Articolo 64, paragrafo 1, lettera a) – le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2
Per pronunciarsi sulle domande di dichiarazione di esecutività: il tribunale di primo grado e più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia.
Per quanto riguarda i ricorsi contro le sentenze emesse su queste domande:
- per presentare opposizione: il tribunale di primo grado, più specificamente il tribunale in materia di diritto di famiglia;
- per presentare appello: la Corte d’appello.
Articolo 64, paragrafo 1, lettera b) – i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50
La sentenza emessa in appello può essere impugnata solo dinanzi alla Corte di cassazione.
Articolo 65, paragrafo 1 – l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2
Nessun’altra autorità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.