1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento
La Repubblica di Croazia applica le norme relative al procedimento d'ingiunzione europea. Il procedimento per l'emissione di una ingiunzione di pagamento europea è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 e 89/14; 70/19, 114/22 e 155/23in prosieguo: il CPC) e il regolamento sulle modalità per la presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea e di opposizione nei confronti di una ingiunzione di pagamento europea (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga – Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 124/13)
1.1 Ambito di applicazione del procedimento
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea. Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento e europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 ha istituito un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. Tale regolamento si applica alle controversie civili e commerciali transfrontaliere, indipendentemente dal tipo di giudice e salvo le deroghe previste.
1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?
Il procedimento può svolgersi per le domande relative a un credito pecuniario che risulta dovuto. L'oggetto della domanda deve consistere in domande basate su obbligazioni contrattuali o extracontrattuali e che ammontano a un importo determinato.
1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?
Non esiste un limite massimo per quanto riguarda l'importo del credito.
1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?
Per le parti non è obbligatorio in quanto il ricorrente decide liberamente il modo in cui provvederà al recupero del suo credito, purché ciò non sia contrario a norme imperative e a norme di moralità pubblica. Il giudice emetterà un'ingiunzione di pagamento anche se il ricorrente non ha richiesto l'emissione di tale ingiunzione e ciò avverrà purché tutte le condizioni previste per la sua emissione siano soddisfatte. L'emissione di una ingiunzione di pagamento è pertanto obbligatoria per il giudice nel caso in cui le condizioni previste per l'emissione siano soddisfatte.
1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?
Sì.
1.2 Giudice competente
La decisione sulle domande di rilascio e riesame — e di presentazione di un certificato di esecutività — dell'ingiunzione di pagamento europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1896/2006 spetta al tribunale municipale (općinski sud) o al tribunale commerciale (trgovački sud) nelle cause che rientrano nella competenza dei tribunali commerciali, in base al luogo di residenza o di residenza abituale o alla sede del convenuto.
1.3 Requisiti di forma
La domanda d'ingiunzione di pagamento europea e la dichiarazione d'opposizione a tale ingiunzione devono essere trasmesse esclusivamente in forma leggibile da un dispositivo informatico nel caso in cui il giudice lo ritenga opportuno per il trattamento automatico degli atti. Il modulo di domanda può essere presentato su supporto cartaceo o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione accettato dall'autorità giurisdizionale.
Le modalità di presentazione delle domande di ingiunzione di pagamento europea e di opposizione avverso tale ingiunzione sono disciplinate dalle norme relative alle modalità di presentazione di una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea e di opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea, entrate in vigore il 17 ottobre 2013.
1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)
La domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea e l'opposizione all'ingiunzione devono essere presentate al tribunale competente utilizzando i moduli previsti dal Regolamento (CE) n. 1896/2006. Ciò significa che nella procedura di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea è obbligatorio l'uso di un modulo standardizzato, che può essere scaricato dal sito web del portale della giustizia elettronica.
1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?
Qualsiasi parte – persona fisica o persona giuridica – può decidere liberamente di agire senza essere rappresentata nell'ambito del procedimento oppure di farsi rappresentare generalmente da un avvocato. La rappresentanza da parte di un avvocato non è pertanto obbligatoria nell'ambito del procedimento di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea.
1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?
La parte deve compilare il modulo A (domanda d'ingiunzione di pagamento europea) in formato leggibile a macchina, che le consente di fornire ulteriori dichiarazioni e ulteriori informazioni per spiegare la richiesta in modo più dettagliato, se necessario.
1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?
Alla rubrica 10 del modulo standard A è previsto che la parte alleghi le prove di cui dispone e precisi cosa vuol dimostrare con tale particolare prova. Le prove e l'assunzione delle prove sono disciplinate dagli articoli da 219 a 271 del codice di procedura civile e il giudice decide quale delle prove prodotte debba essere utilizzata per accertare i fatti del caso. Inoltre, il tribunale decide, in base alle proprie convinzioni, quali fatti si considerano provati, sulla base di una valutazione approfondita e attenta di ciascun elemento di prova separatamente e di tutti gli elementi di prova nel loro insieme, nonché del risultato del procedimento nel suo complesso.
1.4 Rigetto della domanda
La norma generale contenuta nell'articolo 109 del CPC si applica relativamente al rigetto della domanda. In base a tale norma, nel caso in cui la domanda non sia comprensibile o non comprenda tutti gli elementi richiesti per poter darvi seguito, il giudice ordinerà al ricorrente di rettificarla o di completarla conformemente alle istruzioni date e la restituirà per tale scopo al ricorrente. Qualora la domanda non sia in seguito depositata di nuovo presso il giudice nei termini previsti e qualora questa non venga rettificata conformemente alle istruzioni date, o, qualora sia presentata di nuovo senza essere rettificata né completata, sarà respinta.
1.5 Ricorso
L'opposizione è il solo mezzo per ricorrere di cui dispone il debitore nel caso in cui una domanda d'ingiunzione di pagamento europea sia stata presentata. Inoltre, le parti hanno la possibilità di riesaminare l'ingiunzione di pagamento europea in casi eccezionali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006, alle condizioni ivi stabilite.
1.6 Opposizione
Il debitore può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea presso il giudice d'origine per mezzo del modulo standard F che gli è stato trasmesso contemporaneamente all'ingiunzione di pagamento europea. L'opposizione viene inviata entro 30 giorni a partire dalla notifica o dalla comunicazione dell'ingiunzione al debitore; quest'ultimo indicherà nell'opposizione che contesta il credito, ma non sarà tenuto a precisare i motivi della contestazione.
1.7 Effetti dell’opposizione
Nel caso in cui il debitore presenti opposizione rispetto all'ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006, il procedimento proseguirà conformemente alle le norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, se applicabile, e, in caso contrario, secondo le disposizioni della legge sulla procedura civile relative all'opposizione contro le ingiunzioni di pagamento (articolo 445a, articoli 451-456), in combinato disposto con l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006.
1.8 Effetti della mancata opposizione
Se non è stata proposta opposizione dinanzi al giudice entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento al convenuto, tenuto conto di un termine adeguato per il ricevimento dell'opposizione, il giudice dichiara l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard G.
Un'ingiunzione di pagamento europea esecutiva (articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1896/2006), emessa da un giudice nel territorio dell'Unione europea, è un titolo esecutivo che può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione nella Repubblica di Croazia allo stesso modo di una decisione esecutiva di un tribunale croato.
1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?
In linea di principio, il ricorrente deve rivolgersi al giudice per chiedere l'apposizione della formula esecutiva e il giudice dichiara l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard G.
1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?
Il convenuto può chiedere il riesame di un'ingiunzione di pagamento europea emessa in Croazia sulla base dell'articolo 507 quindecies della legge di procedura civile, in combinato disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006. Il giudice che decide in merito alla richiesta può rinviare l'esecuzione applicando le norme le norme del procedimento esecutivo relative al rinvio dell'esecuzione su richiesta del debitore. Un ricorso contro un'ordinanza d'esecuzione basato su motivi relativi ai crediti riconosciuti in una ingiunzione di pagamento europea è ammissibile solo se tali motivi sono intervenuti dopo la notifica o la comunicazione dell'ingiunzione e qualora non possano essere presentati nella dichiarazione di opposizione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006.