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Ingiunzione di pagamento europea

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(in civil and commercial matters)

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento è previsto dagli articoli 1014-1025 del nuovo codice di procedura civile, entrato in vigore il 15 febbraio 2013.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Tale procedimento si applica a crediti certi, liquidi ed esigibili corrispondenti a impegni di pagamento di determinate somme di denaro assunti ai sensi di un contratto di diritto civile, ivi compresi accordi conclusi tra un professionista e un'amministrazione aggiudicatrice, accertati tramite un documento o stabiliti ai sensi di una legge di un regolamento o di un altro documento, riconosciuto dalle parti mediante sottoscrizione o un altro mezzo ammissibile ai sensi di legge. Il campo di applicazione della presente sezione non include i crediti vantati da una massa di creditori nel contesto di procedure concorsuali.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento ha natura facoltativa e l'interessato può presentare ricorso dinanzi un organo giurisdizionale a norma di disposizioni generali.

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento è un procedimento speciale, molto più semplice rispetto a quello previsto dalla legge generalmente applicabile e che consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo a condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dal codice di procedura civile.

Inoltre, laddove l'opposizione proposta dal debitore nei confronti della domanda di ingiunzione di pagamento sia giustificata, l'organo giurisdizionale può rigettare la pretesa del creditore emettendo una sentenza definitiva.

Il creditore può proporre una domanda giudiziale se: l'organo giurisdizionale rigetta la domanda di ingiunzione di pagamento; l'organo giurisdizionale emette un'ingiunzione di pagamento per parte dei crediti vantati, nel qual caso è possibile intentare un'azione legale ai sensi della legge generalmente applicabile al fine di obbligare il debitore al pagamento del debito residuo; l'ingiunzione di pagamento è stata annullata.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì. Il nuovo codice di procedura civile non opera alcuna distinzione in relazione alla residenza del convenuto, dato che il procedimento d'ingiunzione di pagamento è applicabile indipendentemente dal fatto che il convenuto viva in un altro Stato membro o in un paese terzo.

1.2 Giudice competente

La domanda di ingiunzione di pagamento può essere depositata presso l'organo giurisdizionale competente per la trattazione della causa nel merito in primo grado. Nel caso dell'ingiunzione di pagamento, il giudice verifica la competenza dell'organo giurisdizionale di propria iniziativa.

La competenza per la definizione di domande di ingiunzione di pagamento è stabilita in conformità con le norme generali in materia di competenza degli organi giurisdizionali.

Le domande il cui valore monetario valutabile ammonta a massimo 200 000 RON rientrano nella competenza degli organi giudiziari distrettuali. Le domande il cui valore monetario valutabile ammonta ad almeno 200 000 RON rientrano nella competenza dei tribunali.

La norma in materia di competenza giurisdizionale nel contesto del procedimento speciale relativo alle ingiunzioni di pagamento è integrata dalle norme generali in vigore a tale proposito in base al valore.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non esiste un tipo o un modulo standard da utilizzare, tuttavia, nel presentare il suo ricorso, il creditore/ricorrente deve rispettare le norme formali minime. Tale ricorso deve infatti contenere una serie di informazioni, ovvero: il nome e il domicilio del creditore o, laddove applicabile, la sua denominazione e sede legale; il nome e il domicilio del debitore, in veste di persona fisica e, qualora quest'ultimo sia una persona giuridica, la sua denominazione e sede legale e, se applicabile, il numero del certificato di iscrizione presso il registro delle imprese o il registro delle persone giuridiche, il codice fiscale e il conto corrente bancario; gli importi dovuti; i fatti e i fondamenti giuridici che sostanziano gli impegni di pagamento, il corrispondente periodo di riferimento, la data di scadenza del pagamento e ogni altro elemento necessario per stabilire il credito.

Allo stesso tempo è necessario allegare al ricorso il contratto o qualsiasi altro documento atto a dimostrare gli importi dovuti, nonché l'evidenza della notificazione dell'ingiunzione di pagamento al debitore. Per quanto riguarda la notificazione dell'ingiunzione, il creditore deve notificarla al debitore tramite un ufficiale giudiziario o una lettera raccomandata, con contenuto dichiarato e avviso di ricevimento; il debitore è tenuto quindi a pagare l'importo dovuto entro 15 giorni dal ricevimento di tale notificazione. Tale ingiunzione interrompe il termine di prescrizione.

Il ricorso e i documenti ad esso allegati devono essere presentati secondo un numero di copie pari a quello delle parti, più una copia per l'organo giurisdizionale.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, la rappresentanza tramite un avvocato non è richiesta, tuttavia è raccomandata.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Il contenuto minimo di un ricorso da presentare è stabilito dalla legge. Il creditore/il ricorrente deve indicare: l'importo richiesto; i fatti e i fondamenti giuridici che sostanziano l'impegno di pagamento e il loro periodo di riferimento; la data di scadenza del pagamento; qualsiasi altro elemento necessario per stabilire il credito.

Qualora le parti non avessero stabilito il tasso di interesse applicabile in caso di ritardato pagamento, verrà applicato il tasso di interesse di riferimento stabilito dalla Banca nazionale della Romania. Il tasso di interesse di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre è applicabile per l'intero semestre. Un credito genera interessi come segue:

  • per i contratti conclusi tra professionisti, a decorrere dalla data in cui il credito è diventato esigibile;
  • per i contratti conclusi tra professionisti e un'amministrazione aggiudicatrice, senza che vi sia la necessità di informare il debitore che il pagamento è scaduto: se era stata fissata una data di scadenza nel contratto, a decorrere dal giorno successivo a tale data; se nel contratto non era stata fissata una data di scadenza: 30 giorni dopo il ricevimento della fattura da parte del debitore o, qualora tale aspetto sia discutibile, 30 giorni dopo l'accettazione della merce o la fornitura di servizi o, qualora l'ingiunzione di pagamento sia stata notificata prima della ricezione di beni/della prestazione di servizi, alla scadenza di un termine di 30 giorni dopo il ricevimento di beni/la prestazione di servizi; qualora la legge o il contratto prevedano una procedura di accettazione o controllo che consente la certificazione della conformità dei prodotti o dei servizi interessati e il debitore ha ricevuto la fattura o l'ingiunzione di pagamento alla data del controllo o prima di tale data, alla scadenza di un termine di 30 giorni da tale data;
  • negli altri casi, a decorrere dalla data in cui il pagamento del debitore era o è stato legalmente dichiarato scaduto a norma di legge.

Il creditore può richiedere l'indennizzo di ulteriori danni per tutte le spese sostenute per il recupero delle somme in ragione del mancato adempimento da parte del debitore dei suoi impegni nei tempi previsti.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Sì, il contratto o qualsiasi altro documento che fornisca evidenza degli importi dovuti devono essere allegati al ricorso (fattura, scontrino, ricevuta scritta a mano, ecc.). Anche la prova della notificazione dell'ingiunzione al debitore deve essere allegata al ricorso, pena l'inammissibilità della domanda.

Al fine di risolvere la controversia, il giudice convoca le parti, in conformità con le disposizioni in materia d'urgenza, allo scopo di fornire spiegazioni e chiarimenti e di insistere sull'esecuzione del pagamento da parte del debitore o di far raggiungere alle parti un accordo sui metodi di pagamento. L'atto di citazione deve essere notificato alla parte interessata dieci giorni prima della data dell'udienza. Il ricorso del creditore e i documenti presentati unitamente allo stesso devono essere allegati in copia alla citazione notificata al debitore, come evidenza del ricorso stesso. La citazione deve indicare che il debitore è tenuto a depositare un atto di opposizione almeno tre giorni prima della data dell'udienza, specificando che, in caso di mancata presentazione della stessa, l'organo giurisdizionale può ritenere, in relazione alle circostanze del caso, che ciò costituisca un riconoscimento delle pretese del creditore. Il ricorrente non sarà informato dell'opposizione, tuttavia verrà a conoscenza del suo contenuto consultando il fascicolo del procedimento.

Qualora il creditore dichiari di aver ricevuto il pagamento dovuto, l'organo giurisdizionale riconoscerà tale circostanza in una sentenza definitiva nella quale il procedimento verrà dichiarato chiuso. Laddove il creditore e il debitore raggiungano un accordo in merito al pagamento, l'organo giurisdizionale riconosce tale circostanza ed emette una decisione per via accelerata. L'ingiunzione per via accelerata è definitiva e si considera un titolo esecutivo.

Nel caso in cui, dopo aver verificato il ricorso a fronte dei documenti presentati e delle dichiarazioni delle parti, l'organo giurisdizionale riscontri che i crediti vantati dal creditore sono giustificati, detto organo emetterà un'ingiunzione di pagamento indicante l'importo e il termine per il pagamento. Qualora, dopo aver esaminato le prove presentate nella fattispecie, l'organo giurisdizionale riscontri che soltanto una parte dei crediti vantati dal creditore è giustificata, emetterà l'ingiunzione di pagamento esclusivamente per tale parte dei crediti, stabilendo altresì il termine per il pagamento. In questo caso, il creditore può intentare un'azione legale ai sensi della legge generalmente applicabile al fine di vincolare il debitore a pagare il credito residuo. La scadenza per il pagamento sarà di almeno dieci giorni e non supererà i 30 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione. Il giudice non stabilirà un ulteriore termine per il pagamento, a meno che le parti non abbiano acconsentito a ciò. L'ingiunzione sarà quindi consegnata alle parti presenti o notificata a ciascuna delle parti nel più breve tempo possibile, in conformità con la legge.

Qualora il debitore non contesti il ricorso presentando un'opposizione, l'ingiunzione di pagamento sarà emessa entro e non oltre 45 giorni dalla data di deposito del ricorso. Tale termine non include il periodo necessario per notificare gli atti processuali e l'eventuale ritardo causato dal creditore, anche a seguito di una modifica o di un'integrazione del ricorso.

1.4 Rigetto della domanda

Se il debitore contesta il credito, il giudice verifica la fondatezza della contestazione in base alla documentazione del fascicolo e alle spiegazioni e ai chiarimenti forniti dalle parti. Nel caso in cui il giudice ritenga che la difesa del debitore sia fondata, emette una decisione di rigetto dell'istanza del creditore. Qualora gli argomenti di difesa addotti dal debitore nel merito del procedimento comportino il trattamento di ulteriori prove rispetto a quelle esistenti e dette prove sarebbero da considerarsi legittimamente ammissibili nel contesto di un procedimento ordinario, l'organo giurisdizionale rigetterà la domanda di ingiunzione di pagamento del creditore emettendo un decreto. Successivamente, il creditore potrà intentare un'azione legale ai sensi della legge generalmente applicabile.

1.5 Ricorso

Il debitore può presentare un'opposizione per ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento entro dieci giorni dalla data della consegna o della notificazione di tale ingiunzione al debitore stesso. Entro lo stesso termine, anche il creditore può presentare un'impugnazione per ottenere l'annullamento della sentenza nella quale si rigetta la domanda di ingiunzione di pagamento, nonché di una eventuale parziale ingiunzione di pagamento. Le opposizioni per ottenere l'annullamento possono basarsi esclusivamente sul mancato rispetto delle prescrizioni per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento e, laddove applicabile, sulle cause alla base dell'estinzione dell'impegno di pagamento in seguito all'emissione dell'ingiunzione di pagamento. Un'opposizione per ottenere l'annullamento di un decreto deve essere decisa dall'organo giurisdizionale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento, in composizione collegiale formata da due giudici. Una tale opposizione non sospende l'esecuzione. Tuttavia, una sospensione può essere concessa su richiesta del debitore, sebbene ciò sia possibile soltanto a fronte della costituzione di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito dall'organo giurisdizionale. Qualora l'organo giurisdizionale accolga, in tutto o in parte, l'opposizione per ottenere l'annullamento del decreto, detto organo annullerà l'ingiunzione in tutto o in parte, se del caso, emettendo una sentenza definitiva.

Qualora il creditore abbia presentato un'opposizione per ottenere l'annullamento di un decreto e l'organo giurisdizionale abbia accolto tale opposizione, l'organo giurisdizionale emetterà una sentenza definitiva tramite la quale verrà emessa l'ingiunzione di pagamento.

La decisione di rigetto di un'opposizione per ottenere l'annullamento di un decreto è definitiva.

Per quanto riguarda l'ingiunzione di pagamento europea, la decisione in merito alla domanda d'ingiunzione di pagamento europea, presentata a norma del regolamento (CE) n. 1896/2006, e successive modifiche, spetta all'organo giurisdizionale competente a conoscere del merito della causa in primo grado. Una domanda di riesame, presentata nelle circostanze ed entro il termine di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006, e successive modifiche, rientra nella competenza dell'organo giurisdizionale la cui decisione è impugnata, riunito in composizione collegiale formata da due giudici. (Articolo I undecies del decreto d'urgenza del governo n. 119/2006 relativo a talune misure necessarie per l'attuazione di determinati regolamenti comunitari a decorrere dalla data di adesione della Romania all'Unione europea, approvato dalla legge n. 191/2007, e successive modifiche.

1.6 Opposizione

Ai sensi dell'articolo 1025, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile, l'interessato può presentare opposizione, in virtù della legge generalmente applicabile, all'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 637, primo comma, del nuovo codice di procedura civile, l'esecuzione di una decisione giudiziaria che costituisce titolo esecutivo può avvenire solo a rischio del creditore se la sentenza è impugnabile; se l'atto è successivamente modificato o annullato, il creditore è tenuto, a norma di legge, a restituire in tutto o in parte i diritti del debitore, a seconda dei casi.

1.7 Effetti dell’opposizione

Ai sensi dell'articolo 720 del nuovo codice di procedura civile, se l'organo giurisdizionale accoglie l'opposizione all'esecuzione, esso rettifica o annulla, se del caso, l'atto di esecuzione contestato, dispone l'annullamento o la cessazione dell'esecuzione stessa, o annulla o chiarisce il titolo esecutivo, tenendo conto dell'oggetto dell'opposizione. Se l'opposizione è dichiarata irricevibile, il ricorrente può essere tenuto a risarcire il danno causato dal rinvio dell'esecuzione e, qualora l'opposizione sia stata proposta in malafede, sarà tenuto a pagare un'ammenda.

La decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso, divenuta definitiva, sarà immediatamente notificata d'ufficio anche all'ufficiale giudiziario.

In caso di accoglimento del ricorso, l'ufficiale giudiziario è tenuto a rispettare le misure adottate o disposte dall'organo giurisdizionale.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Ai sensi dell'articolo 1025, secondo comma, del nuovo codice di procedura civile, l'ingiunzione di pagamento è esecutiva anche se impugnata tramite un'opposizione per ottenere l'annullamento e passa provvisoriamente in giudicato fino alla risoluzione di detta opposizione. L'ingiunzione di pagamento diventa definitiva in caso di mancata proposizione di un'opposizione per ottenere l'annullamento o se tale opposizione è rigettata.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

L'ingiunzione di pagamento è esecutiva anche se impugnata tramite un'opposizione per ottenerne l'annullamento e passa provvisoriamente in giudicato fino alla risoluzione di detta opposizione. Una tale opposizione non sospende l'esecuzione. Tuttavia, una sospensione può essere concessa su richiesta del debitore, sebbene ciò sia possibile soltanto a fronte della costituzione di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito dall'organo giurisdizionale. L'ingiunzione di pagamento diventa definitiva se il debitore non propone un'opposizione per l'annullamento o se tale opposizione è stata respinta. Nel caso in cui l'organo giurisdizionale accolga l'opposizione per ottenere l'annullamento depositata dal creditore, detto organo emetterà una sentenza definitiva tramite la quale verrà dichiarata l'ingiunzione di pagamento.

Per l'esecuzione di una decisione, ai sensi dell'articolo 666 del nuovo codice di procedura civile, dopo la registrazione della domanda di esecuzione, l'ufficiale giudiziario presenta istanza per ottenere una dichiarazione di esecutività da parte del tribunale competente per l'esecuzione. L'istanza volta a ottenere la dichiarazione di esecutività è decisa dal tribunale, a porte chiuse, senza citazione delle parti.

La dichiarazione di esecutività consente al creditore di chiedere all'ufficiale giudiziario che ha presentato istanza per detta dichiarazione di avvalersi di tutti i mezzi di esecuzione previsti dalla legge per far valere i suoi diritti.

L'organo giurisdizionale può respingere l'istanza di dichiarazione di esecutività solo se l'istanza di esecuzione rientra nella competenza di un organo di esecuzione diverso da quello adito; la decisione o, se del caso, l'atto non è esecutivo per legge; il documento, diverso da una decisione giudiziaria, non soddisfa tutti i requisiti formali previsti dalla legge o altri requisiti nei casi specifici previsti dalla legge; se il credito non è certo, di importo fisso ed esigibile; se il debitore gode dell'immunità rispetto all'esecuzione; se il titolo contiene disposizioni che non possono essere attuate mediante esecuzione; se sono presenti altri ostacoli previsti dalla legge.

La decisione con cui l'organo giurisdizionale dichiara ricevibile l'istanza di dichiarazione di esecutività non è impugnabile, ma può essere modificata in caso di opposizione all'esecuzione. La decisione con cui l'organo giurisdizionale dichiara irricevibile l'istanza di dichiarazione di esecutività è impugnabile solo dal creditore, entro 15 giorni dalla sua notifica.

Ai sensi degli articoli 712, 718, 719 e 720 del nuovo codice di procedura civile, qualunque persona interessata o lesa da una misura di esecuzione forzata, da un'ordinanza dell'ufficiale giudiziario o da qualsiasi altro atto di esecuzione può proporre opposizione all'esecuzione. La decisione in merito all'opposizione può essere contestata solo mediante impugnazione.

In attesa di pronunciarsi sull'opposizione all'esecuzione o su un'altra domanda concernente l'esecuzione, l'organo giurisdizionale competente può sospendere l'esecuzione, su domanda della parte interessata e solo sulla base di validi motivi.

In caso di accoglimento del ricorso contro l'esecuzione, il tribunale può rettificare o annullare l'atto impugnato, ordinare la cessazione o l'annullamento dell'esecuzione, annullare o interpretare il titolo esecutivo.

Se l'opposizione è dichiarata irricevibile, il ricorrente può essere tenuto a risarcire il danno causato dal rinvio dell'esecuzione e, qualora l'opposizione sia stata proposta in malafede, sarà tenuto a pagare un'ammenda.

La decisione di accoglimento o di rigetto del ricorso, divenuta definitiva, sarà immediatamente notificata d'ufficio anche all'ufficiale giudiziario.

In caso di accoglimento del ricorso, l'ufficiale giudiziario è tenuto a rispettare le misure adottate o disposte dall'organo giurisdizionale.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Si prega di fare riferimento alla risposta alla domanda 1.8.1.

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