NB! Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio è stato sostituito dal regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio a decorrere dal 1º luglio 2022.
Le notificazioni effettuate a norma del nuovo regolamento sono disponibili qui!
Articolo 2, paragrafo 1 - Organi mittenti
Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Nicosia
Cipro
Τel.: (357) 22 805928
Fax: (357) 22 518328
E-mail: registry@mjpo.gov.cy
Articolo 2, paragrafo 2 - Organi riceventi
Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Nicosia
Cipro
Τel.: (357) 22 805928
Fax: (357) 22 518328
E-mail: registry@mjpo.gov.cy
Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) - I mezzi per la ricezione degli atti
Posta, fax e e-mail.
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) - Le lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell’allegato I
Greco e inglese
Articolo 3 - Autorità centrale
Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico
Leoforos Athalassas 125
CY-1461 Nicosia
Cipro
Τel.: (357) 22 805928
Fax: (357) 22 518328
E-mail.: registry@mjpo.gov.cy
Articolo 4 - Trasmissione degli atti
Ai fini della procedura di notifica sul territorio nazionale, l'organo mittente deve presentare il formulario di cui all'allegato I in duplice copia, con la menzione PER NOTIFICA o PER RELATA.
Articolo 8, paragrafo 3, e articolo 9, paragrafo 2 - Termini particolari per la notificazione o comunicazione dell’atto
Il diritto cipriota non stabilisce particolari termini per la notifica degli atti.
Articolo 10 - Certificato e copia dell’atto notificato o comunicato
Inglese.
Articolo 11 - Spese di notificazione o di comunicazione
21 euro per ogni atto.
Il pagamento del diritto di cancelleria dev'essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente conto bancario del Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico:
Conto: 6001017 – Ministero della giustizia e dell'ordine pubblico
IBAN: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017
Codice Swift: CΒCΥCΥ2Ν
Tutte le istanze per la notifica di atti devono essere effettuate nel modo sopradescritto. Qualora le domande non siano accompagnate dal pagamento del relativo diritto di cancelleria e della corrispondente ricevuta bancaria saranno rispedite e non verrà intrapresa alcuna azione.
Articolo 13 - Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari
Nessuna obiezione per tale notifica.
Articolo 15 - Notificazione o comunicazione diretta
La notifica è consentita in base al diritto cipriota.
Articolo 19 - Mancata comparizione del convenuto
Su istanza dei richiedenti, i giudici possono emettere sentenze in base al loro potere discrezionale, purché siano soddisfatte tutte le condizioni descritte in questo articolo.
Le domande di rimozione della preclusione devono essere presentate entro un anno, ma devono essere depositate in un lasso di tempo ragionevole, a partire dal momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza della sentenza.
Articolo 20 - Accordi o intese di cui sono parti gli Stati membri e che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 2
Non applicabile