Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (prima parte) — Autorità pubbliche o altre autorità autorizzate a rilasciare un atto pubblico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2, lettera b), e autorità pubbliche autorizzate a registrare un accordo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 3
In Svezia non esistono autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o a registrare un accordo.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera a) (seconda parte) – Autorità amministrative che concedono il patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 74, paragrafo 2
Il documento attestante che una parte di una causa dinanzi alla commissione di azione sociale (socialnämnden) ha ottenuto un'esenzione dalle spese è rilasciato dalla suddetta commissione del comune. Il documento attestante che la parte di una causa dinanzi alla commissione di azione sociale è stata ritenuta economicamente idonea a poter beneficiare in toto o in parte del patrocinio gratuito a spese dello Stato è rilasciato dall'Ufficio nazionale per il patrocinio gratuito
Link verso l'elenco dei comuni svedesi responsabili per le attività dei servizi sociali.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (prima parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rilasciare i certificati relativamente a una decisione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali e autorità competenti a rilasciare un certificato per un atto pubblico o un accordo di cui all'articolo 66
Il certificato di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è rilasciato dall'organo giurisdizionale o dall'altra autorità che ha pronunciato la decisione.
Poiché gli organi giurisdizionali e le autorità svedesi non rilasciano certificati per atti pubblici e non registrano accordi, non si rilasciano i certificati di cui all'articolo 66, paragrafo 1.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera b) (seconda parte) – Autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all'articolo 37, paragrafo 1, e all'articolo 48, paragrafo 1, e autorità giurisdizionali competenti a rilasciare un certificato che specifichi la sospensione o la limitazione di una decisione certificata di cui all'articolo 49; e autorità giurisdizionali o autorità competenti a rettificare il certificato di cui all'articolo 67, paragrafo 1, rilasciato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1;
L'organo giurisdizionale o l'altra autorità che ha pronunciato la decisione decide in merito alla rettifica del certificato, conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 1, e rilascia inoltre il certificato attestante la sospensione o la limitazione della forza esecutiva conformemente all'articolo 49.
Poiché gli organi giurisdizionali e le autorità svedesi non rilasciano certificati a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, in Svezia non si effettuano aggiornamenti di detti certificati, conformemente all'articolo 67, paragrafo 1.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera c) – Autorità giurisdizionali competenti in materia di riconoscimento di una decisione (articolo 30, paragrafo 3) e di diniego del riconoscimento (articolo 40, paragrafo 2) e autorità giurisdizionali e autorità competenti in materia di diniego dell'esecuzione, di contestazione o impugnazione, e per ulteriori contestazioni o impugnazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 1, all'articolo 61, paragrafo 2, e all'articolo 62
Articolo 30, paragrafo 3
La domanda intesa a far constatare l'assenza di motivi di diniego del riconoscimento conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, va presentata al tribunale di primo grado.
Nel caso in cui abbia per oggetto una decisione che fa riferimento in parte o in toto a un minore, la domanda va presentata dinanzi al tribunale di primo grado (tingsrätt) competente, conformemente al capo 21, articolo 1 bis, del Codice della famiglia (föräldrabalk).
Nel caso in cui abbia per oggetto una decisione che fa riferimento in parte o in toto a un minore, la domanda va presentata dinanzi al tribunale di primo grado competente della circoscrizione ove il ricorrente ha residenza abituale. Se il convenuto non risiede in Svezia, la domanda va presentata dinanzi al tribunale di primo grado di Nacka.
Articolo 40 o articolo 59
La domando di diniego di riconoscimento o di diniego di esecuzione di una decisione conformemente all'articolo 40 o 59 va presentata al tribunale di primo grado.
Se verte su una decisione che non riguarda parzialmente o integralmente un minore, la domanda va presentata al tribunale di primo grado competente per il procedimento di esecuzione in questione, conformemente al capo 21 del codice della famiglia. In assenza di procedimento di esecuzione, la domanda va presentata al tribunale di primo grado di cui al capo 21, articolo 1 bis, del codice della famiglia.
Se verte su una decisione che non riguarda parzialmente o integralmente un minore, la domanda va presentata al tribunale di primo grado che figura nell'elenco della circoscrizione ove il richiedente ha residenza abituale. Se l'attore non risiede in Svezia, la domanda va presentata dinanzi al tribunale di primo grado di Nacka.
Impugnazione
Un'impugnazione a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, va presentata dinanzi alla Corte d'appello.
Un'impugnazione a norma dell'articolo 62 va presentata dinanzi alla Corte di cassazione.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera d) – Autorità competenti per l'esecuzione di cui all'articolo 52
- Articolo 52, se si tratta di una domanda di esecuzione di decisioni relative a minori: la domanda è presentata dinanzi al tribunale di primo grado (tingsrätt) competente, conformemente al capo 21, articolo 1 bis, del Codice della famiglia (föräldrabalk).
- Articolo 52, se si tratta di una domanda di esecuzione di decisioni relative alle spese giudiziarie o al patrimonio di un minore: la domanda è presentata dinanzi all'autorità di esecuzione (Kronofogdemyndigheten).
Articolo 103, paragrafo 1, lettera e) – Mezzi di impugnazione avverso una decisione relativa a una domanda di diniego dell'esecuzione di cui agli articoli 61 e 62
L'impugnazione va presentata dinanzi alla Corte d'appello o alla Corte suprema.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera f) – Denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate per prestare assistenza nell'applicazione del regolamento in materia di responsabilità genitoriale. Qualora siano state designate più autorità centrali, devono essere precisate le competenze territoriali e per materia di ogni autorità centrale conformemente all'articolo 76
Ministero degli Affari esteri
Dipartimento per gli affari consolari e civili
SE-103 39 Stockholm
Telefono: +46 (8) 405 10 00 (centralino)/ +46 (8) 405 50 05 (urgenze fuori orario d'ufficio)
Fax: +46 (8) 723 11 76
Indirizzo e-mail: ud-kc@gov.se
Articolo 103, paragrafo 1, lettera g) – Se del caso, le categorie dei prossimi congiunti, oltre ai genitori, presso i quali il minore può essere collocato nel territorio di uno Stato membro, senza il previo consenso di tale Stato membro di cui all'articolo 82
Non pertinente.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera h) – Le lingue delle istituzioni dell'Unione europea, diverse dalla lingua dello Stato membro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate, conformemente all'articolo 91, paragrafo 3
Svedese, inglese.
Articolo 103, paragrafo 1, lettera i) – Le lingue accettate per le traduzioni dei ricorsi e dei documenti di accompagnamento inviati ai sensi degli articoli 80, 81 e 82, e dei campi di testo libero dei certificati di cui all'articolo 91, paragrafo 2
Svedese o inglese.