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Collocamento transfrontaliero di un minore, compresa la famiglia affidataria

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Malta
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European Judicial Network
(in civil and commercial matters)

1 Quale autorità deve essere consultata e dare il suo consenso preliminare prima del collocamento transfrontaliero di un minore?

A norma dell'articolo 41 della legge sulla protezione dei minori (prese in carico alternative) [Child Protection (Alternative Care)], capitolo 602 delle norme di Malta, la Social Care Standards Authority (SCSA) (autorità incaricata delle norme di protezione sociale) agisce in qualità di autorità centrale responsabile dell'affidamento familiare. Conformemente all'articolo 42, lettera d), della medesima normativa, una delle funzioni dell'autorità centrale consiste nella ricezione delle richieste dei soggetti stranieri che sono stati approvati come famiglie affidatarie in un altro paese o di agenzie accreditate nonché nella trasmissione di tali richieste al responsabile delle prese in carico alternative (bambini e adolescenti) della fondazione per i servizi di protezione sociale (FSWS). In virtù dell'articolo 36 bis della medesima normativa, al responsabile delle prese in carico alternative (bambini e adolescenti) spetta una serie di compiti e responsabilità, tra cui la ricerca di una famiglia affidataria idonea per i minori che devono essere collocati in affidamento e la verifica del fatto che l'affidamento sia nell'interesse superiore del minore. Il collocamento in una famiglia affidataria può avvenire solo sulla base di un accordo scritto tra il responsabile delle prese in carico alternative (bambini e adolescenti) e la persona che accoglie il minore.

Central Authority - Social Care Standards Authority (autorità centrale dell'autorità incaricata delle norme di protezione sociale)

Indirizzo: 469, Bugeia Institute, St Joseph High Road St Venera, SVR 1012, MALTA

Telefono: +356 2549 4400

E-mail: info.scsa@gov.mt

2 Descrivere brevemente la procedura di consultazione e ottenimento del consenso (compresi i documenti richiesti, i termini, le modalità della procedura e gli altri dettagli pertinenti) del collocamento transfrontaliero di minori nel vostro territorio

Per procedere a un collocamento transfrontaliero a Malta, l'autorità centrale dello Stato richiedente deve ottenere il consenso dell'autorità centrale di Malta (SCSA). È necessario che una domanda sia sollecitata e presentata alla SCSA.

La procedura è descritta di seguito.

i. Deve essere presentato all'autorità centrale di Malta un modulo di domanda debitamente compilato e corredato dei documenti richiesti (di seguito elencati). La domanda deve essere depositata dall'autorità centrale dello Stato richiedente. Tutti i documenti richiesti devono essere presentati esclusivamente in maltese o in inglese.

ii. In seguito al ricevimento del modulo di domanda, l'autorità centrale di Malta determina il tipo di collocamento previsto.

iii. L'autorità centrale di Malta invia la domanda e i documenti alle autorità maltesi competenti. Ad esempio, nel caso di collocamenti transfrontalieri, i documenti sono inviati alla direzione delle prese in carico alternative. In ogni caso le autorità competenti valutano le domande basandosi sulle proprie competenze e tengono debitamente conto dei seguenti aspetti del collocamento: aspetti educativi/pedagogici, assistenza giuridica, aspetti psicosociali/psichiatrici e sicurezza/protezione dei minori.

iv. L'autorità centrale di Malta è quindi in grado di comunicare la decisione delle autorità maltesi competenti riguardante il collocamento transfrontaliero del minore all'autorità centrale dello Stato richiedente. Il collocamento non può iniziare finché l'autorità centrale di Malta non ha dato il suo consenso, previa consultazione del responsabile delle prese in carico alternative. L'autorità centrale dello Stato richiedente comunica quindi, per iscritto, la data di inizio del collocamento transfrontaliero all'autorità centrale di Malta.

L'elenco dei documenti da allegare al modulo di domanda è riportato di seguito:

  1. una copia della carta di identità o del passaporto della madre, del padre e dei minori;
  2. l'atto di nascita del minore o dei minori;
  3. una dichiarazione di presa in carico e affidamento; e
  4. qualsiasi altro documento ritenuto necessario.

3 Il vostro Stato membro ha deciso che il consenso non è necessario per i collocamenti transfrontalieri di minori nel vostro territorio nel caso in cui il minore deve essere collocato presso determinate categorie di prossimi congiunti? Se sì, quali sono le categorie di prossimi congiunti?

No. Tutti i collocamenti transfrontalieri devono essere registrati presso l'autorità centrale e l'approvazione deve essere richiesta in conformità della procedura descritta nella risposta alla domanda 2.

4 Il vostro Stato membro dispone di accordi o disposizioni per semplificare la procedura di consultazione per ottenere l'approvazione del collocamento transfrontaliero di minori?

No. La procedura è descritta nella risposta alla domanda 2. Si tratta di una procedura efficace, volta a evitare la dilazione del processo decisionale, garantendo al contempo l'interesse superiore dei minori interessati.

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