Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Il giudice competente a dichiarare l'esecutività delle decisioni in materia di regimi matrimoniali o di effetti patrimoniali sulle unioni civili, previa richiesta dell'interessato, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento in questione, è il tribunale di primo grado nella sua composizione monocratica (Μονομελές Πρωτοδικείο) nell'ambito di un procedimento di giurisdizione volontaria (artt. 740 e segg. del codice di procedura civile).
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Il giudice competente a decidere sulle impugnazioni, nell'ambito di un procedimento in contraddittorio tra le parti relativamente alla decisione su una richiesta di esecutività, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento in questione è la Corte d'appello (Εφετείο). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, si tratta di un ricorso/appello definito inoppugnabile dalla Corte d'appello, e che costituisce un'eccezione alla norma contenuta nell'articolo 12, secondo comma, del codice di procedura civile.
Una decisione della Corte d'appello ai sensi dell'articolo 50 del regolamento in questione, come quella descritta alla lettera b), può essere impugnata con ricorso in cassazione.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Non pertinente.