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Registri d'insolvenza e fallimentari

Polonia

Questa pagina contiene informazioni generali sul registro fallimentare polacco.

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Quali informazioni sono contenute nel registro fallimentare polacco?

Il registro fallimentare polacco (rejestr upadłości), attivo sotto il nome di registro nazionale dei debitori (Krajowy Rejestr Zadłużonych), è tenuto dal ministro della Giustizia attraverso un sistema telematico. Il registro è operativo dal 1° dicembre 2021 e sostituisce il registro dei debitori insolventi (rejestr dłużników niewypłacalnych) precedentemente esistente e facente parte del registro giudiziario nazionale. Il registro fornisce informazioni sui soggetti insolventi, sui soggetti esposti al rischio di insolvenza e sui soggetti nei cui confronti è stata abbandonata l'esecuzione inefficace. Il registro contiene informazioni circa:

  1. le persone fisiche, le persone giuridiche e i soggetti organizzativi privi di personalità giuridica a cui la legge riconosce una capacità giuridica, nei cui confronti è o è stata avviata una delle seguenti procedure:
     
    1. una procedura di ristrutturazione ai sensi della legge del 15 maggio 2015 – Diritto della ristrutturazione o una procedura di concordato in assemblea dei creditori ai sensi dell'articolo 49125 della legge del 28 febbraio 2003 – Diritto fallimentare;
    2. una procedura di insolvenza o una procedura secondaria di insolvenza;
    3. una procedura conclusa con una decisione definitiva e vincolante sull'interdizione di cui all'articolo 373, paragrafo 1 della legge del 28 febbraio 2003 – Diritto fallimentare;
    4. una procedura di riconoscimento di una decisione relativa all'apertura di una procedura di insolvenza all'estero;
  2. i soci di società commerciali, che rispondono illimitatamente delle obbligazioni della società con la totalità dei loro attivi, se è stato dichiarato il fallimento della società, se è stata aperta una procedura secondaria di insolvenza nei confronti della società o se l'istanza di fallimento della società è stata respinta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 o 2, della legge del 28 febbraio 2003 – Diritto fallimentare;
  3. le persone fisiche, le persone giuridiche e i soggetti organizzativi privi di personalità giuridica a cui la legge riconosce una capacità giuridica, nei cui confronti la procedura esecutiva condotta da un ufficiale giudiziario, di seguito denominato "ufficiale" o da un tribunale è stata interrotta, in quanto l'esecuzione non ha prodotto un importo superiore alle spese di esecuzione, o nei cui confronti la procedura esecutiva condotta dal responsabile dell'amministrazione fiscale o dal direttore della filiale dello ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, l'istituto polacco di previdenza sociale) è stata interrotta, in quanto l'esecuzione non ha prodotto un importo superiore alle spese di esecuzione;
  4. le persone fisiche nei confronti delle quali è in corso l'esecuzione di assegni alimentari o l'esecuzione di crediti a carico del bilancio dello Stato derivanti da prestazioni erogate in caso di inefficacia dell'esecuzione di assegni alimentari e che sono in arretrato da più di 3 mesi.

Le informazioni contenute nel registro sono disponibili in polacco.

La consultazione del registro fallimentare è gratuita?

Sì, la consultazione del registro è gratuita.

Come consultare il registro fallimentare polacco

I dati contenuti nel registro sono accessibili online sul sito Internet del gabinetto del ministero della Giustizia. È possibile effettuare una ricerca dei soggetti nel registro inserendo il numero di riferimento completo della procedura.

È altresì possibile effettuare una ricerca nel registro specificando:

1) il nome della società o l'identificativo, vale a dire il numero d'identificazione personale (PESEL), il numero d'identificazione fiscale (NIP) o un altro identificativo, oppure cognome e nome

  • nel caso di una ricerca all'interno di un catalogo contenente i dati delle persone fisiche che esercitano un'attività economica;

2) l'identificativo, vale a dire il numero d'identificazione personale (PESEL), il numero d'identificazione fiscale (NIP) o un altro identificativo

  • nel caso di una ricerca all'interno di un catalogo contenente i dati delle persone fisiche che non esercitano alcuna attività economica;

3) il nome della società o l'identificativo, vale a dire il numero d'immatricolazione nel registro giudiziario nazionale (KRS), il numero d'identificazione fiscale (NIP) o un altro identificativo

  • nel caso di una ricerca all'interno di un catalogo contenente i dati di soggetti che non sono persone fisiche.
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