Confisca

La confisca dei proventi di reati da lungo tempo è considerata nell'Unione europea come uno dei principali strumenti di lotta contro la criminalità organizzata. La confisca mira a colpire la principale ragione di esistenza delle organizzazioni criminali, ossia la massimizzazione dei profitti con mezzi illeciti. La confisca consiste in una decisione giudiziaria definitiva che si traduce nella privazione definitiva di un bene.

La confisca a livello internazionale

A livello internazionale esistono diversi strumenti per la confisca dei proventi illeciti. La vera pietra miliare della promozione della confisca dei proventi illeciti è la convenzione di Strasburgo del 1990, ratificata da tutti i 27 Stati membri dell'UE. Essa mira a promuovere la cooperazione internazionale per identificare, rintracciare, bloccare e confiscare i proventi illeciti. La convenzione è stata integrata e aggiornata dalla convenzione di Varsavia del 2005.

La confisca nell'Unione europea

Da lungo tempo l'Unione europea sostiene l'importanza della confisca dei proventi di reato. Per garantire un approccio comune alla confisca nell'UE, negli anni passati sono stati adottati diversi strumenti legislativi dell'Unione. Ora l'UE concentra l'attenzione sulla corretta attuazione di tali strumenti a livello nazionale.

  • La decisione quadro sul congelamento e la confisca dei proventi di reato è stata adottata nel 2001. La finalità è garantire un approccio comune minimo degli Stati membri in termini di reati per i quali è opportuno procedere alla confisca. In linea generale, se un reato è punibile con una pena detentiva che va fino a oltre un anno, l'ordinamento nazionale dovrebbe contemplare la confisca dei proventi generati da tale reato. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare un sistema di confisca per equivalente. Tutte le domande provenienti dagli Stati membri devono essere trattate con la medesima priorità conferita alle misure previste per i procedimenti esclusivamente nazionali.
  • La decisione quadro sulla confisca del 2005 mira a garantire un ulteriore grado di ravvicinamento delle normative penali degli Stati membri in materia di confisca.
  • La decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca stabilisce le norme secondo le quali le autorità giudiziarie di uno Stato membro riconoscono ed eseguono sul proprio territorio una decisione di confisca pronunciata dalle autorità giudiziarie competenti di un altro Stato membro. Il valore dei beni confiscati è diviso equamente fra lo Stato di pronuncia e quello di esecuzione.
  • L'ordine di confisca è spesso preceduto dal blocco dei beni. Per consentire alle autorità giudiziarie competenti di procedere alla confisca di beni su richiesta delle autorità giudiziarie di un altro Stato membro decisione quadro sul congelamento e la confisca dei proventi di reato è stata adottata nel 2003 (cfr. anche la sezione relativa al blocco dei beni o di sequestro probatorio).
  • Affinché la cooperazione pratica fra le autorità giudiziarie sia effettiva, ladecisione del Consiglio sugli uffici per il recupero dei beni intende avvalersi della cooperazione informale che avviene fra i punti di contatto degli Stati membri nel settore dell'identificazione, il reperimento e il recupero dei proventi di reato attraverso la rete CARIN. La decisione impone agli Stati membri di istituire o designare "uffici per il recupero dei beni", la cui funzione è agevolare una cooperazione effettiva e lo scambio di informazioni nell'ambito del recupero dei proventi.
  • Nel 2014, è stata adottata una direttiva al fine di facilitare agli Stati membri dell'UE la confisca dei proventi di attività criminali organizzate e pericolose. La direttiva mira a semplificare le norme esistenti e a colmare importanti lacune sfruttate dai gruppi della criminalità organizzata. Essa potenzierà la capacità degli Stati membri dell'UE di confiscare i proventi trasferiti a terzi, faciliterà la confisca dei proventi illeciti anche se il sospetto è fuggito e garantirà che le autorità competenti possano temporaneamente bloccare beni che rischiano di scomparire in assenza di azione.
  • Nel 2018 è stato adottato il regolamento relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, che si applica dal 19 dicembre 2020 e che mira a facilitare il recupero dei beni nei casi transfrontalieri nell'UE. Il regolamento si applica alle decisioni di blocco dei beni e di confisca di uno Stato membro nell'ambito del quadro relativo ai procedimenti in materia penale. Esso stabilisce termini chiari e brevi per il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e migliora il diritto delle vittime alla restituzione alla compensazione nei procedimenti transfrontalieri. Il regolamento istituisce tutele volte a garantire che il reciproco riconoscimento delle decisioni di blocco dei beni o di confisca siano conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso si applica fra gli Stati membri dell'UE (salvo Danimarca Irlanda) e sostituisce le decisioni quadro del 2003 e del 2006.
  • La rete giudiziaria europea presenta informazioni sulle autorità competenti e le dichiarazioni degli Stati membri.
Ultimo aggiornamento: 20/01/2023

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