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Registri d'insolvenza e fallimentari

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Le procedure concorsuali e di insolvenza delle imprese collettive o individuali vengono rese note sul Registro delle Imprese, tenuto in modo informatizzato dalle Camere di commercio e soggetto alla vigilanza dell'Autorità giudiziaria, ex art. 2188 cod. civ.; il registro è consultabile in via telematica dalla generalità degli utenti. Di seguito il link alla pagina informativa di InfoCamere s.c.p.a. sulle modalità di consultazione:

https://www.registroimprese.it/codice-della-crisi-procedure-concorsuali#:~:text=si%20trovano%20nella%20Visura%20camerale,%2C%20procedure%20concorsuali%2C%20cancellazione%22.

Inoltre, il Ministero della giustizia offre un servizio di consultazione delle procedure in corso presso gli uffici giudiziari che hanno chiesto l’abilitazione, esponendo all'indirizzo  https://procedureconcorsuali.giustizia.it/ il Portale delle Procedure Concorsuali (PPC), accessibile ai Curatori/Commissari, ai Creditori, ai Referenti di Procedura per visualizzare dati e notizie (dati dei fascicoli di pertinenza, domande depositate, progetto di stato passivo e eventuale stato passivo esecutivo, rivendiche, elenco progetto rivendiche e elenco rivendiche esecutive depositati, news e documenti) sui procedimenti di pertinenza; le figure di Curatore/Commissario e di Referente di Procedura possono anche inserire/modificare/eliminare i documenti e le news relative alle procedure di pertinenza.

Il Referente di Procedura può anche inserire/modificare/eliminare le udienze inserite sul Portale.

Il sito è accessibile anche agli Utenti Ospite (la generalità degli utenti) per consultare le news, i documenti e le informazioni su tutte le procedure concorsuali gestite dai tribunali abilitati.

Il Responsabile di Tribunale può inserire/modificare/eliminare le news e i documenti sul Portale, inserire/modificare/eliminare i documenti, le news e le udienze relative alle procedure di pertinenza, visualizzare le informazioni accessibili agli altri profili, abilitare i Referenti di Procedura associando le relative procedure a questi ultimi e pianificare l’aggiornamento delle procedure concorsuali presenti sul Portale mediante allineamento alla situazione del SIECIC.

Sono attive procedure di Extract, transform, load (ETL) che effettuano l’allineamento periodico del sistema centrale ai sistemi distrettuali degli uffici giudiziari (SIECIC) che costituiscono i sistemi sorgenti delle informazioni fruite sul Portale.

Nell’ambito del Portale delle procedure concorsuali è stato altresì realizzato il “Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi” ( https://registroprocedure.giustizia.it/ ) istituito ai sensi dell’art. 3 del D.L. 3 maggio 2016, n.59, che dovrà anche contenere le informazioni di cui all’abrogato art. 28 del R.D. 267/1942 (oggi contemplate dall’art. 358 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza).

Il Registro ha la funzione di agevolare lo svolgimento delle funzioni di vigilanza esercitate dalla Banca d’Italia a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva; esso, inoltre, ha la funzione di agevolare la circolazione dei crediti incagliati al fine di velocizzare le procedure di liquidazione dei beni nell’ambito delle procedure esecutive e concorsuali. Nella prima fase di funzionamento, è stato avviato l’accesso da parte di istituti di credito e di creditori pubblici di grandi dimensioni (Inps e Agenzia delle entrate). Il sistema presenta sia cruscotti informativi di tipo statistico sia informazioni di dettaglio sulla singola procedura. Il sistema è alimentato dalle medesime procedure ETL del Portale Procedure Concorsuali.

Il Ministero della giustizia, inoltre, ha reso disponibile per la consultazione pubblica il "Registro nazionale degli incarichi di curatore, commissario giudiziale e liquidatore giudiziale" (già ex art. 28, comma 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oggi ex art. 125 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), all'indirizzo https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pst_2_rgc.wp .

Esempio di scuola 2 – diritto di famiglia – affidamento dei figli - Spagna

Spese in Spagna

Spese del giudizio di primo grado, del giudizio di impugnazione e dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

Esempio di scuola

Giudizio di primo grado

Giudizio di impugnazione

Metodi di risoluzione alternativa delle controversie

Spese di avvio del procedimento

Spese generali

Spese di avvio del procedimento

È possibile questa opzione per questo tipo di caso?

Esempio A

Spese di avvio del procedimento: le cauzioni all'avvocato e al procuratore legale, salvo il caso in cui la parte abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato (disciplinato dalla legge n. 1/1996 sull'assistenza giuridica).

Nel caso in cui il procedimento riguardi esclusivamente l'affidamento e la custodia dei minori è esente dal pagamento dei diritti di cancelleria (art. 4.1 Legge 10/2012).

Si tratta delle spese processuali generali. Sono a carico della parte che vede respingere tutte le sue richieste (art. 394.1 di procedura civile) mediante l'applicazione delle relative spese.

La parte che presenta ricorso deve versare una cauzione, salvo il caso in cui abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato in base alla Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ (15° disposizione supplementare del LOPJ)

Nel caso in cui il procedimento riguardi esclusivamente l'affidamento e la custodia dei minori è esente dal pagamento dei diritti di cancelleria (art. 4.1 Legge 10/2012).

Le parti possono concludere un accordo su un diverso regime di visite. Tale accordo dovrà essere concluso attraverso una convenzione della quale sarà informato il pubblico ministero e che verrà approvata dal magistrato competente.

Le parti di comune accordo potranno chiedere la sospensione e accettare una mediazione conformemente alla legge 5/2012, 6 luglio.

Si possono consultare i servizi di mediazione mediante il portale dell'amministrazione della giustizia. La mediazione nell'ambito dell'organo giurisdizionale viene fornita gratuitamente da magistrati.

Esempio B

Idem come nel caso precedente

Idem

Idem

Idem

Spese di avvocati, ufficiali giudiziari e periti

Esempio di scuola

Avvocati

Ufficiali giudiziari.

Periti

È obbligatorio farsi rappresentare?

Spese

È obbligatorio farsi rappresentare?

Spese prima della pronuncia.

Spese successive alla pronuncia

L'intervento è obbligatorio?

Esempio A

Le parti devono essere assistite da un avvocato e rappresentate da un procuratore legale (art. 75 del codice di procedura civile).

In caso di accordo delle parti entrambe possono avvalersi di un unico avvocato e procuratore.

Sarà necessario depositare cauzioni all'avvocato e al procuratore legale e il pagamento successivo di spese da parte della parte soccombente in caso di contenzioso

Non rappresenta le parti

Nessuna spesa

Nessuna spesa

Può essere necessario l'intervento di alcuni esperti (psicologi).

La parte che propone lo specialista paga l'intervento di quest'ultimo, a meno che si tratti dell'esperto (psicologo) che collabora con l'organo giurisdizionale competente.

Esempio B

Come nell'esempio precedente

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Indennità al testimone, spese di deposito cauzionale e altre spese pertinenti.

Esempio di scuola

Indennità al testimone

Deposito cauzionale

Altre spese

È prevista un'indennità per il testimone?

Spese

Esiste? Modalità di costituzione?

Spese

Descrizione

Esempio A

Il testimone ha diritto a ottenere dalla parte che lo ha chiamato a comparire un'indennità per i danni e i pregiudizi subiti a causa della comparizione (art. 375.1 del codice di procedura civile)

Sono in parte incluse nel pagamento delle spese

Non si versa un deposito cauzionale.

Nessuna spesa

Certificazioni del registro di stato civile, come la nascita di figli (attualmente gratuiti) o altri documenti sui quali si basa il relativo diritto.

Esempio B

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Costi del patrocinio a spese dello Stato e altri rimborsi.

Esempio di scuola

Patrocinio a spese dello Stato

Rimborsi

Quando e a quali condizioni è applicabile?

Requisiti

La parte vittoriosa può ottenere il rimborso delle spese di giudizio?

Esistono casi in cui il patrocinio a spese dello Stato deve essere rimborsato?

Esempio A

Si applica alle persone che dimostrino di non disporre di sufficienti mezzi economici per sostenere le spese del giudizio (avvocato, procuratore legale, ecc.)

I mezzi economici si considerano insufficienti quando le persone fisiche dimostrano che le loro risorse ed entrate, calcolate annualmente per nucleo familiare e tenendo conto di tutti i fattori, non superano il doppio dell'indicatore pubblico di reddito a effetto multiplo (IPREM) in vigore al momento della domanda.

Dovrà attenersi all'eventuale accordo concluso con l'avvocato. Altrimenti le spese saranno a carico della parte le cui istanze vengano rigettate in toto (ai sensi dell'art. 394 del codice di procedura civile), salvo eccezioni.

Le spese rimborsabili sono: gli onorari dell'avvocato, purché non siano superiori a un terzo dell'importo della domanda, le spese del legale rappresentante e qualsiasi altro onorario che possa essere rimborsato previa la liquidazione delle spese.

Esempio B

Idem come nel caso precedente

Idem

Idem

Idem

Spese di traduzione e di interpretariato

Esempio di scuola

Traduzione

Interpretariato

Quando e a quali condizioni è necessaria?

Costo approssimativo?

Quando e a quali condizioni è necessario?

Costo approssimativo?

Esempio B

Tutti i documenti pubblici o privati esteri necessari secondo le condizioni giuridiche previste

(traduzione da parte di un traduttore giurato ufficialmente riconosciuto)

Le tariffe degli interpreti variano da caso a caso.

Quando risultano necessari interpreti per il procedimento. Ad esempio quando dev'essere interrogato o rendere dichiarazioni o debba essere informato di una decisione presa dal giudice competente. Chiunque parli la lingua in questione e che abbia giurato o promesso di tradurre fedelmente può essere nominato interprete.

In altri casi, gli onorari degli interpreti variano da caso a caso.

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