Videoconferenza – per chi e perché?
La videoconferenza è uno strumento che ha un grande potenziale nell’ambito dell’UE e dei 27 Stati membri.
Molti Stati membri hanno esperienza pratica nell’organizzazione di videoconferenze tra le autorità in varie regioni del paese medesimo oppure con altri paesi.
Nell’ambito della giustizia elettronica europea, gli Stati membri dell’UE si sono accordati per collaborare alla promozione dell’uso della videoconferenza e per scambiarsi esperienze e migliori pratiche. Tale collaborazione si realizza nell’ambito giuridico esistente e rispetta le garanzie processuali esistenti sia negli Stati membri che nell’Unione europea.
La comunicazione tra le autorità giudiziarie dei vari Stati membri è cruciale nelle controversie transfrontaliere.
L’uso della videoconferenza aumenta la flessibilità degli organi giurisdizionali sia per quanto riguarda i tempi sia per quanto riguarda i modi di interrogare ed esaminare testimoni e periti degli altri Stati membri.
- Dal punto di vista dei testimoni o dei periti, potrebbe risultare più conveniente espletare il mezzo probatorio senza dover viaggiare
- Nel caso di testi vulnerabili o che hanno subito intimidazioni, riduce la tensione che può presentarsi prima della comparizione dinanzi a un’aula di giustizia affollata di persone
- Ove necessario é possibile l’ausilio di un interprete attraverso la videoconferenza
- La videoconferenza riduce inoltre i costi per tutti gli interessati.
L’ambito normativo
Esistono diverse possibilità di utilizzare la videoconferenza transfrontaliera in base alla normativa dell’Unione Europea, in particolare per interrogare testi, esaminare periti o raccogliere le dichiarazioni delle vittime. La normativa applicabile è contenuta nei seguenti testi:
- la convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (articolo 10)
- il regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale (articolo 10, paragrafo 4 e articolo 17, paragrafo 4)
- la direttiva del Consiglio relativa all’indennizzo delle vittime di reato (articolo 9, paragrafo 1).
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità procedimento europeo per le controversie di modesta entità (articoli 8 e 9, paragrafo 1)
- la decisione quadro del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (articolo 11, paragrafo 1)
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
Nell’opuscolo allegato si può trovare una breve panoramica dell’ambito normativo; inoltre si possono consultare informazioni più dettagliate nel manuale.
Programmi futuri
Gli Stati membri hanno concordato sul fatto che il lavoro per agevolare l’uso della videoconferenza debba essere proseguito. In futuro, ove opportuno, dovrebbero essere aggiunti a tal fine ulteriori strumenti nel portale europeo della giustizia. In particolare, i programmi futuri potranno includere i seguenti strumenti:
- link alla legislazione dell’UE e alla legislazione degli Stati membri che regolano l’uso della videoconferenza;
- informazioni consolidate su tutti gli organi giurisdizionali con apparecchiature di videoconferenza negli Stati membri;
- strumenti per la sistemazione pratica di videoconferenze (formulari elettronici ed eventualmente un sistema di prenotazione a lungo termine);
- link alle istruzioni e ai manuali nazionali, ove disponibili;
- una sezione sugli esempi di videoconferenze in procedimenti transfrontalieri su una raccolta delle migliori pratiche;
- informazioni sulla formazione e sui moduli di formazione online;
- link alle banche dati di interpreti interconnessi.
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