Per quale tipo di reato posso ottenere un risarcimento?
I tipi di reati per i quali è possibile ottenere un risarcimento sono: i "reati violenti"; i reati che hanno determinato un'invalidità permanente, un'incapacità temporanea e assoluta al lavoro per una durata di almeno 30 giorni o il decesso; reati che hanno causato un notevole sconvolgimento del tenore e della qualità della vita della vittima; oppure, in caso di decesso della vittima, di persone (parenti stretti) che dipendono finanziariamente dalla vittima o soggetti alla responsabilità della vittima e che non hanno ricevuto un risarcimento dall'autore del reato.
Ad esempio: omicidio, lesioni personali gravi, stupro, abuso sessuale nei confronti di minori, violenza domestica o lesioni fisiche gravi risultanti da un reato di rapina.
Per quale tipo di lesioni posso ottenere un risarcimento?
- Danni a cose/danni materiali: comprese le perdite causate dal reato (ad esempio, i costi di cure ospedaliere, consulti, medicine, ecc.), nonché i benefici dei quali la vittima non gode più (ad esempio, i salari che non ha più ricevuto durante il periodo di incapacità). Il risarcimento può essere ottenuto per le perdite subite da una vittima diretta o indiretta;
- danno psicologico o emotivo: sebbene a tali danni non possa essere attribuito un valore finanziario, essi possono comunque essere risarciti finanziariamente (ad esempio nel caso di un danno che interferisce con il benessere, la dignità, la buona reputazione, che comporta dolore fisico, disturbi psicologici o sofferenza emotiva). Il risarcimento per i danni psicologici o emotivi subiti può essere ottenuto esclusivamente dalla vittima diretta.
Posso ottenere un risarcimento se sono il familiare di una vittima che è morta a seguito di un reato, o se ero a suo carico? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento?
Sì, i parenti stretti finanziariamente dipendenti o soggetti alla responsabilità della vittima diretta di un reato violento deceduta come risultato diretto dell'atto di violenza intenzionale possono beneficiare di un aiuto finanziario.
I parenti che vantavano un diritto al mantenimento da parte della vittima prima del decesso di quest'ultima possono avere diritto a ricevere un risarcimento: ad esempio, il coniuge o l'ex coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle, le zie e gli zii, il patrigno/la matrigna (in determinate circostanze) e il partner non sposato di entrambi i sessi che viveva con la vittima da più di due anni in condizioni analoghe a quelle delle coppie sposate.
Posso ottenere un risarcimento se sono il familiare di una vittima che è sopravvissuta, o se sono a suo carico? Quali familiari o persone a carico possono ottenere un risarcimento in questo caso?
Le vittime indirette (parenti stretti) di reati violenti possono ricevere un risarcimento soltanto in caso di decesso della vittima diretta.
Posso ottenere un risarcimento se non sono un cittadino di un paese dell'UE?
Le vittime nazionali o straniere che hanno subito gravi perdite direttamente a seguito di atti violenti commessi nel territorio portoghese o a bordo di navi o aeromobili portoghesi possono ricevere un risarcimento, purché siano soddisfatte determinate prescrizioni legali.
Posso chiedere un risarcimento a questo paese se vi vivo o se sono di qui (nel senso che questo è il mio paese di residenza o il paese di cui sono cittadino) anche se il reato è stato commesso in un altro paese dell'UE? Posso procedere in questo modo invece di chiedere un risarcimento al paese in cui è stato commesso il reato? Se sì, a quali condizioni?
Richiesta di risarcimento
a) Vittime di reati commessi al di fuori del Portogallo contro cittadini portoghesi o cittadini UE residenti abitualmente in Portogallo
Le vittime di reati violenti, compresa la violenza domestica, commessi al di fuori del territorio nazionale, la cui residenza abituale sia situata in Portogallo, possono avere diritto a una compensazione finanziaria da parte dello Stato portoghese, a condizione che non abbiano diritto a un risarcimento da parte dello Stato nel cui territorio si sono verificate le perdite. In questo caso, alla Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (CPVC, Commissione per la protezione delle vittime di reato) spetta la responsabilità di verificare se il richiedente ha diritto a un risarcimento nello Stato nel cui territorio si sono verificate le perdite.
b) Vittime di reati commessi in un altro Stato membro dell'UE, residenti abitualmente in tale Stato membro e richiedenti il riconoscimento di un risarcimento anticipato da parte dello Stato portoghese
Se dei soggetti che richiedono il risarcimento e risiedono abitualmente in un altro Stato membro dell'UE presentano un'istanza presso l'autorità competente dello Stato in cui risiedono abitualmente, al fine di ottenere il riconoscimento di un risarcimento anticipato da parte dello Stato portoghese, la CPVC può ricevere la domanda inoltrata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza abituale di tali soggetti e decidere in merito alla concessione del risarcimento, informandone detta autorità competente.
Per poter chiedere un risarcimento occorre prima aver denunciato il reato alla polizia?
Non è obbligatorio denunciare il reato alle autorità incaricate dell'applicazione della legge. Tuttavia, le autorità possono venire a conoscenza del fatto che si è verificato un reato e avviare un'indagine soltanto se è stata sporta una denuncia.
Se la vittima ha meno di 16 anni, non può sporgere denuncia da sola. In tal caso, la denuncia deve essere sporta dai suoi rappresentanti legali.
Prima di presentare la richiesta occorre aspettare l'esito di eventuali indagini della polizia o di procedimenti penali?
Non è necessario attendere l'esito di eventuali indagini della polizia o di procedimenti penali prima di presentare una domanda. Occorre contattare la CPVC entro un anno dalla commissione del reato.
Si deve prima chiedere il risarcimento all'autore del reato (se è stato identificato)?
Non è necessario chiedere innanzitutto un risarcimento dall'autore del reato.
Anche se nell'ambito del procedimento penale o al di fuori di tale sede non è stata presentata alcuna richiesta di risarcimento ai sensi del diritto civile per motivi imputabili al richiedente (ad esempio, a causa della mancata presentazione della richiesta di risarcimento a un organo giurisdizionale o del suo ritiro), la vittima può comunque soddisfare i requisiti per il risarcimento, anche se quest'ultimo sarà ridotto della metà dell'importo massimo dell'anticipo che può essere concesso dallo Stato attraverso la CPVC.
Ho diritto di chiedere il risarcimento anche se l'autore del reato non è stato identificato o condannato? In caso affermativo, quali prove devo presentare a sostegno della mia richiesta?
Anche se l'identità dell'autore di atti violenti è sconosciuta o se tale soggetto non può essere accusato e condannato per qualsiasi motivo, la vittima ha diritto al pagamento anticipato del risarcimento da parte dello Stato attraverso la CPVC.
Nella domanda da presentare alla CPVC per richiedere la concessione di un risarcimento anticipato occorre includere la documentazione che comprova i fatti addotti, ossia una descrizione del danno subito, l'incapacità al lavoro, documenti medici, ecc.
Esiste un termine entro il quale chiedere il risarcimento?
Sì. Di norma, il risarcimento deve essere richiesto nel contesto del procedimento penale. Entro la conclusione della fase di indagine, la vittima deve informare la polizia o l'ufficio del pubblico ministero della propria intenzione di chiedere un risarcimento, ad esempio nel momento in cui rilascia una dichiarazione. Una volta ricevuta la notifica dell'accusa nei confronti del convenuto, la vittima dispone quindi di un termine di 20 giorni per presentare la propria domanda.
Se la vittima chiede alla CPVC un risarcimento o un anticipo sul risarcimento, deve farlo entro un anno dalla commissione del reato. Se la vittima era minorenne nel momento in cui è stato commesso il reato, può chiedere allo Stato un risarcimento anticipato fino a un anno prima di raggiungere la maggiore età o di emanciparsi.
Quali perdite e spese copre il risarcimento?
Ad esempio, il risarcimento coprirà:
a) per la vittima del reato:
- danni materiali (non psicologici):
- spese mediche per le lesioni subite (cure mediche – ambulatoriali e ospedaliere, convalescenza);
- necessità o spese supplementari causate dalle lesioni subite (cioè cura e assistenza, trattamenti temporanei e permanenti, riabilitazione fisioterapica prolungata, adattamento dell'alloggio, aiuti speciali, ecc.);
- lesioni permanenti (ad es. invalidità e altre disabilità permanenti);
- mancato guadagno durante le cure mediche (incluse la perdita di reddito, la perdita di capacità a produrre reddito o la diminuzione del sostentamento, ecc.);
- perdita di opportunità;
- spese derivanti dai procedimenti giudiziari riguardanti l'evento causa del danno, come le spese legali e le spese processuali;
- risarcimento per beni personali rubati o danneggiati;
- danni psicologici (morali):
- dolore e sofferenza della vittima;
b) per gli aventi diritto o i parenti della vittima:
- danni materiali (non psicologici):
- spese funerarie;
- spese mediche (ad es. terapia per un familiare, cure ambulatoriali e ospedaliere, riabilitazione);
- perdita del sostentamento o di opportunità.
Il risarcimento è versato in una volta sola o in rate mensili?
Di norma il riconoscimento di un risarcimento anticipato a favore delle vittime di violenza domestica viene concesso sotto forma di pagamento mensile per un periodo di 6 mesi, prorogabile per un termine di uguale durata. In casi eccezionali e debitamente giustificati di necessità specifiche e mancanza di mezzi di sussistenza, l'anticipo può essere corrisposto in una rata unica.
Nel caso di reati violenti, il riconoscimento di un risarcimento anticipato a favore della vittima del reato viene corrisposto in un'unica rata, che può assumere la forma di un pagamento annuale.
In che modo il mio comportamento in relazione al reato, il mio casellario giudiziale o la mancata collaborazione durante il procedimento di risarcimento possono influire sulla possibilità del mio risarcimento e/o sul relativo importo?
L'importo del risarcimento che può essere concesso può essere ridotto oppure il risarcimento può essere rifiutato dalla Commissione sulla base del comportamento della vittima prima, durante o dopo la commissione degli atti oppure in ragione dei suoi rapporti con l'autore del reato o con l'ambiente circostante oppure se il comportamento della vittima è contrario al senso di giustizia e all'ordine pubblico.
Tuttavia il comportamento della vittima o del richiedente del risarcimento non è rilevante ai fini della riduzione o del rifiuto del risarcimento se il danno causato è imputabile a un veicolo terrestre a motore o, in taluni casi, se si applicano le norme sugli infortuni sul luogo di lavoro o durante il servizio.
In che modo la mia situazione finanziaria può influire sulla possibilità del mio risarcimento e/o sul relativo importo?
Nel decidere se concedere o meno il risarcimento anticipato e nel determinare l'importo del risarcimento si terrà conto di quanto segue:
- per i reati violenti, di notevoli perturbazioni del tenore o della qualità della vita;
- per i reati di violenza domestica, di gravi difficoltà finanziarie della vittima.
Nel caso di reati violenti, si tiene conto anche di tutte le somme che la vittima riceve da altre fonti, in particolare dall'autore del reato o dalla previdenza sociale; sono escluse, in linea di principio, le somme ricevute da assicurazioni private sulla vita o sugli infortuni personali.
Vi sono altri criteri che possono influire sulla possibilità del mio risarcimento e/o sul relativo importo?
Se nel contesto del procedimento penale avviato nei confronti dell'autore del reato non è stato ottenuto alcun risarcimento del danno oppure se è probabile che l'autore del reato non fornirà un risarcimento e che non vi saranno altre fonti di risarcimento efficaci o sufficienti, la decisione sul risarcimento terrà conto anche di questi fattori.
Come viene calcolato il risarcimento?
Nel caso di vittime di reati violenti, l'importo del risarcimento è calcolato in base a principi di equità e alla luce delle somme già ricevute da altre fonti (quali ad esempio l'autore del reato o la previdenza sociale).
Nel caso di una richiesta di risarcimento per mancato guadagno (somme che la vittima ha smesso di ricevere), la CPVC tiene conto anche delle dichiarazioni dei redditi della vittima relative ai tre anni precedenti la commissione del reato. In caso di decesso della vittima, si utilizzano le dichiarazioni dei redditi del richiedente (parente stretto) come riferimento; in alternativa, in assenza di tali dichiarazioni, il calcolo del risarcimento si basa su un reddito non superiore al salario minimo mensile garantito.
In particolare, per i casi di violenza domestica, la CPVC determina l'importo secondo il principio di equità. Uno dei criteri di qualificazione per il risarcimento anticipato delle vittime di violenza domestica è rappresentato da gravi difficoltà finanziarie subite come conseguenza del reato. In tale contesto, occorre notificare qualsiasi modifica della situazione finanziaria o familiare.
Le somme percepite dalla vittima in ragione di un'assicurazione privata sulla vita o di un'assicurazione contro gli infortuni personali vengono prese in considerazione per determinare l'importo del risarcimento secondo il principio dell'equità.
Esiste un importo minimo/massimo in relazione al risarcimento?
Se la vittima chiede alla CPVC il pagamento anticipato del risarcimento, deve indicare, tra l'altro, l'importo del risarcimento richiesto.
Nel caso di vittime di reati violenti, l'importo massimo che può essere ricevuto da ciascuna vittima in caso di decesso o lesioni gravi è: 34 680 EUR.
In caso di decesso o lesioni gravi a più persone derivanti dal medesimo reato, il pagamento anticipato del risarcimento è limitato ad un massimo di 30 600 EUR per ciascuna persona e non può superare un totale di 91 800 EUR.
Nel caso di un anticipo sotto forma di pagamento annuale, il limite massimo è: 4 080 EUR. Qualora vi siano più vittime del medesimo reato, l'importo totale non può superare l'importo di 12 240 EUR.
Nel caso di reati di violenza domestica, l'importo che può essere concesso non può superare l'equivalente mensile del salario minimo mensile garantito per un periodo di 6 mesi (prorogabile per un termine della medesima durata). In caso di specifiche esigenze finanziarie, la concessione di un importo a titolo di pagamento anticipato del risarcimento può essere richiesta anche prima della conclusione della instrução (indagine) delle circostanze specifiche in cui non è stata notificata alcuna modifica dell'importo delle somme da ricevere.
*Valori del 2019
Devo indicare l'importo nel modulo di richiesta? In caso affermativo, riceverò istruzioni su come calcolarlo o su altri aspetti?
Sì, queste informazioni sono richieste nel modulo.
Nei casi di risarcimento da parte di un altro Stato membro dell'Unione europea, tale Stato membro che ha presentato la domanda di risarcimento alla CPVC e, a condizione che il richiedente abbia residenza abituale in Portogallo, la CPVC stessa informano il richiedente in merito alle modalità di compilazione della domanda di risarcimento e ai documenti giustificativi richiesti.
Eventuali risarcimenti ricevuti per la mia perdita da altre fonti (come il mio datore di lavoro o un'assicurazione privata) saranno dedotti dai risarcimenti versati dall'autorità/organismo?
In seguito al pagamento della prestazione o del risarcimento, se la vittima ottiene, con qualsiasi mezzo, un risarcimento effettivo o una compensazione per il danno subito, la CPVC le chiederà di rimborsare in tutto o in parte le somme ricevute.
È possibile ottenere un anticipo dell'importo? E in tal caso a quali condizioni?
Un anticipo può essere concesso a patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) per le vittime di reati violenti:
- il reato è stato commesso all'interno del territorio portoghese o al di fuori del territorio portoghese nei confronti di cittadini portoghesi o cittadini di Stati membri dell'UE, a condizione che essi non abbiano diritto ad un risarcimento da parte dello Stato in cui è stato commesso il reato;
- il reato ha fatto sì che la vittima fosse temporaneamente del tutto incapace di lavoro per almeno 30 giorni oppure ha provocato il decesso della vittima;
- il reato ha causato gravi perturbazioni nella vita della vittima e una notevole perturbazione della sua qualità di vita (questi due requisiti sono cumulativi);
- il risarcimento per le perdite subite non è stato ottenuto da un'altra fonte (tramite l'autore del reato oppure tramite la propria assicurazione);
- le eccezioni previste dalla legge non sono applicabili alla vittima e, in particolare, il comportamento della vittima prima, durante e dopo il reato non è stato contrario al senso dell'ordine pubblico e della giustizia.
b) per le vittime di reati di violenza domestica:
- se la vittima ha subito maltrattamenti fisici o psicologici, comprese punizioni corporali, la privazione della libertà o i reati sessuali, reiterati o meno;
- se il reato è stato commesso nei confronti di un minore, in presenza di un minore, in una casa comune o presso l'abitazione della vittima; oppure
- se dei dati personali, compresi suoni o immagini, che incidono sulla vita privata di una delle vittime sono stati condivisi su Internet o su altri mezzi di trasmissione pubblica di ampia portata, con o senza il loro consenso; e
- se la vittima subisce gravi difficoltà finanziarie a causa del reato; e
- il reato è stato commesso all'interno del territorio portoghese o al di fuori del territorio portoghese nei confronti di cittadini portoghesi o cittadini di Stati membri dell'UE, a condizione che essi non abbiano diritto ad un risarcimento da parte dello Stato in cui è stato commesso il reato (spetta alla CPVC verificare tali circostanze);
- le eccezioni previste dalla legge non sono applicabili alla vittima e, in particolare, il comportamento della vittima prima, durante e dopo il reato non è stato contrario al senso dell'ordine pubblico o della giustizia.
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un reato violento o di un reato di violenza domestica, prima che la CPVC concluda la sua valutazione preliminare in merito alla concessione del risarcimento la vittima può anche ricevere, immediatamente, in caso di evidente necessità finanziaria, una somma a titolo di risarcimento che dovrà essere stabilita successivamente.
È possibile ottenere un risarcimento complementare o addizionale (a seguito ad esempio di un cambiamento della situazione o di un peggioramento dello stato di salute, ecc.) una volta pronunciata la decisione principale?
La CPVC ha la facoltà di decidere in autonomia in merito ai casi che comportano elementi nuovi rispetto a casi precedentemente decisi o a caratteristiche particolari che si discostano dalle linee guida (precedentemente elaborate dalla CPVC stessa) sugli importi di risarcimento assegnati in base al tipo di circostanze.
Quali documenti giustificativi occorre allegare alla domanda?
a) Risarcimento da parte dello Stato alle vittime di reati violenti (modulo)
Documenti richiesti:
- modulo di domanda compilato in tutte le sue parti;
- indicazione dell'importo del risarcimento richiesto;
- dichiarazione dei redditi dalla quale risulti il reddito della vittima (o del richiedente, qualora non si tratti della vittima diretta del reato) per l'anno precedente il reato, l'anno del reato e l'anno successivo;
- estratto del fascicolo del procedimento penale, unitamente a una copia della sentenza e all'indicazione della data dell'effetto di cosa giudicata;
- documento giustificativo dell'autorità ad agire ad litem nei casi in cui la domanda sia presentata da un rappresentante;
- nomina di un avvocato nel caso di un rappresentante designato automaticamente.
b) Risarcimento da parte dello Stato alle vittime di reati di violenza domestica (modulo)
Documenti richiesti:
- modulo di domanda compilato in tutte le sue parti;
- indicazione dell'importo del risarcimento richiesto;
- status di vittima o status di vittima particolarmente vulnerabile;
- copia del verbale della polizia o della denuncia;
- relazione sulla situazione finanziaria, sociale e familiare, quando la vittima è accolta presso una casa rifugio.
Vi sono spese amministrative o di altra natura da pagare quando la domanda è ricevuta e trattata?
No. La domanda è esente dal pagamento di qualsiasi costo o spesa per la vittima; inoltre, anche i documenti e i certificati richiesti per la presentazione della domanda possono essere ottenuti gratuitamente.
Quale autorità decide in merito alle domande di risarcimento (per i casi nazionali)?
La CPVC, la Commissione per la protezione delle vittime di reato, è l'organo del ministero della Giustizia competente per la decisione in merito alle domande di risarcimento da parte dello Stato presentate dalle vittime di reati violenti e dalle vittime di violenza domestica nel contesto dei procedimenti nazionali.
Dove va inviata la domanda (per i casi nazionali)?
Alla Commissione per la protezione delle vittime di reato (cfr. risposta precedente).
Ubicazione e contatti:
Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (Commissione per la protezione delle vittime di reato)
- Indirizzo: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisbona
- Tel.: (+351) 21 322 24 90
- Fax: (+351) 21 322 24 91
- Posta elettronica: correio.cpvc@sg.mj.pt
Orari di apertura:
- Dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: https://cpvc.justica.gov.pt/
Devo essere presente nel periodo della procedura e/o al momento della decisione sulla mia richiesta?
Non è necessario essere presenti durante la procedura di decisione, a meno che la CPVC non reputi altrimenti.
Quanto tempo passa (approssimativamente) prima di ricevere una decisione su una richiesta di risarcimento da parte dell'autorità?
Dopo aver ricevuto la richiesta di risarcimento, la CPVC dispone di un mese di tempo per analizzarla e adottare le misure necessarie; la decisione sull'accoglimento della richiesta e sull'importo da assegnare sarà presa immediatamente dopo tale periodo di un mese.
Se non si è soddisfatti della decisione dell'autorità, la si può impugnare?
Sì. Se il richiedente ritiene che la decisione della CPVC sia errata, ha 15 giorni di tempo per presentare un reclamo alla Commissione. All'atto della domanda, il richiedente deve esporre le basi sulle quali si fonda la sua domanda, nonché fornire tutti gli elementi di prova che ritiene appropriati.
La CPVC dispone quindi di un periodo di 30 giorni per riesaminare e pronunciarsi in merito al reclamo e può confermare, abrogare, annullare, modificare o sostituire l'atto contestato.
Se il richiedente non è soddisfatto della decisione in merito al reclamo, può impugnare tale decisione dinanzi ai tribunali amministrativi.
Dov'è possibile ottenere i moduli necessari e altre eventuali informazioni per la presentazione di una domanda di risarcimento?
Sul sito web della Commissione per la protezione delle vittime di reato: https://cpvc.justica.gov.pt/pedido-de-indemnizacao/
Esiste un numero di telefono specifico, o un sito web, che la vittima possa utilizzare?
CPVC – Commissione per la protezione delle vittime di reato: https://cpvc.justica.gov.pt/
APAV – Associação Portuguesa de apoio à Vítima (Associazione portoghese di sostegno alle vittime): http://www.apav.pt/.
È possibile ottenere assistenza legale (assistenza da parte di un avvocato) per la preparazione della domanda?
Lo Stato garantisce che, in caso di reati violenti o di violenza domestica, le vittime abbiano accesso gratuito alla consulenza legale e, se necessario, al successivo patrocinio a spese dello Stato.
Esistono associazioni di sostegno alle vittime che possano aiutarmi a chiedere un risarcimento?
Commissione per la protezione delle vittime di reato (CPVC):
- di persona – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisbona, dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00;
- tramite posta, utilizzando il modulo disponibile sul sito web della Commissione;
- tramite posta elettronica: correio.cpvc@sg.mj.pt;
- online, compilando il modulo per le vittime di reati violenti o quello per le vittime di violenza domestica (https://cpvc.justica.gov.pt/);
- telefonicamente: (+351) 213 222 490, chiamate soggette alle tariffe applicate alla telefonia fissa, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00.
APAV:
- linea di sostegno alle vittime: (+351) 116 006 (dalle 9:00 alle 21:00 nei giorni lavorativi);
- online, sul sito web dell'APAV: http://www.apav.pt/ (disponibile in portoghese, inglese, russo e cinese); oppure tramite l'applicazione http://infovitimas.pt/pt/app/
- servizio di interpretazione video nella lingua dei segni/SERV IIN – tramite videochiamata (+351 12 472), dalle 10:00 alle 18:00 nei giorni lavorativi.
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (Commissione per la cittadinanza e l'uguaglianza di genere) (GIG):
- Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica (Servizio informazioni per le vittime di violenza domestica) (fornisce informazioni sui diritti delle vittime e sulle risorse disponibili su tutto il territorio nazionale e indica dove è possibile ottenere sostegno psicologico e sociale e informazioni giuridiche) – Telefono: (+351) 800 202 148 (servizio gratuito, anonimo e riservato, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7): https://www.cig.gov.pt/