

La procedura generale, ai sensi del Capo 12 delle leggi di Malta, prevede per il convenuto un termine di venti giorni dalla data della notifica per depositare la comparsa di risposta. Tuttavia, vi sono leggi speciali che stabiliscono termini diversi.
1° gennaio, 10 febbraio, 19 marzo, 31 marzo, Venerdì Santo, 1° maggio, 7 giugno, 29 giugno, 15 agosto, 8 settembre, 21 settembre, 8 dicembre, 13 dicembre, 25 dicembre.
In generale, una persona convenuta in giudizio in un processo civile può depositare la sua comparsa di risposta entro venti giorni. Tuttavia, ci sono leggi speciali che prevedono termini più brevi o meno brevi, secondo i casi.
Dalla data della notifica.
No, il metodo di trasmissione non incide sulla data d'inizio. Si tiene conto della data della notifica.
In generale, il termine inizia a decorrere dal giorno successivo. Tuttavia, è possibile che in base alla legge o a quanto disposto dal giudice venga fissato un termine per il quale la data di notifica viene presa in considerazione per il calcolo del termine.
Secondo la legislazione maltese, a meno che sia indicato espressamente che la legge si riferisce ai giorni lavorativi, i giorni previsti dalla legge sono quelli del calendario.
Al momento di calcolare il termine, un giorno è considerato come un periodo di 24 ore, mentre i mesi e gli anni sono calcolati secondo il calendario.
Quando si calcola il termine, un giorno viene considerato come un periodo di 24 ore, mentre i mesi e gli anni sono calcolati secondo il calendario.
Sì, se il termine scade in un giorno non lavorativo (vale a dire un sabato, una domenica o un giorno festivo) esso viene prorogato al giorno lavorativo successivo, in base all'articolo 108 del capo 12 delle leggi di Malta.
Il termine può essere prorogato soltanto su autorizzazione di un giudice e la persona interessata è autorizzata a depositare la sua comparsa di risposta nel caso in cui possa dimostrare al giudice che gravi motivi hanno impedito alla parte di depositare la sua comparsa di risposta.
Dopo l'emissione di una sentenza da parte del tribunale di primo grado, una persona può presentare appello entro venti giorni (giorni come da calendario) dalla data della pronuncia. L'appellato ha venti giorni per depositare la comparsa di risposta. Nei casi di diritto costituzionale, se l'azione è stata avviata con un'istanza, il termine per l'appello è di venti giorni a partire dalla pronuncia della sentenza. Nel caso in cui la causa sia rinviata alla Corte Costituzionale da un altro organo giurisdizionale, l'appello va depositato entro otto giorni lavorativi. Il convenuto in una causa costituzionale ha otto giorni lavorativi per depositare la comparsa di risposta. Se una pronuncia è stata appellata prima della sentenza definitiva, l'appello dev'essere presentato entro sei giorni dal giorno della lettura in pubblica udienza della sentenza. Queste sono norme di procedura generale. Occorre tuttavia sottolineare che esistono leggi speciali che stabiliscono termini diversi per l'appello se tale processo deve celebrarsi in una corte diversa dagli organi giurisdizionali summenzionati.
Tutte le cause civili devono essere trattate in prima udienza entro due mesi e le udienze successive si tengono ogni due mesi. Il giudice può scegliere di non fissare udienze dal 16 luglio al 15 settembre di ogni anno.
Nelle cause di diritto costituzionale, il giudice deve fissare una data per l'udienza in un termine di otto giorni lavorativi dalla data di presentazione del ricorso, oppure dal deposito di una memoria di risposta da parte del convenuto nel termine impartito oppure, se nessuna memoria è stata depositata, a partire dalla scadenza di tale termine.
Nel caso di un procedimento sommario o di un procedimento speciale, il convenuto dev'essere citato per la comparizione non prima di quindici giorni e non più di trenta giorni dalla notifica.
A Malta non ci sono possibilità di ottenere una proroga dei termini.
Se i termini non sono rispettati, la parte interessata non ha rispettato quanto impartito dal giudice perde il diritto a depositare una comparsa di risposta e a produrre prove. Prima di emettere una sentenza, tuttavia, il giudice concederà un breve e perentorio termine per depositare una memoria scritta o discutere brevemente la domanda della controparte. La parte dichiarata contumace conserva il diritto di presentare appello nel caso in cui la pronuncia non le sia favorevole.
Le parti devono giustificare il loro inadempimento. Nel caso in cui il giudice decida che l'inadempimento è giustificato, può autorizzare le parti a depositare una memoria.
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