “rimessa in termini” (articolo 153 del codice di procedura civile), cioè che venga stabilito un nuovo termine. A tal fine, quando occorre, il giudice ammette e assume le prove rilevanti e decide con ordinanza, dopo aver sentito tutte le parti.
12 Quali sono i termini per le impugnazioni?
Esiste un termine lungo e termini brevi.
I termini brevi decorrono dalla notificazione della sentenza, che avviene solo a istanza della parte interessata. Sono pari a trenta giorni per l’appello e il regolamento di competenza e a sessanta giorni per il ricorso per cassazione.
Il termine lungo è pari a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, il momento in cui il cancelliere certifica il deposito della sentenza da parte del giudice. Esso ha rilievo solo se la sentenza non viene notificata.
Vi sono, poi, mezzi di impugnazione proponibili, in casi eccezionali, anche dopo il decorso dei termini per le impugnazioni. L’opposizione di terzo revocatoria e la revocazione straordinaria si propongono nei trenta giorni successivi alla scoperta del fatto eccezionale, che rientra tra quelli per cui la legge consente l’esperimento del mezzo di impugnazione (articoli 395, 396 e 404 del codice di procedura civile).
13 Può il giudice modificare i termini, in particolare i termini di comparizione, o fissare una data precisa per la comparizione?
In molti casi, la legge consente al giudice di fissare il termine entro un intervallo prestabilito. La legge individua i termini specifici di comparizione. Nel processo civile ordinario, l’attore cita il convenuto a comparire davanti al giudice a un’udienza, non prima di 120 giorni dalla notificazione se l’atto di citazione deve essere notificato in Italia e non prima di 150 giorni se deve essere notificato all’estero. Il giudice può differire la data dell’udienza, non oltre 45 giorni (articoli 163 bis e 171 bis del codice di procedura civile). Nel processo del lavoro, la parte deposita il ricorso e il giudice fissa l’udienza a una data, non oltre 60 giorni (articolo 415 del codice di procedura civile), ma se il convenuto non riceve la notifica del ricorso almeno 30 giorni prima dell’udienza, ha diritto di chiedere che questa sia rinviata.
14 Quando un atto destinato ad una parte residente in una località in cui beneficerebbe di un termine prorogato, è notificato in un luogo in cui i residenti non beneficiano di tale proroga, l’interessato perde il beneficio di tale termine?
In Italia non esiste un istituto generale che preveda benefici dei termini, anche se in taluni casi – a fronte di calamità naturali – i termini sono stati sospesi. In linea generale, dunque, il beneficio della proroga si applica soltanto al soggetto o alla zona interessata da un provvedimento normativo o da un decreto ministeriale.
15 Quali sono gli effetti del mancato rispetto dei termini?
Il mancato rispetto di un termine perentorio dà luogo alla decadenza dal potere di compiere l’atto che lo stesso consentiva.
16 Se il termine è scaduto, quali rimedi sono disponibili per le parti che non l'hanno rispettato, ossia le parti incorse nella decadenza?
Le parti incorse nella decadenza possono chiedere, dimostrando una causa loro non imputabile, di essere rimesse in termini, cioè che venga stabilito un nuovo termine. A tal fine, quando occorre, il giudice ammette e assume le prove rilevanti e decide con ordinanza, dopo aver sentito tutte le parti (articolo 153, secondo comma, codice di procedura civile).
Allegati correlati
Codice di procedura civile italiano: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940…