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Altre norme pertinenti in merito a impugnazioni, ricorsi e accesso alla giustizia in materia ambientale

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Nel sistema italiano la legge 7.8.1990, n. 241 stabilisce il principio secondo il quale un procedimento iniziato a istanza di parte o d’ufficio deve concludersi entro un determinato termine (art. 2). Il termine generale è di trenta giorni salvo eccezioni previste dalla legge (art 2, comma 2).

Sul versante processuale il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento può dare luogo a conseguenze diverse a seconda di come il Legislatore qualifichi la mancata risposta dell’amministrazione.

L’inerzia pura (c.d. silenzio-inadempimento) attribuisce al destinatario del provvedimento il diritto di domandare al giudice amministrativo di pronunciarsi in ordine all’omissione in cui è incorsa l’amministrazione ricorrendo ad un giudizio speciale regolato dall’art. 117 del D. Lgs 2.7.2010, n 4 (c.d. Codice del Processo amministrativo) inerente la tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione.

Il Legislatore ha, poi, previsto una ipotesi di silenzio significativo ossia la legge attribuisce alla inerzia una significato tipico di provvedimento amministrativo. In tal senso l’art. 20 della legge 7.8.1990, n. 241 stabilisce nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.

Resta inteso che nel caso di mancata conclusione del procedimento nel termine di legge i pubblici soggetti sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine stesso ai sensi dell’art. 2-bis della legge 7.8.1990, n. 241.

Sul piano amministrativo il Legislatore ha previsto che avverso l’inerzia dell’amministrazione il cittadino rivolgersi agli organi superiore rispetto al soggetto pubblico inadempiente al fine di ottenere il provvedimento richiesto (art. 2, commi 9-bis, 9-ter e 9 quater della legge 7.8.1990, n. 241).

L’inerzia dei soggetti pubblici nel dare risposte alle domande del cittadino in ordine all’adozione di un provvedimento assume rilevanza anche sul piano della responsabilità del dipendente pubblico. E, infatti, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (art 2, comma 9, della legge 7.8.1990, n. 241).

Non ci sono sanzioni contro la PA che adotta in ritardo le decisioni. Tuttavia, il ricorrente può impugnare il silenzio della PA dinanzi al TAR (art. 31 e 117 CPA) e chiedere il risarcimento del danno causato dal ritardo (art. 30 e 112 CPA).

Inoltre, nei casi in cui la PA non si è conformata a una sentenza, i ricorrenti possono ricorrere al cosiddetto giudizio di ottemperanza (artt.112-115 CPA). A seguito di tale procedimento, il giudice può ordinare alla PA di adempiere entro un termine determinato, nonché dichiarare nulli gli atti adottati in violazione della sentenza. Il giudice può inoltre sostituire l'amministrazione inerte o nominare un commissario ad acta.

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