Articolo 29(1)(a) - Giudici competenti
Le giurisdizioni competenti sono i tribunali circondariali e i tribunali regionali, la cui competenza territoriale e di attribuzione è definita dalle disposizioni della legge del 17 novembre 1964 – codice di procedura civile [gazzetta ufficiale (Dziennik Ustaw) del 2023, n. 1550, e successive modifiche]. La competenza di attribuzione definita dagli articoli 16 e 17 e dall'articolo 461, comma 1 (1), in combinato disposto con l'articolo 505(16), comma 1, del codice di procedura civile, mentre la competenza territoriale è definita dagli articoli 27-46 e dall'articolo 461, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 505(16), comma 1, del codice di procedura civile.
Per quanto concerne l'articolo 22 - Rifiuto di esecuzione, la domanda di rifiuto di esecuzione oggetto delle disposizioni summenzionate del regolamento è prodotta, ai sensi dell'articolo 1153(23), comma 1, del codice di procedura civile, dinanzi al tribunale regionale del luogo di residenza o della sede del debitore oppure, dinanzi al tribunale regionale nel cui distretto l'esecuzione debba aver luogo. Ai sensi dell'articolo 1153(23), comma 3, entro il termine fissato dal giudice, l'opponente può presentare la sua posizione nella causa.
Per quanto concerne l'articolo 23 - Sospensione o limitazione dell'esecuzione su domanda del debitore, il tribunale circondariale competente può, ai sensi dell'articolo 1153(20), comma 1, del codice di procedura civile, sospendere la procedura di esecuzione avviata sulla base di un titolo esecutivo avente forma di ingiunzione di pagamento europea. Questa giurisdizione, anche su domanda del debitore, può limitare l'esecuzione a misure conservative o subordinare l'esecuzione del titolo alla costituzione, da parte del creditore, di una idonea garanzia.
Articolo 29(1)(b) - Procedimento di riesame
Per quanto concerne l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento, la funzione di protezione del debitore è garantita dal meccanismo di rimessa in termini previsto per opporsi all'ingiunzione di pagamento europea. A tal fine si applicheranno le disposizioni della prima parte del titolo VI del capo 5 inosservanza e rimessa in termini (articoli 167-172) del codice di procedura civile. Conformemente alle suddette disposizioni, l'atto procedurale con il quale si richiede la rimessa in termini deve, entro una settimana a decorrere dalla cessazione della causa di mancato rispetto del termine, essere sottoposto alla giurisdizione dinanzi alla quale l'azione doveva essere esperita. Detto atto procedurale deve altresì recare le circostanze che motivano la domanda. Contemporaneamente all'introduzione della domanda, il debitore deve altresì avviare un'azione giudiziaria - in questo caso, introduce una domanda di riesame dell'ingiunzione di pagamento europeo. Trascorso un anno dalla scadenza del termine non rispettato, la rimessione in termini è ammissibile solo in casi particolari. Una domanda di rimessione in termini, in linea generale non sospende la procedura o l'esecuzione della decisione.
Per quanto riguarda l'articolo 20, paragrafo 2, vale a dire quando è chiaro che l'ingiunzione di pagamento è stata emessa per errore, alla luce dei requisiti previsti dal regolamento, o a causa di altre circostanze eccezionali, si applicano le norme di cui all'articolo 505(20), del codice di procedura civile. La domanda deve soddisfare i requisiti di una breve risposta e indicare i motivi dell'annullamento dell'ingiunzione di pagamento europea. Il giudice competente è quello che ha emesso l'ordinanza. Prima di annullare l'ingiunzione di pagamento europea, il giudice deve sentire il richiedente o chiedergli di rilasciare una dichiarazione scritta.
Articolo 29(1)(c) - Mezzi di comunicazione
Le domande di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea e gli altri atti di questa procedura possono essere presentati solo per iscritto. Gli atti di procedura possono essere inviati mediante servizio postale o trasmessi direttamente alla giurisdizione competente.
Articolo 29(1)(d) - Lingue accettate
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), la lingua accettata è la lingua polacca.