Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?
L’autore del reato è obbligato a risarcire il danno causato alla vittima. Ai sensi dell’articolo 185 c.p., ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Inoltre, ai sensi dell’art. 186 c.p., ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. Il danno da reato è una delle ipotesi in cui è ammesso il risarcimento anche del nocumento non patrimoniale (art. 2059 codice civile). La vittima può scegliere tra due diverse strade per ottenere il risarcimento del danno. Può presentare azione civile nel processo penale: in questo caso, è il giudice penale che all’esito del processo liquiderà il danno oppure accerterà il diritto al risarcimento, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la quantificazione dell’ammontare economico spettante. In particolare, ai sensi dell’articolo 74 del codice di procedura penale, l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile. La vittima può però anche agire direttamente in sede civile, presentando la richiesta di risarcimento del danno alla magistratura degli affari civili. I rapporti tra azione civile e azione penale sono regolati dall’articolo 75 del codice di procedura penale: l’azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?
La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 o dall'articolo 554-bis, comma 2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
La avvenuta modifica all’art. 79 cod. proc. pen. limita il momento processuale riservato alla costituzione della parte civile all’interno dell’udienza preliminare, ove prevista. Si prevede specificamente che la stessa debba intervenire “prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l’udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’art. 484 cod. proc. pen. (in fase di udienza dibattimentale) o dall’art. 554-bis, comma 2, cod. proc. pen. (in fase di udienza predibattimentale)”. Detti termini sono perentori, essendo previsti, al comma 2 dell’art. 79 cod. proc. pen., a pena di decadenza. Una volta costituitosi parte civile, il danneggiato – salva un’eventuale esclusione o una rinuncia volontaria – è parte del processo penale in ogni grado. Due le ipotesi in cui si estingue l'azione civile introdotta nel processo penale: 1) la richiesta di esclusione della parte civile formulata dal P.M., dall’imputato e dal responsabile civile (art. 80 c.p.p.) o disposta d’ufficio dal giudice con ordinanza fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado (art. 81 c.p.p.); 2) la revoca espressa della costituzione, ammessa in ogni stato e grado del procedimento, contenuta in una dichiarazione orale formulata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale in udienza o con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti; la revoca tacita desumibile dalla omessa presentazione delle conclusioni scritte comprensive, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche della determinazione del loro ammontare o dall’aver promosso l’azione dinanzi al giudice civile (art. 82 c.p.p.).
Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi?)
La costituzione può contenere ogni richiesta di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, le spese mediche, di assistenza legale o di consulenza tecnica e altri tipi di spesa sostenute e documentate purché collegate al reato subito.
Esiste un modulo specifico per queste domande?
Non esistono formule ufficiali nel processo penale italiano ma devono sussistere i seguenti requisiti. La parte civile deve avere capacità processuale. Ai sensi dell’art. 78 c.p.p., la dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo; c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura; d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili; e) la sottoscrizione del difensore. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100 c.p.p., nonché la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122 c.p.p., se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione. Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2 c.p.p., essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile.
Di quali prove ho bisogno a sostegno della mia richiesta?
Nel processo penale, l’azione civile è “ancillare” rispetto al giudizio di colpevolezza: è l’ufficio di Procura che deve dimostrare che l’imputato è colpevole. La parte civile può però contribuire all’attività probatoria e ha uno specifico onere per la dimostrazione del tipo di danno subito, della sua entità, etc. In genere, l’onere della prova scatta invece nel giudizio civile dove la parte offesa dal reato deve dimostrare – anche per presunzioni – l’entità del pregiudizio subito (es. certificati medici).
Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?
Per le persone che non superano una certa soglia di reddito annuale è ammesso il patrocinio a spese dello Stato: esso spetta purché il processo sia celebrato in Italia e spetta ai cittadini ma anche agli stranieri. La materia è regolata dal DPR n. 115 del 2002 il cui articolo 77 prevede che i limiti di reddito siano adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (da ultimo stabilito in euro 12.838,01), dovendosi tenere conto dell'aumento per ogni altra persona familiare convivente corrispondente ad euro 1032,91. Una deroga al limite reddituale sopra indicato è però prevista per le persone offese da alcune particolari categorie di reato, così come stabilito dal comma 4 ter dell’art. 76 del citato dpr 115/2002. Infatti, la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal dpr 115/2002. Inoltre, ai sensi del successivo comma 4 quater dello stesso articolo, il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?
Nel processo penale, l’azione civile non è accolta se l’imputato è assolto o se, pur essendo l’imputato condannato, il giudice non ravvisi nel merito la sussistenza di un danno in capo alla parte civile. Non è ammissibile la costituzione di parte civile in occasione dell’udienza fissata a seguito di richiesta di applicazione di pena formulata in corso di indagini preliminari; ugualmente inammissibile in caso di udienza fissata per l’applicazione di pena in sede di opposizione a decreto penale o a decreto di giudizio immediato: in detti casi, così come in tutte le altre ipotesi in cui il processo viene definito nel corso dell’udienza preliminare o della prima udienza dibattimentale (nel caso in cui l’udienza preliminare non sia prevista) con la applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “patteggiamento”), le ragioni della persona offesa potranno comunque essere fatte valere di fronte al giudice civile. In altri casi, la legge prevede espressamente l’esclusione della costituzione di parte civile, come nel giudizio penale minorile.
Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?
All’esito del dibattimento, dopo la sentenza di primo grado o di appello, se la decisione finale non è ritenuta corretta nell’interesse del danneggiato da reato, la parte civile può – sempre per il tramite del difensore – impugnare la decisione sfavorevole limitatamente ai capi (ovvero alle disposizioni) che riguardano la pretesa civilistica di risarcimento. La sentenza che eventualmente riformi quella di primo grado limitatamente agli aspetti civili (quindi al risarcimento) rimuove gli effetti pregiudizievoli del profilo risarcitorio della sentenza ma non produce effetti sull’accertamento della responsabilità penale dell’imputato (se è stato giudicato innocente dal punto di vista penale, continuerà ad essere tale anche dopo la riforma in favore della parte civile). La decisione del giudice penale –limitatamente alla responsabilità penale dell’imputato – rimane, dunque, intangibile se ad impugnare la sentenza di assoluzione è la sola parte civile. Può quindi verificarsi un oggettivo concreto contrasto tra quanto statuito nella sentenza di primo grado che assolve l’imputato dal punto di vista penale e quella d’appello, a seguito dell’impugnazione della parte civile, che accerta i fatti costituenti reato quale base per statuire sul risarcimento del danno. Si tratta, come si vede, di materia estremamente delicata e tecnica.
Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?
La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi. La condanna al pagamento della provvisionale è invece sempre immediatamente esecutiva. Una volta che la pronuncia è esecutiva, la parte può procedere a esecuzione forzata secondo le norme di procedura civile.
Lo Stato, in base alla direttiva 2004/80/CE, come attuata in Italia con i provvedimenti sotto riportati, deve garantire ai cittadini e agli stranieri, vittime di reati intenzionali e violenti (omicidi dolosi, lesioni dolose, violenze sessuali) commessi sul territorio italiano, un risarcimento (o, almeno, un indennizzo) equo e adeguato, ogni volta che l’autore del reato sia rimasto sconosciuto o si sia sottratto alla giustizia o, in ogni caso, non abbia risorse economiche per risarcire la vittima per i danni arrecati a questa o, nel caso di morte, ai familiari. Si vedano sul punto:
- il D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato)
- il Decreto 23 dicembre 2008 n. 222 (attuazione del D.Lgs. 204/2007) la Legge 122 del 7 luglio 2016 (Legge europea 2015-2016 -indennizzo vittime di reati violenti).