Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
Non è ammesso alcun ulteriore ricorso contro una sentenza della Corte d'appello su un ricorso avverso una decisione relativa alla dichiarazione di esecutività, fatta eccezione per un riesame ai sensi delle disposizioni del titolo IV del terzo libro del codice di organizzazione e di procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta) ("nuovo procedimento").