1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?
La domanda di consenso deve essere presentata all'autorità centrale che la trasmette all'organo giurisdizionale competente.
Se il collocamento del minore è possibile in base alla decisione di un organo giurisdizionale o di un'altra autorità di un paese straniera, il consenso è dato dal giudice tutelare competente territorialmente per il futuro luogo di collocamento, previo accertamento di quanto segue:
- il collocamento è nell'interesse del minore e che questi
- ha legami importanti con la Polonia o
- è cittadino polacco.
Se l'organo giurisdizionale o l'altra autorità straniera ha designato candidati per espletare la funzione di famiglia affidataria o per gestire una struttura d'accoglienza oppure un istituto medico-pedagogico, un istituto regionale medico-terapeutico o un centro d'intervento al fine di un'adozione presso cui il minore deve essere collocato, il giudice tutelare può autorizzare i, collocamento del minore previo ottenimento del parere del presidente del circondario del luogo del futuro collocamento. Se l'organo giurisdizionale o l'altra autorità straniera non ha designato candidati per espletare la funzione di famiglia affidataria o per gestire una struttura d'accoglienza oppure un istituto medico-pedagogico, un istituto regionale medico-terapeutico o un centro d'intervento al fine di un'adozione, il giudice tutelare può autorizzare i, collocamento del minore previo ottenimento del parere del presidente della capitale.
2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio.
La domanda deve contenere i documenti, i pareri e le informazioni necessari relativi al minore, in particolare alla situazione familiare, al suo stato di salute e ai suoi bisogni particolari. Se l'intervento dell'organo giurisdizionale o dell'altra autorità di un paese straniero non indica le modalità con le quali il minore sarà trasferito in Polonia e la copertura delle spese di viaggio e, se il collocamento è temporaneo, le modalità di partenza con le relative spese di viaggio, il giudice tutelare richiede tali informazioni.
La domanda è esaminata per ordinanza entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento presso l'organo giurisdizionale.
Il collocamento del minore preso una famiglia affidataria o presso un'apposita struttura è subordinato al consenso rispettivamente della famiglia affidataria e del responsabile della struttura di accoglienza.
3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?
Per quanto riguarda i prossimi congiunti ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, la Polonia non ha soppresso l'obbligo di previa approvazione in caso di collocamento di un minore presso determinate categorie di prossimi congiunti, mantenendo la situazione giuridica attuale e l'esenzione dall'obbligo di ottenere il consenso dell'autorità centrale competente per il collocamento del minore in un altro Stato membro unicamente nel caso in cui si tratti di un genitore.
4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?
La Polonia non applica accordi o intese volti a semplificare la procedura di consultazione finalizzata all'ottenimento dell'approvazione dei collocamenti transfrontalieri di minori.