1. Chi contattare?
Il decreto legislativo 28/2010 ha introdotto in Italia la disciplina della mediazione civile e commerciale per risolvere in via stragiudiziale le controversie relative a diritti disponibili.
L’attività di mediazione è gestita da organismi di mediazione, cioè da soggetti pubblici o privati iscritti presso un registro degli organismi di mediazione vigilato dal Ministero della Giustizia.
Nel sito web del Ministero della Giustizia è possibile reperire tutte le informazioni relative alla mediazione e, in particolare, consultare l’elenco degli organismi di mediazione accreditati.
L’interessato potrà quindi contattare l’organismo di mediazione del cui servizio vuole avvalersi, utilizzando i mediatori in esso iscritti. Informazioni in merito potranno essere date direttamente dai responsabili dei diversi organismi di mediazione.
2. In quali settori è ammissibile e/o più comune il ricorso alla mediazione?
Si può ricorrere agli organismi di mediazione per la risoluzione stragiudiziale di tutte le controversie in materia civile e commerciale aventi ad oggetto diritti disponibili. La mediazione in Italia è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura. La mediazione può essere, inoltre, demandata dal giudice, prevista dalle parti con clausola contrattuale o statutaria oppure facoltativa. Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice le parti devono essere assistite da un avvocato
3. Esistono disposizioni specifiche in materia?
Attualmente la disciplina in materia di mediazione civile e commerciale di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (con le modifiche apportate da ultimo dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) è regolamentata dal decreto ministeriale 24 ottobre 2023 n. 150.
Con il d.m. 150/2023 presso il Ministero della giustizia è stato istituito, altresì, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo e regolamentato il procedimento per l’iscrizione dei suddetti organismi ADR ai sensi dell’articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Formazione
Per diventare mediatori occorre avere, oltre al requisito dell’onorabilità, gli ulteriori requisiti di cui all’art. 8 del d.m. 150/2023 e, in particolare: titolo di studio non inferiore al diploma di laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero, in alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale e laurea universitaria triennale; possesso di uno specifico percorso formativo e di un aggiornamento almeno biennale acquisito presso enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia.
Gli enti di formazione che rilasciano gli attestati di partecipazione e superamento del percorso formativo per mediatori nonché di aggiornamento, sono soggetti pubblici o privati accreditati dal Ministero della Giustizia a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dal d.m. 150/2023.
5. Quanto costa la mediazione?
Il d.m. 150/2023 ha riformato la disciplina delle indennità di mediazione stabilendo che per il primo incontro sono dovute dalle parti le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre alle spese vive, secondo gli importi indicati nell’art. 28.
Per la determinazione delle spese di mediazione devono essere applicati i criteri di cui all’art. 30.
Qualora la procedura prosegua con incontri successivi al primo gli importi dovuti sono specificamente indicati nella tabella A allegata al d.m. 150/2023, cui devono uniformarsi gli organismi pubblici.
Gli organismi privati possono predisporre proprie tabelle, redatte nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32, approvate dal Responsabile del registro.
6. L’accordo raggiunto in sede di mediazione è esecutivo?
Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 28/2010 ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
7. L’accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Il Ministero pubblica l’elenco dei mediatori iscritti presso ciascun organismo di mediazione, con accesso libero e gratuito.